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La Cassazione civile sez. II con sentenza del 19/05/2021, n.13630, ha ribadito l’importante principio, consolidato da tempo da giurisprudenza costante, secondo cui l’onere della prova dell’omologazione dell’autovelox è in capo non al destinatario di un verbale per eccesso di velocità, bensì alla Pubblica Amministrazione che deve altresì allegare allo stesso omologazione e taratura dello strumento utilizzato. In assenza di questa documentazione il verbale è incompleto e il giudice non può far gravare l’onere di provare eventuali mancanze dell’autovelox sul ricorrente che, non per propria responsabilità, ne è ignaro.
I FATTI
Al ricorrente viene contestata la violazione della art. 142 del Codice della Strada (eccesso di velocità) da parte della Polizia Municipale a seguito di trasgressione accertata avvalendosi di un autovelox. Il Giudice di prime cure accoglie il ricorso presentato avverso la suddetta sanzione a causa della mancanza di segnaletica luminosa a indicare il rilevamento della velocità. Il Tribunale di Pescara in funzione di Giudice di appello accoglie invece l’appello presentato da parte del comune. A decidere sulla questione viene infine adita la Corte di Cassazione che accoglie il ricorso rinviando al Tribunale.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Il motivo di accoglimento ritenuto fondato dalla Suprema Corte (che ha portato all’assorbimento dei successivi) è inerente all’onere della prova. Il Tribunale di Pescara aveva infatti sostenuto che fosse “onere dell’opponente dimostrare il fatto impeditivo della pretesa sanzionatoria” e che “alcuna prova sulla circostanza che l’autovelox potesse non essere omologato era stata data”. La Cassazione ha invece argomentato che sarebbe spettato alla Pubblica Amministrazione procedente fornire “prova e attestazione della omologazione dell’apparato autovelox a mezzo del quale veniva accertata la contestata violazione al C.d.S”. A sostegno di tale orientamento, la Suprema Corte ha citato nelle motivazioni altre due sentenze di Cassazione (26 maggio 1999, n. 5095 e 16 maggio 2007, n. 11216): la prima ha sancito che “l’allegazione della omologazione e taratura del sistema di verifica ed accertamento della velocità costituisce indefettibile onere a carico della P.A.”, la seconda ha escluso la possibilità di porre l’onere della prova a carico del ricorrente poiché tali informazioni devono, come sancito dalla sentenza appena richiamata, essere messe a disposizione del destinatario dal comune procedente.
Nello specifico la norma erroneamente interpretata, e conseguentemente applicata in modo non corretto dal Tribunale di Pescara, è l’articolo 2697 del Codice Civile che disciplina per l’appunto il principio dell’onere della prova.
COME COMPORTARSI IN CASI ANALOGHI
Qualora tu sia destinatario di un verbale per eccesso di velocità simile a quello di cui abbiamo raccontato in cui non sono riportate informazioni in merito all’autovelox che ha rilevato l’infrazione, ti raccomandiamo di rivolgerti ai nostri esperti in quanto giurisprudenza costante (di recente confermata dalla sentenza di Cassazione civile sez. II, 19/05/2021, n.13630) ritiene indispensabile che questi elementi vengano comunicati al presunto trasgressore. Lo staff di Ricorsi.net è a disposizione per una valutazione del caso e per l’assistenza nella redazione dei motivi di ricorso, da poter presentare eventualmente anche in proprio.