Un asso nella manica: notifica della cartella a persona irreperibile

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari (sentenza n. 3188/11/14) affronta lo spinoso tema delle notifiche mediante affissione nella casa comunale fissando una serie di principi di operatività.
Ad oggi il destinatario del provvedimento non dispone di alcuna specifica garanzia se non quella disposta dall’art. 140 cpc, quindi che la notifica venga effettuata, in caso irreperibilità o di rifiuto del destinatario, presso la casa del Comune nel quale il destinatario è residente. Successivamente, secondo il medesimo articolo, il notificatore dovrà aver cura di affiggere presso l’abitazione del destinatario non reperito un avviso e successivamente dovrà spedire una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente comunicazione dell’avvenuto deposito.
Malgrado queste cautele, è sempre alto il rischio che la notifica si possa perfezionare senza che il destinatario ne sappia nulla: egli potrebbe, infatti, per propria “ignoranza tecnica” non comprendere la portata dell’avviso o potrebbe comunque non avere occasione di riceverlo personalmente.
Proprio per arginare l’impiego della notifica secondo le modalità previste dall’art. 140 c.p.c. e restringere il campo alle sole ipotesi in cui il destinatario sia concretamente irreperibile, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari in occasione della sentenza n. 3188/2014 è intervenuta sul tema delle modalità di compilazione della relata di notifica, prevedendo che in tali casi, a pena di nullità, l’ufficiale giudiziario dovrà specificare in modo preciso quali siano state le ragioni che hanno reso infruttuosa la ricerca del destinatario dell’atto.In mancanza di tali informazioni, e quindi in presenza di una relata lacunosa, la notifica è da considerarsi nulla.

A questo punto verrà da chiedersi: “se la notifica della cartella esattoriale è nulla posso fare ricorso e chiedere che sia annullata?
Purtroppo non è così semplice e vale la pena di soffermarsi per un istante su questo aspetto.
Sarebbe, infatti, evidentemente contradditorio fare ricorso contro un atto lamentando che non sia stato correttamente notificato. Il ragionamento seguito dalla giurisprudenza (Cass. 20098 del 2009) è semplice: se presenti ricorso dimostri di essere venuto a conoscenza dell’atto e non ha, quindi, alcun senso lamentare che la notifica non sia correttamente avvenuta. Detta in termini più tecnici, “l’opposizione sana il vizio di notifica”.

Cosa fare quindi? Il “trucco del mestiere” è trascurare la cartella, non presentare alcun ricorso contro di essa, sapendo di avere l’asso nella manica del vizio di notifica, che potrà essere eccepito in seguito, quando la procedura esecutiva avrà preso il suo corso e al debitore saranno notificati il fermo amministrativo o iscrizione ipotecaria.

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