Giudice di Pace di Roma Sent. n. 16353/03 del 13 marzo 2003

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona dell’Avv. Alfonso Colarusso, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
 
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 74701/02, discussa e decisa all’udienza del giorno 31/03/2003 e vertente
TRA
NOTARNICOLA LARA, con domicilio in Roma, via Dell’Usignolo 103
OPPONENTE
E
COMUNE DI ROMA
OPPOSTO CONTUMACE

OGGETTO: opposizione ai sensi dell’art. 22 della Legge 24/11/1981 n° 689

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con ricorso depositato il 25/10/2002 avverso verbale di accertamento n° 20020532887, ricevuto in data 01/10/2002 per il pagamento della somma complessiva di euro 39,02 conseguente alla accertata violazione dell’art. 157/6 c.d.s. in data 31/05/2002, NOTARNICOLA LARA proponeva opposizione contestando la legittimità della delibera con la quale sono stati predisposti dal Comune di Roma gli spazi di parcheggio a pagamento dove è stata accertata la violazione.
Il COMUNE DI ROMA restava contumace.
Nel corso dell’istruttoria parte ricorrente depositava copia di un articolo relativo ad una sentenza del Giudice di Pace di Bari nonché n° 7 foto del luogo dove è stata accertata violazione.
All’udienza dei 3l/03/2003 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
L’opposizione è fondata.
Sì deve premettere che sia il legislatore che la costante giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative attribuisce al Giudice di Pace il potere di disapplicazione del provvedimento presupposto, integrativo della norma in base alla quale si è irrogata la sanzione, con riferimento alla sua legittimità e con esclusione del merito.
A conferma di tale orientamento il Giudice di Pace, quale giudice ordinario, titolare di una giurisdizione piena ed esclusiva ai sensi della legge 689/81, è tenuto ad applicare gli atti amministrativi solo dopo aver effettuato il controllo di 1egittimità degli stessi ai sensi dell’art. 5 della legge 20/03/1865 n° 2248.
Nel caso di specie all’pponente è stata contestata la violazione dell’art.157 comma 6 del decreto
legislativo 30/04/1992 n° 285 (C.d.S.) perchè sostava senza esporre il titolo di pagamento.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, si deve rilevare che la sanzione comminata è conseguente
alla violazione di una norma (157/6 c.d.s.) che, ai sensi dell’art. 7 dello stesso Decreto
Legislativo, presuppone un provvedimento del Comune dove vengono individuate le aree destinate a parcheggio con custodia o controllo del tempo di sosta.
Tale provvedimento comunale risulta illegittimo per la chiara violazione dei commi 6 ed 8 dell’art. 7 del C.d.S. in considerazione del fatto che in base al disposto del comma 6 di detto articolo “Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico” ed invece, dalle foto depositate, dall’opponente risulta evidente che gli spazi destinati a parcheggio sono stati predisposti all’interno della carreggiata con notevole restringimento della stessa.
Inoltre, ai sensi del successivo comma 8, su parte della stessa area destinata al parcheggio a
pagamento o su altra parte nelle immediate vicinanze, il comune deve “riservare una adeguata
area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”. Nel caso di specie non risulta che il Comune di Roma abbia ottemperato a tale normativa non esistendo alcuna zona destinata a libero parcheggio nè nella stesa area nè nelle immediate vicinanze.
PQM
accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, lì 31/03/2003 
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