Se il verbale non è leggibile la multa è nulla: così il Giudice di Pace di Rovigo, con sentenza n. 476/2011, ha accolto il ricorso, presentato contro una multa per eccesso di velocità, ritenendo che l’illeggibilità del verbale impedisca il pieno esplicarsi delle ragioni difensive del soggetto cui la sanzione è destinata. Il verbale, per poter raggiungere le sue finalità, ovvero infliggere una pena giusta e rendere edotto il trasgressore della condotta che non dovrà reiterare, deve necessariamente riportare in modo chiaro e perfettamente intellegibile gli estremi della contestazione eseguita. Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rovigo, la Pubblica Amministrazione ha presentato ricorso chiedendo fosse cassata la decisione. La Suprema Corte si è recentemente pronunciata, ribadendo la legittimità dell’orientamento seguito dal giudice di merito, così confermando la precedente sentenza e disponendo l’annullamento del verbale.