Il CNAI e la competenza del Giudice di Pace di Roma

Per inquadrare in modo chiaro la problematica a cui facciamo riferimento nel titolo di quest’articolo è necessaria una premessa che descriva la situazione di incertezza in cui spesso ci si trova quando occorre presentare opposizione contro una multa per l’omessa comunicazione dei dati e non si comprende quale sia il giudice territorialmente competente.

Il CNAI

Il quadro è questo: immaginiamo di aver ricevuto una multa per eccesso di velocità rilevata con tutor lungo l’asse autostradale, nel territorio di competenza del Giudice di Pace di Milano. Diciamo Milano, ma un luogo vale un altro. La multa comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la decurtazione dei punti dalla patente, con il conseguente obbligo a carico del proprietario del veicolo di effettuare la comunicazione dei dati del conducente. Qualora la comunicazione non fosse effettuata, al proprietario del veicolo arriverebbe una nuova multa, per non aver ottemperato all’invito. Questa volta, tuttavia, la multa proverrebbe dal CNAI  (ovvero dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni) e sul verbale stesso troveremmo indicato che il Giudice di Pace competente a giudicare l’eventuale ricorso è quello di Roma, ove appunto il CNAI ha sede.

Perché dover presentare ricorso a Roma?

Terminata la premessa e venendo, quindi, al quesito iniziale, la domanda è: se l’infrazione di cui al verbale presupposto è stata commessa nell’area di competenza del Giudice di Pace di Milano, perché mai il ricorso per il verbale successivo dovrei presentarlo innanzi al Giudice di Pace di Roma?

Il problema non è di poco conto, anche perché le infrazioni accertate dal CNAI sono generalmente quelle commesse lungo l’autostrada, quindi in tutta Italia. Un automobilista che, come nel nostro esempio, commette una presunta infrazione nel territorio di Milano, perché dovrebbe poi essere costretto a discutere il ricorso a migliaia di chilometri di distanza?

Il ragionamento seguito dall’organo di Polizia, sembrerebbe trovare spunto dalla lettura dell’art. 204 bis del Codice della Strada, secondo il quale il Giudice di Pace competente a conoscere il ricorso sia da individuare in base al luogo in cui l’infrazione sarebbe stata commessa. Tuttavia, l’infrazione di cui ci stiamo occupando (non aver comunicato di dati del conducente) riguarda una fattispecie omissiva e non una condotta attiva, sicché l’organo di Polizia, non potendo individuare un luogo in cui l’infrazione sarebbe stata commessa, adotta il criterio (che non trova alcuna conferma nel Codice della Strada) del luogo in cui l’infrazione sarebbe stata accertata. Quindi, per dirla in breve, siccome non vi è un luogo in cui l’infrazione è stata commessa, l’organo di Polizia sostiene che il Giudice competente sia quello in cui l’infrazione è stata accertata.

L’ordinanza della Cassazione n. 20988 del 06-08-2019

A seguito di una travagliata vicenda processuale, in cui due diversi Giudici di Pace si sono reciprocamente dichiarati incompetenti a decidere su un ricorso, finalmente la Corte di Cassazione ha espresso la propria opinione. Lo ha fatto con l’Ordinanza n. 20988 del 06.08.2019 (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 06-08-2019, n. 20988).

Per dirla in estrema sintesi, la Cassazione ha stabilito che, al fine di concentrare in un unico giudice la competenza a conoscere di tutte le opposizioni alle sanzioni riferite al medesimo fatto, per la multa relativa all’omessa comunicazione dei dati sia competente il Giudice che sarebbe stato competente a decidere anche per la multa presupposta. Per dirla in termini più semplici, se l’omessa comunicazione era riferita ad una multa per la quale sarebbe stato competente il Giudice di Pace di Milano, anche il ricorso contro la multa per l’omissione dovrà essere presentato a Milano.

Consigli pratici per il ricorso

Prima di concludere è opportuno dare qualche indicazione pratica da seguire nel ricorso

  • Qualora vogliate servirvi dell’ordinanza che abbiamo citato in quest’articolo (per poter presentare ricorso innanzi al Giudice di Pace del luogo del verbale presupposto) è bene dedicare alla questione un breve trafiletto e indicare testualmente i riferimenti dell’ordinanza,  ovvero: Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 06-08-2019, n. 20988.
  • Qualora abbiate convenienza a presentare ricorso innanzi al Giudice di Pace di Roma (anziché innanzi al Giudice di Pace del verbale presupposto), e sul verbale della Polizia Stradale sia indicata la competenza del Giudice di Roma, ignorate pure l’ordinanza e tutto ciò di cui abbiamo discusso fino ad ora. Nessun Giudice potrà rimproverarvi di aver commesso un errore fintanto che avrete seguito le indicazioni contenute nel verbale.
  • Infine, considerate che, sollevando opposizione innanzi al Giudice di Pace del verbale presupposto, avrete sanato il vizio contenuto nel verbale, nella parte in cui  avrebbe esso dovuto indicare l’organo a decidere del ricorso e lo ha fatto in modo errato. Malgrado il vostro ricorso abbia, almeno a nostro avviso, implicitamente sanato il vizio è bene chiedere che il Giudice voglia annullare il verbale anche per l’errata indicazione dell’organo giudiziario territorialmente competente.

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