Con la sentenza su indicata la Corte di Cassazione ribadisce la possibilità di confiscare anche un veicolo detenuto in regime di comproprietà.
Inoltre poiché si tratta comunque di un bene indivisibile la confisca non può essere parziale ma deve colpire l’intero veicolo, conservando poi in capo alla persona estranea al reato il diritto di rivalersi sul comproprietario autore del reato.
Pertanto si ribadisce che “è ammissibile la confiscabilità parziale di un bene sequestrato anche se una sola parte di esso sia di proprietà del condannato”.
Inoltre i giudici puntualizzano su come non vada confusa l’applicabilità della misura di sicurezza (che viene regolata dall’art. 240 del Codice Penale) con le modalità di esecuzione di essa.
Sul punto infatti, l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico del trasferimento di proprietà di un veicolo, pur essendo prevista proprio per dirimere il conflitti che possono nascere sulla titolarità del diritto di proprietà, assume anche valore di prova presuntiva in ordine all’individuazione del proprietario del veicolo e perciò la prova contraria del diritto di comproprietà non può derivare dalla semplice constatazione che in sede di contestazione della guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria non abbia provveduto immediatamente al sequestro del veicolo.