Ecco come: prima multato e poi risarcito di 1000 euro dal Comune

Detta in termini prosaici, ricevere una multa è sempre e comunque una gran rottura di scatole. Che la si paghi o si faccia ricorso, che sia legittima o illegittima, essa comporta inevitabilmente uno stato di stress e di ansia per il malcapitato destinatario.
Sensibile a questa problematica il Giudice di Pace di Bari ha emesso una sentenza che ci auguriamo sia solo la prima di tante altre del medesimo tenore. Procediamo con ordine.
L’antefatto è già di per sé clamoroso, poiché racconta di un agente di polizia municipale che multa un’irresponsabile automobilista per aver commesso un gesto folle in grado di compromettere le sue capacità di guida e porre a rischio la propria incolumità e quella di altri.
il gesto consiste nell’aver distolto una mano dal volante per grattarsi l’orecchio.L’infrazione contestata dal vigile è “guida pericolosa”.Si è supposto che la multa fosse per uso del cellulare durante la guida (dal momento che il portare la mano all’orecchio avrebbe potuto indurre in equivoco l’agente accertatore), ma i fatti confermano che intenzionalmente e avendo ben percepito il gesto, l’agente accertatore abbia proprio contestato la “guida pericolosa per essersi grattato l’orecchio”. Tanto che il Giudice di Pace di Bari (dott. Giuseppe Salerno) ha specificato in sentenza proprio che il “grattarsi l’orecchio” non compromette la libertà di movimento del conducente. Alta giurisprudenza insomma!

La parte che, invece, merita attenzione è la conclusione a cui il giudice arriva: considerando l’ingiusta molestia procurata al ricorrente per via della multa platealmente pretestuosa, il Giudice condanna, infatti, il Comune di Bari a risarcire il ricorrente per la molestia e l’atto deliberatamente persecutorio da egli subito.

In altri termini, la multa può essere eventualmente illegittima, ma se tradisce intenti persecutori o sanziona una condotta che sostanzialmente e giuridicamente non può considerarsi atto illecito, allora dovrà essere il comune a risarcire il danno subito dal ricorrente, oltre all’annullamento della multa e alla refusione delle spese processuali.

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