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Il controllo della velocità media è un sistema di rilevamento differente dal comune autovelox.
Il primo infatti opera come i c.d. tutor presenti sulle autostrade e consente un calcolo informatizzato dell’andatura media mantenuta dall’automobilista lungo il tratto sul quale sono installati i dispositivi, al contrario il secondo consente un controllo soltanto unico e istantaneo.
Com’è noto l’installazione è costituita da una porta in ingresso che raccoglie, anche per il tramite di telecamere, dati informatizzati contenenti i riferimenti del veicolo, i dati del proprietario e la velocità di passaggio, per poi confrontarla con quella rilevata dalla successiva porta in uscita.
La presenza di detti dispositivi deve essere segnalata da appositi cartelli, con specifica indicazione della modalità a mezzo della quale vengono effettuate le verifiche.
Occorre sapere infatti che detta rilevazione deve sottostare ad alcune regole: non sarà sufficiente per l’amministrazione indicare l’imminente controllo di velocità, venendo a mancare una chiara informazione agli automobilisti, non in grado di comprendere se l’accertamento sia puntuale o effettuato con modalità di calcolo della media.
In mancanza di un adeguato preavviso, i vari punti di monitoraggio non potranno considerarsi conoscibili, poiché la visibilità sarà limitata alla sola porta di ingresso e le conseguenti sanzioni saranno annullabili.
Esaminiamo quindi la giurisprudenza sui SICVe 2023.
La giurisprudenza del Tribunale di Latina
L’errata segnaletica circostante il macchinario può indurre a ritenere che lo stesso sia un autovelox, quando in realtà si tratta di un tutor non correttamente segnalato.
Il Tribunale di Latina, in persona del Giudice Dott. Stefano Fava – II Sezione – Sentenza n. 933/2020 pubbl. il 04/06/2020 – ha stabilito in un caso di questo genere che l’Ente che intende servirsi di tali apparecchiature, deve utilizzare pannelli integrativi che precisino il significato del segnale senza che ciò possa porsi in contrasto con le norme relative alle modalità di installazione del Codice della Strada, dichiarando pertanto inadeguati e illegittimi i cartelli di preavviso utilizzati sul tratto di strada in questione (NSA 255 Terracina-Prossedi – ex SS 669).
Le multe elevate con questo sistema sono quindi da considerarsi illegittime e potranno essere annullate dinanzi alle autorità competenti.
Detta situazione comporta che chi percorre la strada tende a rallentare dinanzi l’apparecchiatura per poi accelerare nuovamente, non essendo a conoscenza del fatto che la velocità è misurata mediante calcolo della media tramite due porte, una in ingresso ed una in uscita.
Per il Tribunale, appare “conforme all’interesse pubblico segnalare la presenza di un controllo della velocità media così da indurre l’utenza a prudenza per l’intero tratto monitorato. Inoltre, un’adeguata segnalazione dello strumento, appare in linea con la tutela dell’affidamento dell’utente della strada circa le modalità di controllo in concreto in atto: se, quindi, normalmente il controllo della velocità media sarà segnalato come tale, la mancanza della specificazione dovrebbe lasciar propendere per un controllo di tipo puntuale.”
Il Giudice prosegue richiamando l’orientamento della Cassazione sul potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale, ricordando che lo stesso – in virtù di principi di certezza, trasparenza e affidamento del cittadino a cui deve aderire l’operato delle Amministrazioni – “non è tanto ispirato dall’intento della “sorpresa ingannevole”dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale.”
Il classico segnale di «Controllo elettronico della velocità», che generalmente indica il controllo istantaneo, non è pertanto sufficiente a preavvertire il conducente che la sua velocità di percorrenza sarà controllata su un intero tratto di più km.
Va osservato che anche altre decisioni del Giudice di Pace di Latina, sempre riferite ai dispositivi di controllo posizionati sulla NSA 255 Terracina-Prossedi – ex SS 669, hanno annullato numerose sanzioni in analoghi casi di specie, mettendo in dubbio la funzionalità del congegno in questione, anche perché non sottoposto alle verifiche periodiche obbligatorie o in altro caso perché allo stesso era stata estesa l’omologazione di un altro misuratore.
Da ultimo la sentenza n. 2202/2021 pubblicata il 16/12/2021 dal Tribunale Latina, in sede di appello di una decisione del Giudice di Pace, richiamando i medesimi principi e annullando la sanzione impugnata, ha stabilito che non è sufficiente il preavviso di monitoraggio in corrispondenza della sola c.d. porta in ingresso, ma ha ritenuto “che una effettiva segnalazione all’utente della strada possa essere garantita solo da un cartello che precisi le modalità del controllo, secondo la velocità media e non istantanea del veicolo”, proseguendo nel ribadire che detto sistema di controllo ha una maggiore efficacia, per via della sua estensione sulla strada e che è interesse dell’amministrazione informare gli utenti della sua esistenza, in un’ottica di tutela della sicurezza.
La giurisprudenza del Giudice di Pace di Milano
Di recente anche il Giudice di Pace di Milano nella persona della Dott.ssa Rossella Barbaro, con sentenza n. 5274/2023, riferendosi ai macchinari Celeritas Evo posti sulla SP 103 Cassanese Moderna, si è espressa nel medesimo senso.
I dispositivi Celeritas Evo si compongono, per ciascun tratto monitorato, di una coppia di stazioni adibite ad individuare le infrazioni, e collegate con un server centrale di gestione per l’espletamento delle procedure di accertamento.
È evidente, anche in adempimento dei richiamati principi cui deve ispirarsi l’amministrazione, che le strumentazioni dotate di questa tecnologia dovrebbero sottostare a delle regole simili a quelle previste per il sistema SICVE installato sulle autostrade, per il quale il posizionamento deve essere segnalato dagli appositi cartelli verdi prima dei singoli macchinari, con specifica indicazione del meccanismo a mezzo del quale le rilevazioni vengono effettuate (è obbligatorio infatti che vi sia la dicitura: “controllo elettronico della velocità effettuato con sistema Tutor”).
Cosa fare in caso di sanzione
In caso di notifica di una sanzione calcolata sulla velocità di percorrenza di un intero tratto stradale, sarà sempre opportuno verificare la cartellonistica di presegnalazione.
Verificata la sua non conformità al tipo di accertamento, sarà sempre possibile proporre impugnazione dinanzi al Prefetto o al Giudice di Pace per ottenerne l’annullamento.
Lo staff di Ricorsi.net è sempre a disposizione per la valutazione del verbale ricevuto.