Di recente si è spesso sentito parlare dell’argomento “multe seriali“, con particolare riferimento alle vicissitudini poste in essere dal Comune di Firenze. Ma cosa si intende, esattamente, con la locuzione “multe seriali” e chi ha visto protagonista la vicenda in esame?
Si definiscono multe seriali sia le infrazioni commesse a poca distanza di tempo tra loro, aventi il medesimo oggetto, sia l’insieme delle multe comminate a seguito di un’unica infrazione.
Chiaramente sono stati innumerevoli i ricorsi in materia di multe seriali nel corso degli anni, proprio in virtù della manifesta ingiustizia. Nel solo 2022 questa tipologia di multa ha colpito circa 400mila persone – che, in termini statistici, ha visto una crescita del 620% se paragonata all’anno precedente.
Dal punto di vista prettamente pratico, basti immaginare l’ipotesi di un soggetto che percorre quotidianamente la stessa strada e, puntualmente, commette la medesima infrazione. Bene, se il guidatore non è a conoscenza dell’avvenuta violazione, poichè la stessa non viene tempestivamente notificata o comunque resa edotta, appare evidente e consequenziale la possibile recidiva del soggetto, il quale mantiene costante la condotta che erroneamente ritiene non violi la legge.
L’assenza di una immediata contestazione è giustificata dalla legge stessa con la possibilità di notificare l’infrazione al soggetto interessato entro il termine di 90 giorni a partire dalla commissione del fatto. Cosa che comporta la presa di coscienza del trasgressore solo una volta ricevuta la prima delle molteplici infrazioni commesse nell’arco di tempo totale, che potrebbero ammontare addirittura a due al giorno, laddove ad esempio ci si riferisca ad un varco ZTL da attraversare per raggiungere il posto di lavoro.
Giudice di Pace di Firenze: sentenza risolutiva.
Ebbene, a tal proposito è intervenuto il Giudice di pace di Firenze, Dott.ssa Sonia Salerno, la quale con la sentenza n. 2567/2022 si è pronunciata in merito ad un ricorso, dando luce alla possibilità di risolvere uno dei contrasti più annosi ed impervi degli ultimi anni. L’accoglimento dello stesso, sebbene il Giudice abbia riconosciuto l’inescusabilità dell’errore del soggetto interessato, dal momento che la segnaletica verticale risultava – dalla documentazione depositata dal Comune di Firenze – ben visibile e quindi incontrovertibile, è stato così motivato: “Tuttavia, le infrazioni non sono state immediatamente contestate ed il ricorrente si è quindi reso conto di aver commesso una infrazione soltanto dopo aver ricevuto la notifica di tutte le infrazioni commesse nei mesi da gennaio a maggio 2022. Pertanto, seppure le notifiche sono state tempestive ai sensi dell’art. 201 c.d.s., si ritiene che in questo modo non sia stata esercitata la funzione educativa della sanzione quanto piuttosto quella punitiva. Ne consegue che i verbali impugnati vadano annullati ad eccezione del primo in ordine di tempo, con condanna del ricorrente alle spese di notifica di tutti i verbali di accertamento. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio”.
Essenzialmente, quindi, nonostante sia stata affermata l’inescusabilità della condotta del conducente, che ben si sarebbe dovuto accorgere della segnaletica, l’orientamento giurisprudenziale appena citato ha dimostrato la profonda ingiustizia che derivava dalla ricorrente applicazione e comminazione di multe seriali. La malsana prassi di notificare all’interessato la contestazione in esame solamente in prossimità dello scadere dei 90 giorni canonici, seppur pienamente legittima, si mostra di fatto del tutto ostativa per il soggetto, il quale non viene messo nella condizione di poter prendere immediatamente e tempestivamente cognizione dell’illiceità della condotta, al fine di evitarne la reiterazione.
Senza dimenticare le pesanti conseguenze economiche derivanti da tale consuetudine. In tal modo, una politica comunale volta semplicemente ad incassare trasforma un’incolpevole distrazione dell’automobilista in una sanzione spesso assai cospicua dal punto di vista economico. Quando l’unico intento dovrebbe essere quello volto alla prevenzione e alla dissuasione dal porre in essere determinate condotte.
Art. 198-bis per altre tipologie di infrazioni.
Con riguardo, invece, alle infrazioni relative a “requisiti tecnici ed amministrativi” del veicolo, la legge n. 108/2022 ha convertito in legge il D.L. n. 68/2022, il quale ha preso in considerazione e disciplinato tutte le misure urgenti riguardanti principalmente la sicurezza di infrastrutture e trasporti. L’introduzione dell’art. 198-bis del Codice della Strada ha consentito di accorpare le sanzioni riguardanti illeciti reiterati a condizione, però, che si riferiscano ad una norma concernente la circolazione di veicoli che siano sprovvisti delle prerogative previste dalla legge. Tra queste, ad esempio, l’aver varcato una ZTL senza la dovuta autorizzazione, ovvero l’aver reiteratamente transitato su una corsia preferenziale in assenza del debito permesso.
4 risposte
Molto interessante ed istruttivo. Plaudo all’illuminata sentenza del giudice di pace di Firenze che rende, almeno in parte, giustizia ai troppo spesso vessati automobilisti. Complimenti all’autrice dell”articolo per la chiarezza espositiva, comprensibilissima anche da parte dei non addetti ai lavori!
“Tra queste, ad esempio, l’aver varcato una ZTL senza la dovuta autorizzazione, ovvero l’aver reiteratamente transitato su una corsia preferenziale in assenza del debito permesso.”
Quest’ultimo periodo della’reticolo, in realtà non è corretto, infatti i requisiti tecnici e amministrativi riguardano la circolazione del veicolo, ad esempio l’assicurazione e la revisione, non anche la violazione delle norme di comportamento, cosa che l’avv. Letizia casale ha ben esposto nell’art. del 7/11/2023.