Notifica al portiere: è nulla se manca il secondo avviso

Questa volta è un giudice di merito – quello del Tribunale di Palermo – a puntualizzare nuovamente un principio che non sempre trova unanime applicazione da parte dei giudici.
La sentenza n. 2143 del 25 marzo 2015 del Tribunale di Palermo riguarda il caso in cui (in assenza del destinatario di una cartella esattoriale, di suoi familiari conviventi o domestici autorizzati al ritiro della corrispondenza) l’ufficiale giudiziario esegua la notifica consegnando la copia dell’atto al portiere dello stabile. Si tratta di un’ipotesi espressamente contemplata dal codice di procedura civile, ma in modo effettivamente lacunoso.
La norma prevede, infatti, che, in tale evenienza, l’ufficiale giudiziario debba inviare al destinatario un secondo avviso, al fine di informarlo dell’atto che è stato consegnato a mani del portiere. Ciò che, tuttavia, la norma non specifica è il valore da attribuire a tale secondo avviso, ovvero se la sua assenza o irregolarità possa inficiare la legittimità della notifica e, quindi, dell’atto medesimo.Il Giudice palermitano si è allineato a tale orientamento più garantista e restrittivo, annullando la cartella esattoriale, la cui notifica, eseguita mediante consegna al portiere, non è stata perfezionata dal secondo avviso, che Equitalia non ha dimostrato essere stato regolarmente inviato.
In assenza del secondo avviso (e della prova che esso sia stato effettivamente inviato), non potrà infatti aversi certezza che il contribuente sia stato reso edotto del procedimento di escussione cui stava andando incontro e che, quindi, non gli sia stata data l’opportunità di assolvere tempestivamente al pagamento o di sollevare la propria opposizione.
Proprio poiché della notifica del secondo avviso dovrà darsi prova e conferma, è necessario che esso sia inviato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (e non raccomandata semplice). Proprio l’assenza della ricevuta di ritorno è stata ritenuta dal giudice di merito elemento dirimente per l’annullamento della cartella.

Approfittiamo dell’argomento per due brevi precisazioni, di cui il contribuente dovrà tener conto per volgere a proprio vantaggio il caso in cui non sia stato inviato il secondo avviso.
La prima: non correre a presentare ricorso contro l’atto medesimo, ma attendere la notifica del successivo atto della procedura esecutiva. Se, infatti, il destinatario presentasse ricorso (magari proprio per eccepire il mancato invio del secondo avviso), dimostrerebbe di aver comunque ricevuto l’atto e ne sanerebbe ogni eventuale vizio di notifica. Lasciando, invece, che il procedimento segua il suo corso potrà sollevare opposizione avverso il successivo atto (che di norma consisterà in un preavviso di fermo o ipoteca), lamentando l’omessa regolare notifica del precedente.
La seconda: di per sé l’assenza del secondo avviso rende necessaria la semplice rinotifica dell’atto. Equitalia potrebbe, quindi, avvedersi dell’errore e chiedere autorizzazione al giudice per procedere in tal senso. Frattanto, tuttavia, i termini continueranno a decorrere senza aver mai interrotto il loro corso. Qualora si dovesse verificare questa ipotesi, prestate sempre attenzione allo spirare dei termini di prescrizione.

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