In tema di iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di € 8.000,00 – cosi come prevista dall’art. 77 DPR n. 602 del 1973 – occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo anche quelli che siano eventualmente oggetto di contestazione da parte del contribuente.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 20055 del 7 ottobre 2015. Al riguardo la Suprema Corte specifica che il ruolo costituisce il titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario alla riscossione può procedere ad esecuzione forzata, oppure può promuovere azioni cautelari conservative o eventuali altre azioni previste dalle norme ordinarie a tutela dei crediti.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 20055 del 7 ottobre 2015. Al riguardo la Suprema Corte specifica che il ruolo costituisce il titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario alla riscossione può procedere ad esecuzione forzata, oppure può promuovere azioni cautelari conservative o eventuali altre azioni previste dalle norme ordinarie a tutela dei crediti.
Il tutto a condizione che sia decorso inutilmente il termine di giorni 60 dalla notifica della cartella esattoriale di pagamento, senza che possa assumere rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento della pretesa economica.Nel caso di specie, accogliendo il ricorso del concessionario della riscossione, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata ritenendo fondata la doglianza del ricorrente che aveva rivendicato la legittimità dell’iscrizione ipotecaria in quanto il credito complessivo vantato superava il limite di ottomila euro, ivi compresi i crediti di natura previdenziale.