Giudice di Pace di Rionero in Vulture Sent. n. 81/05 del 28 aprile 2005

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RIONERO IN VULTURE
 

Il Giudice di pace dott. Rosaria Rita Izzi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 169/04 R.G. promossa con ricorso del 15/11/04 depositato in Cancelleria in data 18/11/2004
da
ZAXXXXX, residente in Muro Lucano (PZ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele XXXX e Maurizio XXXXX, ed elettivamente domiciliata in Melfi presso lo studio di questi ultimi in L.go S. Teodoro n. 29, giusta mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio
opponente
contro
COMUNE DI XXXXXX in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dal Comando
P.M. nelle persone dei Brigg. Salvatore Di Biase e Michele Petillo, giusta delega
Opposto

avente ad oggetto opposizione a verbale di infrazione al C.d.S. .

Conclusioni:
l’ opponente chiedeva, riconosciuta l’illegittimità del provvedimento amministrativo, l’annullabilità del verbale di accertamento impugnato, in uno alle relative sanzioni accessorie, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. L’Amministrazione opposta, con deduzioni a verbale, chiedeva il rigetto dell’opposizione e la convalida dell’impugnato verbale.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso il sig. Zaxxxxx Domenico, proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 260/2004 elevato dalla Polizia Municipale di XXXXX e notificato in data 24/09/04, con il quale veniva comminata la sanzione amministrativa di euro 137,55 oltre euro 10,76 per spese e la decurtazione di punti 6, per la violazione dell’ art. 146 c. 3 del Codice della Strada in quanto alla guida del veicolo Fiat Uno tg. PZ 259615 sulla S.P.93 incrocio via S. Michele, in data 15/05/04 avrebbe proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse la luce rossa. Infrazione accertata in Axxxx a mezzo apparecchiatura elettronica F.T.R. istallata all’indicato incrocio .
Assumeva il ricorrente che il provvedimento de quo merita censura per mancata omologazione ed inidoneità tecnica della apparecchiatura rilevatrice dell’illecito .
Si costituiva in data 24/02/05 il Comune di Axxxx con deduzioni a verbale, depositando la documentazione richiesta .
All’udienza di trattazione, presenti le parti che si riportavano ai propri atti, il Giudice decideva e dava lettura del dispositivo.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va infatti, accolta l’eccezione formulata di carenza di omologazione e di controllo periodico sull’efficienza dell’apparecchiatura usata per il rilevamento .
Detta apparecchiatura allo stato, a parere di questo Giudicante, non può essere considerata adatta al rilevamento di infrazioni in assenza di vigili accertatori, per l’assenza di quei requisiti minimi di efficienza e perfetto funzionamento previsti dalla normativa vigente.
Il verbale di contestazione va, infatti, annullato in considerazione della circostanza, che la documentazione posta a corredo della costituzione della parte convenuta a sostegno di quanto dedotto e della mancanza di contestazione immediata, non prova che le apparecchiature usate per l’accertamento della infrazione di cui sopra, risultino essere effettivamente idonee allo scopo, ciò anche in assenza di specifica omologazione ed idoneo certificato annuale di verifica.
L’Amministrazione costituita infatti, non ha dato prova di aver fatto eseguire le verifiche e le eventuali tarature dell’apparecchiatura utilizzata in maniera automatica, necessarie per attestare la regolare funzionalità del dispositivo. La produzione in copia del decreto di omologazione, rilasciato alla ditta produttrice del dispositivo FTR utilizzato, nel lontano 1994, così come quella afferente il generico controllo effettuato dalla ditta Mxxxxx, nel settembre 2003, di certo non attesta la perfetta funzionalità del citato dispositivo ed il corretto uso dello stesso, abbisognando i predetti apparecchi di specifiche omologazioni e verifiche annuali, così come espressamente previsto con decreto del 18/03/04 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
A ciò aggiungasi, che sulla scorta delle considerazioni tutte di diritto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24/01/2005, deve considerarsi illegittima la prevista decurtazione di punti 6.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, ritiene questo Giudice che il ricorso vada accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate equitativamente d’Ufficio, come in dispositivo. P.Q.M.
Il Giudice di pace di Rionero in Vulture ,
definitivamente pronunziando sulla domanda introdotta con ricorso da Zxxxxx Domenico nei confronti del Comune di Xxxxx, così provvede:
1. accoglie l’opposizione;
2. per l’effetto annulla in ogni sua parte e con ogni consequenziale sanzione accessoria il verbale di contestazione di infrazione al C.d.S. n. 260/2004 elevato dalla P.M. del Comune di Atella #8211; notificato in data 24/09/04;
3. condanna l’Amministrazione opposta al pagamento delle spese di giudizio che determina complessivamente ed equitativamente in euro 150,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Rionero in V.re, 21/04/2005
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Rosaria Rita Izzi
IL CANCELLIERE
Sentenza depositata in Cancelleria in data 28/04/05

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