Giudice di Pace di S.Angelo di Brolo Sent. del 25 marzo 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice di Pace di S.Angelo di Brolo dott. Giovanni Piccolo ha pronunziato la seguente

 

Sentenza

Nella causa iscritta al n.99/C/O5 RG. promossa
Da
*** , domiciliata in S.Agata di Militello Via Campidoglio n. 70 presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. Massimo Nicola Marchese

 

ricorrente contro
SINDACO pro tempore, del Comune di Brolo dom.to in Brolo presso la Casa Comunale
resistente
OGGETTO: Opposizione a verbale di contestazione n. 433A/2005 del 28/1/05; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/4/05 a norma e nei termini di cui all’art. 23 L. 689/81, *** ha proposto opposizione avverso il provvedimento di cui sopra.
Ne ha dedotto la illegittimità per mancata contestazione immediata; mancata
presenza dei vigili sul luogo dell’infrazione; presunzione che i vigili fossero nascosti alla vista degli automobilisti; violazione della circolare della Prefettura in cui si afferma che i dispositivi di rilevamento devono essere organizzati secondo criteri di assoluta trasparenza al fine di non ingenerare nell’opinione pubblica il convincimento di procedure vessatorie e fortemente discriminanti rispetto a quanto stabilito dal CDS; violazione dell’art. 77 del d.p.r. 495/92
Si costituiva l’Amministrazione che deduceva di ritenere valido l’accertamento; ritenere valida la contestazione e respingere le richieste del ricorrente.
Si riportano alle conclusioni prese nei rispettivi atti e verbali di causa con il rigetto delle avverse istanze ed eccezioni.
Ad istruttoria espletala, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in pubblica udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione è fondata e conseguentemente va accolta ed annullato il provvedimento impugnato atteso che vanno condivise e fatte proprie da questo Giudicante le argomentazioni. di cui al ricorso, documentalmente provate.
Si rileva altresì che uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente;
Nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori
sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste;
Non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali;
In tema di determinazione dell’osservanza dei limiti dì velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente “omologate”, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione;
Tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
Ovviamente, queste conclusioni devono essere applicate a qualsiasi modello di autovelox o photored.
La legge è ben chiara in proposito.
Con Legge n. 273 dell’11 agosto 1991 venne istituito il Sistema Nazionale di
Taratura. La legge 273/91 “Istituzione del Sistema Nazionale di taratura” individua
gli Istituti Metrologici Nazionali: Istituto di Metrologia G Colonnetti (IMOC),
Istituto Elettrotecnico Nazionale G. Ferrarsi (IEN) ed Istituto Metrologico delle
Radiazioni Ionizzanti (IMRI) all’ENEA, ciascuno di quali nel proprio campo di competenze realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche, individuati nel D.M. N. 591 del 30/11/93, e dissemina le unità del Sistema Internazionale (SI) con essi realizzate direttamente o tramite Centri di Taratura accreditati di idonea valenza tecnica ed organizzativa denominati Centri di Taratura del Servizio di Taratura in Italia (SIT). I sopra menzionati Istituti
Metrologici Nazionali sono stati recentemente accorpati in un unico ente
denominato Istituto Nazionale per la Ricerca Metrologica (INRIM)
In parole povere i Campioni Nazionali delle varie grandezze del SI (es. metro campione, uniti di tempo, temperatura, pressione etc.) sono realizzati e mantenuti presso gli IMP (Istituti Metrologici Primari) sopra menzionati, ora riuniti e
denominati INRIM (Istituto Nazionale Ricerca Metrologica).
Il compito poi di disseminare queste grandezze sul territorio è affidato a Centri opportunamente accreditati denominati Centri SIT (Servizio di Taratura in Italia), quindi un Centro SIT è preposto a tarare strumenti ed emettere relativi Certificati di Taratura (Certificati SIT).
Questa è l’unica via per ottenere la così detta “riferibilità” delle misure ai campioni nazionali, definita nella norma UNI 30012 punto 3.22 come “proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni appropriati, generalmente Nazionali od Internazionali attraverso una catena ininterrotta di confronti” (effettuata dai Laboratori Nazionali o Centri SIT.
Le Norme UNI EN 30012 (parte 1°), ora integrate nelle UNI EN 10012,
stabiliscono le operazioni da eseguire per garantire la conferma metrologica di uno strumento dì Misura, ove per conferma metrologica si intende l’insieme di operazioni richieste per assicurare che una funzione di un apparecchio per misurazione sia in uno stato di conformità ai requisiti per l’utilizzazione prevista” (per. 3.1)
La conferma metrologica normalmente include: la taratura e la verifica; ogni aggiustamento o riparazione necessari e la conseguente nuova taratura; il confronto con i requisiti metrologici per l’utilizzo previsto dell’apparecchiatura; ogni sigillatura ed etichettatura richiesta.
Va tutelato il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata ed in mancanza di taratura dette apparecchiature possono solo essere utilizzate per evidenziare una velocità presunta di un autoveicolo non conforme al tratto di strada percorso.
La Suprema Corte affronta la problematica dell’efficacia probatoria ai sensi dell’articolo 2700 cc. del verbale di accertamento di mia violazione del codice della strada, statuendo che la piena efficacia fino a querela di falso non può delineare i giudizi valutativi propri del verbalizzante, né le circostanze che non possono avere un riscontro obiettivo e che quindi posare dei margini di apprezzamento soprattutto riguardo un aspetto cinetico della realtà.
In tale caso il verbale assurge ad elemento probatorio liberamente valutabile, così che il giudice può e deve basarsi sulle emergenze processuali e sul confronto delle opposte tesi delle parti in causa.

 

Inoltre solo la taratura consente di accertare se lo strumento funziona regolarmente o se è affetto da tutta una serie di errori anche sistematici (ad es. misura sempre un po’ più o un po’ meno dell’effettiva velocità del mezzo)
La tolleranza riportata consente semplicemente al produttore di produrre oggetti simili all’esemplare depositato al Ministero dei LL PP. nei limiti dei valori di tolleranza (il concetto di tolleranza è solo relativo alle inesattezze di fabbricazione ammissibili, non è possibile pensare di produrre oggetti tutti assolutamente perfettamente simili al primo esemplare)
La norma UNI 30012 il cui campo di applicazione è relativo agli apparecchi “i cui risultati della misurazione sono utilizzati per dimostrare la conformità a
determinati requisiti” riporta la necessità di una taratura periodica e della
definizione dell’incertezza di misura (il risultato di una misurazione non è
completo, se non include l’informazione riguardo all’incertezza di misura)
Se l’apparecchio è di tipo radar non rispetta la risoluzione OIML R91 (Organisation International de Metrologie Legal – di cui l’Italia è membro) che prescrive la taratura periodica dello strumento. Questa risoluzione è stata firmata (e quindi accettata) dall’Italia e si riferisce agli autovelox di tipo radar e riporta tutti i test e le
procedure di taratura a cui devono essere sottoposti gli apparecchi. Se non è di tipo radar purtroppo non esiste ancora una risoluzione specifica ma larghe parti della risoluzione R91 possono comunque essere applicate agli altri dispositivi ove nella nonna non vi sia esplicito riferimento agli apparecchi di tipo radar.

 

Oltre a non essere presente una valutazione dell’incertezza di misura dello strumento, non sono neanche riportate le condizioni di utilizzo e l’influenza delle stesse sul risultato della misurazione [(condizioni di alimentazione, ambientali, condizioni di installazione su strada (strumento a bolla. ecc.)]
La verifica effettuata dagli eventuali vigili non consente di definire il corretto funzionamento (i pubblici agenti non possono essere certo paragonati a personale tecnico preposto e nessun dispositivo di verifica interno può sostituire la taratura, poiché accerta solo il corretto funzionamento degli organi interni, e non garantisce che le misure siano corrette)

 

Il risultato finale della valutazione della velocità di un autoveicolo sarà il seguente (lo prescrive la norma EAL R1, sottoscritta anche dall’Italia):
velocità da contestare al guidatore = velocità rilevata – tolleranza – incertezza di misura (bisogna essere cautelativi nei confronti del cittadino e l’incertezza deve essere sottratta). A questo valore bisognerà applicare la curva di taratura per ottenere l’effettivo valore da contestare. La curva di taratura è una relazione matematica che lega il valore letto dallo strumento al valore del misurando (ad es. la relazione di taratura, che è propria di ogni singolo esemplare, può essere di tipo moltiplicativo: i valori letti vanno moltiplicati per 1,5)
Pertanto, a giudizio di questo giudicante, la velocità dell’automezzo di circa 52 km/h non rende certa la valutazione dello strumento secondo i principi enunciati e pertanto può trovare applicazione quanto enunciato nell’art. 23 della 689/81 in caso di mancato raggiungimento della prova e relativo annullamento del provvedimento opposto. Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
Le spese di causa come da dispositivo

P.Q.M.
Il Giudice dì Pace di S.Angelo di Brolo, Dott. Giovanni Piccolo definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da *** contro Polizia Municipale di Brolo;
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara illegittimo il processo verbale di contravvenzione n. 433A/2005 del 28/1/05;
e, per quanto di ragione, ne annulla gli stessi effetti;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio sussistendo motivi di opportunità ed equità;
Così deciso in S. Angelo di Brolo, li 25-mar-06
Il Giudice di Pace

Dott. Giovanni Piccolo

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