Giudice di Pace di Mantova Sent. del 26 giugno 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MANTOVA

nella persona del dott. Angelo Tomirotti ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA
nella causa civile promossa da: XXXX, con l’avv. Cosimo Marruso,
contro: comune di Porto mantovano, che sta in giudizio a mezzo di funzionario delegato.
Oggetto: opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avverso procedimento sanzionatorio in materia di circolazione stradale.

 

Conclusioni di parte opponente: chiede che in accoglimento del ricorso sia disposto l’annullamento dell’atto impugnato.

Conclusioni dell’amministrazione resistente: chiede il rigetto del ricorso con la compensazione delle spese di giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso pervenuto a questa cancelleria il 23 marzo 2006, dalla s.n.c. Al pesce d’oro viene fatta opposizione alla irrogazione di sanzioni amministrative per un importo di euro 150,00, comprensivo delle spese di notifica, con la impugnazione del verbale di contestazione n. 143R/2005/V in data 20 settembre 2005 proveniente dalla polizia municipale di Porto mantovano. All’udienza del 28 giugno 2006, dopo appurata la costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente, la quale ribadisce la legittimità del procedimento sanzionatorio, si provvedeva alla ricostruzione dei fatti di causa; constatato che non si rendeva necessaria ulteriore attività istruttoria, si addiveniva alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa, quindi veniva pronunciata la decisione, della cui parte dispositiva era data pubblica lettura.

Motivi della decisione

 

Il trattamento punitivo su cui verte il presente giudizio deriva dall’accertamento in data 20 settembre 2005 alle ore 17.29, ad opera della polizia municipale di Porto mantovano a mezzo di apparecchiatura di rilevazione automatica connessa con impianto semaforico, della violazione dell’art. 41, undicesimo comma, del codice della strada (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285) a carico di conducente di veicolo, cui si addebita il transito in area d’intersezione nonostante la luce rossa proiettata al momento dal semaforo.
Parte opponente osserva che nel verbale impugnato non viene data notizia alcuna della durata di accensione della luce semaforica gialla e che la prima delle due fotografie del veicolo è stata scattata nell’istante stesso in cui si è accesa la luce rossa, in contrasto evidente con le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 marzo 2004, n. 1129, della direzione generale “motorizzazione” del dicastero “infrastrutture e trasporti”, con il quale si è proceduto alla omologazione dell’impianto automatico di rilevazione delle infrazioni. Ed infatti tale atto di assenso dell’organo tecnico centrale dà espressamente atto della predisposizione dello strumento in parola ad entrare “in funzione dopo un tempo predeterminato dall’inizio dei segnale rosso”. Appare evidente che l’intento avuto di mira con questa misura precauzionale è di garantire un congruo spazio temporale di manovra agli utenti della strada, che si accingono all’attraversamento della intersezione viaria, onde evitare l’addebito della contravvenzione anche a chi prosegue legittimamente la marcia entro la durata del segnale giallo. Sul punto manca ogni delucidazione dell’amministrazione resistente.
La doglianza dei ricorrente si rivela fondata. Infatti, la esibita prova fotografica della violazione a lui ascritta reca l’indicazione dei tempi di ripresa e quella concernente la prima delle due inquadrature risulta esattamente contemporanea all’accensione del colore rosso. Evidentemente la regolazione dell’attrezzatura automatica messa in funzione non è rispettosa dei dettami ministeriali, la cui natura cogente non può essere messa in dubbio. Poiché l’inottemperanza ora considerata cade su un aspetto essenziale dell’accertamento, quale si rivela essere appunto la ricostruzione della condotta di guida tenuta dall’interessato durante il passaggio dalla segnalazione gialla a quella rossa, viene a mancare nel caso di specie ogni certezza sulla effettività della violazione, che costituisce il presupposto del procedimento punitivo all’esame. Ciò comporta l’illegittimità dei provvedimento sanziona torio impugnato.
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, mentre sussistono giusti motivi per la compensazione integrale fra le parti delle spese di giudizio.
PQM
 
in accoglimento dell’opposizione della XXXX avverso il procedimento sanzionatorio descritto in premessa, annulla l’atto impugnato e compensa fra le parti 1e spese di giudizio.
Mantova, li 28 giugno 2006.
Il Giudice di Pace
Dott. Angelo Tomirotti 
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