Giudice di Pace di Taranto Sent. n. 3827/04 del 23 settembre 2004

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace di Taranto- Dott. Martino Giacovelli – ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa R.G. N° 4234/03: Opposizione a verbale di contestazione nr. 768D/2003/V in data 27.05.2003, relativo alla contravvenzione al C.d.S. dell’importo di euro 343,35, promossa da
M. A., nata a T. il 02.07.1929, residente in T., alla Via Duca Degli Abruzzi n. 19, elettivamente ivi domiciliata in M., alla Via G. n. 86 presso e nello studio dell’avv. F. P. Mansueto dal quale é rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell’atto di opposizione opponente

contro

COMUNE DI M., in persona del sindaco pro-tempore, opposto non costituito

Conclusioni per l’opponente:
Il GDP adito voglia:
– ” ritenere illegittimo…l’accertamento per la violazione dell’art. 142 CDS…con condanna dell’Amministrazione resistente, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite ed onorari del presente giudizio;
– in via subordinata, si chiede che venga comunque dichiarata la nullità della sanzione accessoria…
– nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, consentire comunque il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.”

– All’udienza del 23.09.04 dette conclusioni erano sintetizzate in “… annullamento del verbale ed in subordine, l’applicazione del minimo edittale relativamente al comma dell’art. 142 CDS eventualmente violato.”


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 12.09.2003 l’opponente proponeva ricorso avverso l’accertamento di violazione n. 768D/2003/V, prot. 2867/2003 del 27.05.2003, relativo alla contravvenzione al C.d.S. dell’importo di ? 353,08, redatto dalla Polizia Municipale di M. e notificato alla ricorrente, avente ad oggetto la violazione dell’art. 142 comma 9 del C.d.S. poiché “teneva una velocità di Km/h 112,00 superando di km/h 62,00 il limite stabilito in Km/ 50. Velocità rilevata con apparecchiatura “Autovelox 104/C-2″-omologato M.LL.PP. n. 2483 del 10.11.93 matricola n.373260mol….”.
L’opponente chiedeva la dichiarazione di nullità ed inefficacia del verbale per diversi motivi tra i quali: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 200, 201 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e dell’art. 384 del Regolamento di esecuzione; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 148 C.P.C. in riferimento agli artt. 137 e SS. della L. 20.11.1982 n. 890; 3) mancata taratura dell’Autovelox utilizzato e quindi sua inattendibilità; 4) altre eccezioni di natura procedurali ( mancata compilazione della relata di notifica,ecc.).
Fissata l’udienza del 18.12.2003 per la comparizione delle parti, la Polizia Municipale presso il Comune di M. inviava con lettera in data 14.10.2003, prot. 4573/Ver/PM parte della documentazione ex art. 23 della legge n. 689/81, confermando la legittimità del verbale, ma non si costituiva in giudizio.
Disposta la comparizione personale dell’opponente, rinviata più volte per giustificati motivi, e per ultimo all’udienza del 23.09.04, la causa era decisa, dandosi lettura dell’allegato dispositivo in udienza e con riserva di motivazione.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva preliminarmente l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione, nel merito l’opposizione è fondata per quanto di ragione e come tale merita accoglimento.
In via pregiudiziale e come premesse, é necessario fare qualche accenno per delineare il potere di questo giudice di esaminare con cognizione la legittimità e la fondatezza della pretesa della P.A., partendo dalla fase dell’accertamento.
In particolare, l’art. 23 della legge n. 689 del 1981 consente al giudice delle opposizioni alle sanzioni amministrative uno specifico potere decisorio, che non può essere circoscritto alle richieste e deduzioni delle parti. In particolare, il giudice di Pace, presso il quale in diversi processi il cittadino può stare in giudizio senza l’assistenza del difensore, investito della competenza dell’opposizione alle sanzioni amministrative, deve considerare il sistema processuale speciale nel quale opera, il cui titolo ” Modifiche al sistema penale”, ha subito diverse modifiche, tra le quali ultima dovuta al D.to L.vo 30.12.1999, n. 507, relativo alla ” Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio.”, già indicando tutto ciò un tipo di procedimento misto che sussume le norme sia da quello penale, sia da quello amministrativo, sia da quello civile. Come più volte precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, l’opposizione può consistere anche nella semplice contestazione della pretesa della P.A., devolvendosi al giudice adito ” la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa”, come precisato da ultimo nella sentenza del 10.02.1999 n. 1122, nella quale é detto: ” L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell’atto della p.a.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell’autorita’ amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell’onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal comma 6 dell’art. 23 della legge), spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all’opponente. Detta opposizione puo’, pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimita’ e la fondatezza della pretesa stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtu’ del citato art. 23, il pretore ha il potere-dovere di esaminare l’intera vicenda,..”.
Precisato quanto sopra in via pregiudiziale, si esamina nel merito l’opposizione di che trattasi al verbale impugnato.
All’udienza del 23.09.04 l’opponente in sede d’interrogatorio libero ha affermato che la velocità controllata sul tachimetro della sua autovettura corrispondeva a Km./h 70 ( nuovo limite prescritto pendenza di causa rispetto al vecchio limite di 50 Km/h ) e non di km/h 112. Detta affermazione, data la mancata costituzione del Comune opposto, non é tecnicamente riscontrabile, per cui diventa dubbia la velocità effettivamente mantenuta di fronte a due apparecchiature ( autovelox e tachimetro) con determinazioni contrastanti.
In particolare, si osserva che dalla documentazione prodotta dal Comune di M. in merito all’attestazione della verifica della preventiva funzionalità dell’apparecchiatura utilizzata il giorno della presunta violazione, non é stato esibitto il certificato di ” taratura” del misuratore di velocità, rilasciato detto certificato dall’Istituto Metrico o da altri organismi dallo stesso autorizzati, risultando attestata da parte dell’unico vigile accertatore la ” perfetta funzionalità.”, ma non si conosce in particolare come é stato effettuato tale controllo.
In mancanza di una CTU specifica per la verifica dell’autovelox utilizzato, soltanto una certificazione formale di taratura dal punto di vista tecnico consente di accertare scientificamente se lo strumento funziona regolarmente o se lo stesso è affetto da tutta una serie di errori anche di tipo sistematico.
Per quanto sopra, permane la situazione di incertezza sulla attendibilità delle risultanze del misuratore ” Autovelox 104/C-2″, matricola n.373260MOL., per cui diventa possibile, se non la velocità indicata dall’opponente di 70 Km./h, risultata al tachimetro, trattandosi di un’apparecchiatura direttamente applicata all’autovettura osservata, quantomeno una velocità inferiore a 90 Km/h.
Per quanto sopra, non si può non procedere alla riduzione della velocità, considerata la mancanza di contradditorio della parte opposta, rimasta non costituita nel corso del giudizio.
Pertanto, la violazione di cui al verbale impugnato viene derubricata dall’art. 142 comma 9° all’art. 142 comma 8°, ritenendo per giusti motivi di applicare il minimo della sanzione conseguente alla violazione dell’art. 142 comma 8° del C.d.S.
Per motivi di economia processuale, restano assorbiti tutti gli altri motivi di annullamento del verbale impugnato.
Relativamente alla richiesta di spese avanzate dall’opponente, le stesse per giusti motivi di ordine sostanziale vanno compensate.
La Suprema Corte ha statuito che: “In tema di regolamento delle spese processuali, i giusti motivi per la compensazione delle stesse (art. 92, comma 2 c.p.c.) non solo possono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, atteso che essi non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, ma, corrispondendo ad una valutazione discrezionale del giudice della massima ampiezza, non necessitano di specifiche enunciazioni, con la conseguenza dell’incensurabilità in Cassazione del relativo potere, salvo che, qualora i motivi stessi siano esplicitati, la loro indicazione risulti illogica od erronea. (Cassazione civile sez. lav., 4 .01 1995, n. 79)
Sussistono, quindi, motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi,


P.Q.M.

il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli , definitivamente pronunciando sulla opposizione depositata il 12.09.2003, avverso il verbale di contestazione nr. 768/2003/V prot. 2867/2003, redatto il 27.05.2003 per il pagamento di complessivi ? 353,08 a seguito di presunte violazioni al Codice della Strada, così decide:
1) accoglie per quanto di ragione l’opposizione depositata il 12.09.2003, avverso il verbale di contestazione nr. 768/2003/V prot. 2867/2003, redatto il 27.05.2003, derubricando la violazione dal 9° comma dell’art. 142 all’8° comma dello stesso articolo;
2) di conseguenza ritiene applicabile la sanzione pari al minimo edittale per la violazione dell’8° comma dell’art. 142 del C.d.S., a parte le spese tutte di notifica;
3) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi.
Così deciso a Taranto il 23 settembre 2004

Il Giudice di Pace
(dott. Martino Giacovelli)

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