REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha emesso le seguente
SENTENZA
nel ricorso, iscritto al n° R. G. 3552/2005, avente ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione per infrazioni alle norme del C.d.S., promosso da:
G.V. F., residente in Castellaneta alla Via P. T. n. 15 ed elettivamente domiciliato in M., P.V.E. n. 18 presso lo studio dell’Avv. V. M., dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell’atto di opposizione opponente
G.V. F., residente in Castellaneta alla Via P. T. n. 15 ed elettivamente domiciliato in M., P.V.E. n. 18 presso lo studio dell’Avv. V. M., dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell’atto di opposizione opponente
contro
COMUNE DI M. in persona del sindaco p.t., Opposto n.c.
Conclusioni per l’opponente: come da atto introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.04.2005, il sig. G. V. F. proponeva opposizione avverso il verbale dì contestazione n. .11465/2004 prot. 2091/2004, redatto dalla Polizia M. di M. in data 17.10.2004, relativo alla violazione dell’art. 142 comma 7° del Codice della strada.
Deduceva l’opponente la nullità del verbale per diversi motivi, tra i quali l’inesistenza della taratura dell’apparecchio utilizzato.
All’udienza del 14.07.2005 compariva il difensore dell’opponente che si riportava al ricorso, chiedendone l’accoglimento.
Il Comune di M., pur avendo ricevuto la notifica ex art. 23 della legge nr. 689/81 in data 18.05.2005 non faceva pervenire alcuna documentazione per l’udienza del 14.07.2005.
Rilevato d’ufficio che la suddetta notifica non rispettava i termini a comparire previsti dall’art. 163 bis c.p.c., l’udienza era differita a quella del 21.07.2005.
. A ques’ultima udienza non compariva nessuna delle parti, per cui la causa veniva decisa sulla base della documentazione agli atti, mediante lettura dell’allegato dispositivo e con riserva di motivazione.
Deduceva l’opponente la nullità del verbale per diversi motivi, tra i quali l’inesistenza della taratura dell’apparecchio utilizzato.
All’udienza del 14.07.2005 compariva il difensore dell’opponente che si riportava al ricorso, chiedendone l’accoglimento.
Il Comune di M., pur avendo ricevuto la notifica ex art. 23 della legge nr. 689/81 in data 18.05.2005 non faceva pervenire alcuna documentazione per l’udienza del 14.07.2005.
Rilevato d’ufficio che la suddetta notifica non rispettava i termini a comparire previsti dall’art. 163 bis c.p.c., l’udienza era differita a quella del 21.07.2005.
. A ques’ultima udienza non compariva nessuna delle parti, per cui la causa veniva decisa sulla base della documentazione agli atti, mediante lettura dell’allegato dispositivo e con riserva di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 l’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione
L’opposizione è fondata e merita accoglimento.
Invero, per l’apparecchio ” Autovelox mod. 104/C-2″, utilizzato per il rilevamento della velocità il Comune di M. nel verbale impugnato non é stato richiamato alcun certificato di taratura.
Si osserva che in fase di conferma dell’omologazione, avvenuta da parte del Ministero delle Infrastrutture con decreto in data 16.05.2005 n. 1123, all’art. 4 di detto decreto é prescritto che: “Gli Organi di Polizia stradale che utilizzano il dispositivo ” Autovelox 104 /C-2 sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.”
Di conseguenza, essendo stata rilevata la violazione in data 17.10.2004, trattandosi, come sopra detto, di una conferma di omologazione dell’autovelox 104/ C-2 da parte del Ministero, si osserva che se la verifica di taratura almeno annuale risulta prevista dal decreto del 16.05.2005, la stessa operazione si deve ritenere che tecnicamente fosse necessaria anche prima del 16.05.2005, e ciò a conferma delle motivazioni di questo giudice contenute nella propria sentenza del 27.10.2004 R.G. n. 4165/04.
Pertanto, in mancanza del certificato di taratura, il verbale impugnato non può che essere annullato.
L’accoglimento della suddetta eccezione di nullità sollevata dall’opponente, assorbe le altre eccezioni contenute nel ricorso e ne rende superfluo l’esame.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.
L’opposizione è fondata e merita accoglimento.
Invero, per l’apparecchio ” Autovelox mod. 104/C-2″, utilizzato per il rilevamento della velocità il Comune di M. nel verbale impugnato non é stato richiamato alcun certificato di taratura.
Si osserva che in fase di conferma dell’omologazione, avvenuta da parte del Ministero delle Infrastrutture con decreto in data 16.05.2005 n. 1123, all’art. 4 di detto decreto é prescritto che: “Gli Organi di Polizia stradale che utilizzano il dispositivo ” Autovelox 104 /C-2 sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.”
Di conseguenza, essendo stata rilevata la violazione in data 17.10.2004, trattandosi, come sopra detto, di una conferma di omologazione dell’autovelox 104/ C-2 da parte del Ministero, si osserva che se la verifica di taratura almeno annuale risulta prevista dal decreto del 16.05.2005, la stessa operazione si deve ritenere che tecnicamente fosse necessaria anche prima del 16.05.2005, e ciò a conferma delle motivazioni di questo giudice contenute nella propria sentenza del 27.10.2004 R.G. n. 4165/04.
Pertanto, in mancanza del certificato di taratura, il verbale impugnato non può che essere annullato.
L’accoglimento della suddetta eccezione di nullità sollevata dall’opponente, assorbe le altre eccezioni contenute nel ricorso e ne rende superfluo l’esame.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, rigettate o ritenute assorbite tutte le altre istanze, eccezioni, deduzioni, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dal sig. G. V. F., depositata il 26.04..2005, visto l’art.23 della legge n. 689/81 e l’art. 204 bis del CDS, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) di conseguenza annulla il verbale di contestazione n.11465/2004 prot. 2091/2004, verbalizzato dalla Polizia Municipale di M. in data 17.10.2004, relativo alla violazione dell’art. 142 comma 7° del Codice della Strada;
3) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi.
1) accoglie il ricorso;
2) di conseguenza annulla il verbale di contestazione n.11465/2004 prot. 2091/2004, verbalizzato dalla Polizia Municipale di M. in data 17.10.2004, relativo alla violazione dell’art. 142 comma 7° del Codice della Strada;
3) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi.
Così deciso a Taranto il 21.07..2005 Il Giudice di Pace