Giudice di Pace di Taranto Sent. del 27 luglio 2006

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha emesso la seguente

SENTENZA

 

nel procedimento civile in primo grado recante il n. 4093/2006 del R.G. ed avente ad Oggetto: Opposizione a verbale di contestazione per violazione CDS emesso dal Comune di Massafra, promossa da:

 

L. VINCENZO residente in Galatone alla Via Don Bosco qualità di proprietario dell’autoveicolo tg. XXXXXX, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. G. Elena dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso opponente

contro
COMUNE DI M., in persona del l.r.p.t., rappresentato da funzionario delegato C. Gianfranco opposto

Conclusioni per l’opponente:
“.disporre l’archiviazione del verbale n. 7931H/2005/V.e condannare il Comune di M. al pagamento delle spese processuali..”

Conclusioni per l’opposto:
” si chiede il rigetto del ricorso con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.”

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso depositato il 16.05.2006 il sig. L. Vincenzo proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada n. 7931H/2005/V, prot. 8855/2005 di cui alla contravvenzione al C.d.S. commessa in data 03.10.2005 con il quale gli era stata contestata in qualità di proprietario dell’autoveicolo, la violazione dell’art. 41 in relazione all’art. 146, comma 3, c.d.s. ” perché il giorno 11.11.2005 alle ore 12,03 il conducente dell’autoveicolo targato XXXXXXX, superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione, risultando ciò dalla doppia documentazione fotografica prodotta dall’apparecchiatura a postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso Photored F17A, omologata dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto n. 3653 del 18.11.1996, esteso con decreto n. 430 del 27.10.2000, e confermato con Decreto Ministero Trasporti n. 1130 del 18.03.2004, verificata per quanto attiene il corretto funzionamento mediante collaudo almeno annuale e installata in M., S.S. n. 7 Appia 7 -Via Ferrara.”
Detta violazione era accertata in Ufficio il 28.01.2006 a seguito delle fotografie effettuate a mezzo dell’apparecchiatura elettronica “PHOTORED F 17A.”
Eccepiva l’opponente a sostegno della nullità del verbale impugnato diversi motivi, e precisamente:
1) mancata immediata contestazione e violazione dell’art. 24 Cost.;
2) mancata segnalazione dello strumento;
3) mancata individuazione prefettizia della strada;
4) circolare v. 300/1/41198;
5) sentenza suprema Corte 2341/98;
6) violazione dell’art. 201 CDS ed eccesso di potere;
7) violazione dell’art. 345, comma IV del Reg. del C.d.S.;
8) violazione dell’art. 41 comma 10 C.d.S;
9) mancata compilazione della relata di notifica;
10) difficoltà di risalire al conducente, trattandosi di autovettura utilizzata da più familiari.
Disposta la comparizione delle parti, il Comune di M., ricevuta la notifica del decreto in data 19.05.2006 che fissava la data dell’udienza per la comparizione delle parti depositava in udienza la documentazione prescritta dall’art. 23 della legge n. 689/81 con nota in data 26.07.2006 nr.4093/06, nella quale contestava tutto quanto dedotto dall’opponente, facendo peraltro particolarmente rilevare: – la legittimità dell’accertamento fatto dal Photored F17A; la non applicazione dell’art. 4 della L. 168702; la insussistenza delle violazioni dell’art. 201 del CDS, dell’art. 345, comma 4° Regol. del CDS, dell’art. 41 comma 10 del CDS; la validità della notifica del verbale e dell’applicazione dell’art. 126 bis del CDS;la mancanza di prova dei fatti dedotti dall’opponente; la inapplicabilità e non necessità di alcuna autorizzazione; il regolare funzionamento dell’apparecchiatura; la presenza nel verbale degli estremi precisi e dettagliati della violazione; l’ininfluenza della mancata contestazione immediata, dato che la contestazione era stata commessa dopo l’emanazione del D.L. 151/03.
Alla fissata udienza del 27.07.2006 si costituiva il Comune di M., tramite funzionario delegato, che si riportava alla nota depositata, chiedendone l’accoglimento.
Per l’opponente, compariva il sostituto del difensore che si riportava al ricorso chiedendone il pieno accoglimento, per cui la causa era regolarmente istruita con produzione da parte dell’opponente del verbale di accertamento notificato e da parte della P.A. opposta di n. due fotogrammi del luogo considerato e da altri documenti.
Dopo la discussione, la causa pur in difetto dei termini ex art. 163 bis c.p.c., era decisa sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, con lettura dell’allegato dispositivo della sentenza e con riserva di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione, indi, nel merito l’opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Si osserva anzitutto che l’opponente non nega le circostanze contenute nel verbale relative al rilevamento eseguito, ma si limita a contestazioni generiche di natura formale che non possono da sole essere sufficienti ad inficiare la validità del verbale.
Nel merito, si osserva che il verbale di accertamento si fonda esclusivamente sui rilievi fotografici eseguiti automaticamente dall’apparecchiatura PHOTORED F 17 A, dalle quali si evince nel primo rilievo il momento in cui il veicolo del ricorrente sta superando la linea di arresto, prima della palina semaforica proiettante la luce rossa.
Di conseguenza, nel caso di specie, vi è prova sufficiente sulla responsabilità del conducente dell’autoveicolo dell’opponente, desumibile senza ombra di dubbio dalle due fotografie depositate dal Comune.
Riguardo all’eccepita violazione dell’art .201 C.d.S. e all’omessa contestazione immediata, detto articolo per come modificato dal decreto legge del 27 giugno 2003, n.151 convertito nella legge del 1 ° agosto 2003, n. 214, entrata in vigore il 1.08.2003, nel caso di accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni, nella legge del 1° agosto 2002, n.168 e successive modificazioni al comma 1-ter, consente di prescindere dall’indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata e al comma 1 bis, prevedendo che non sono necessarie la contestazione immediata e la presenza degli organi di polizia, purché si tratti di apparecchiature debitamente omologate, fra cui rientra, appunto, il photored F 17 A e che il tratto di strada in cui viene rilevata l’infrazione sia stata individuata dal decreto prefettizio emanato ai sensi dell’art. 4 del d.l. 20.06.2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002 n. 168, come avvenuto nel caso di specie.
Per la eccepita violazione dell’art. 41, comma 10, del C.d.S., come detto sopra, i due fotogrammi depositati dall’Amministrazione opposta provano, in modo certo l’avvenuta violazione dell’art. l46 comma 3 del C.d.S. e, in particolare, il primo fotogramma inquadra il veicolo dell’opponente prima della linea di arresto e quindi prima della palina semaforica, e la seconda fotografia rileva l’autovettura più o meno al centro dell’intersezione: ciò conformemente al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1130 del 18/03/2004, laddove é precisato che l’apparecchiatura Photored F 17 A è predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dallo scatto del segnale rosso.
L’eccepito utilizzo non conforme alle disposizioni del decreto di omologazione n. 1130 del 18.03.2004 non é configurabile, poiché dal punto di vista sostanziale ciò che rileva é la prova nel rilievo fotografico riportante la posizione dell’autovettura prima del superamento della linea di arresto con la lanterna proiettante la luce rossa e detto momento é abbastanza chiaro e inconfutabile dalla prima fotografia scattata.
Si osserva, inoltre, che l’apparecchiatura Photored F17A utilizzata per l’accertamento della violazione é compresa tra le apparecchiature omologate di cui al comma 1-ter dell’art.201 del C.d.S. come modificato dal D.L. del 27 giugno 2003 n.151 convertito con legge del 1° agosto 2003 n.214, avendo in data 18 marzo 2004 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con decreto n.1130 confermato l’approvazione del Photored F17 A, che ” …senza necessità di modifiche od adattamenti può essere utilizzato in ausilio all’operatore di polizia presente sul posto, ovvero in modalità automatica, senza la presenza dell’organo di polizia. “
In riferimento alla presunta violazione della mancata segnalazione dello strumento il Comune ha esibito copia del rilievo fotografico dove é riportato l’avviso, tra l’altro di “…rilevazione elettronica delle infrazioni,” ubicato a circa mt. 250 dall’incrocio controllato e, conseguentemente, non risulta alcuna lesione del diritto di difesa.
Relativamente alla lamentata violazione dell’art. 4 della Legge n.168/02 la norma si riferisce chiaramente alle violazioni di cui agli artt.142 e 148 del C.d.S., poiché l’utente della strada è sempre obbligato a rispettare le prescrizioni del semaforo che costituisce un segnale molto vincolante per motivi di sicurezza stradale.
Priva di fondamento, é, inoltre, la presunta mancanza nel verbale di elementi costitutivi, considerato che l’opponente non ne ha indicato nemmeno uno, come priva di rilievo é l’eccezione della omessa compilazione della relata di notifica, poiché la stessa risulta certificata e sottoscritta dall’agente Maria Giuseppa L.
Infondati e privi di qualsiasi presupposto processuale e sostanziale sono tutte le altre eccezioni sollevate dall’opponente che si rigettano integralmente, non essendo necessario nemmeno il loro richiamo espresso, ritenendole assorbite nella prova inconfutabile dei due rilievi fotografici depositati dal Comune.
Per quanto sopra, ritenute ininfluenti le altre osservazioni eccepite dall’opponente, in definitiva, i due rilievi fotografici inviati dal Comune, possono ritenersi prove sufficienti per la conferma dell’avvenuta violazione.
Non si ritiene applicabile alcuna decurtazione dei punti dalla patente di guida del sig. L. Vincenzo, non essendoci stata alcuna contestazione immediata, necessaria per l’individuazione del conducente, al quale soltanto é applicabile la suddetta sanzione accessoria. Tutto ciò in ossequio a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 27, depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005, laddove ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente, quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale.
Sussistono motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi,
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da L. Vincenzo, depositata il 16.05.2006, visto l’art.23 della legge n. 689/81 e l’art. 204 bis del CDS, così decide:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione non ritenendo applicabile alcuna decurtazione di punti dalla patente di guida dell’opponente;
2) di conseguenza conferma il verbale di contestazione n. 7931H/2005/V, prot. 10306/2005, emesso dalla Polizia Municipale di M. in data 28.01.2006, relativo alla violazione in data 11.11.2005 dell’art. 41 in relazione all’art. 146 comma 3° del Codice della Strada;
3) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi.
Così deciso a Taranto il 27 luglio 2006 Il Giudice di Pace
(Dr. Martino Giacovelli)
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