Notifica del verbale e attestazione di irreperibilità

L’accertamento della irreperibilità assoluta del destinatario di una notifica presuppone che le ricerche siano state effettuate e che siano riferibili alla notifica dell’atto richiamato. Lo ha ribadito la Suprema Corte con Ord. 25 novembre 2015 n. 24082. Nel caso in esame, in accoglimento del ricorso presentato dal contribuente, la Cassazione ha annullato con rinvio la decisione impugnata con la quale il giudice tributario di appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale di pagamento effettuata sul presupposto che la notifica tentata alla sua residenza non era andata a buon fine poiché il contribuente era stato considerato “sconosciuto in loco”, cosi come annotato sulla relata dal messo notificatore.
Pertanto la Commissione Tributaria regionale aveva ritenuto che la relata di notifica della cartella esattoriale tentata presso la residenza anagrafica del contribuente fosse sufficiente ad attestare validamente l’irreperibilità assoluta del medesimo e dunque a legittimare la regolarità della notifica poiché “il contribuente non è stato reperito all’indirizzo della residenza dichiarata e risultante dal certificato anagrafico perché sconosciuto sui citofoni e sconosciuto in loco”.La Suprema Corte ha invece considerato non esaustiva la motivazione fornita dal messo notificatore poiché non risulta soddisfatto il requisito, indicato dalla giurisprudenza quale presupposto di legittimità della notifica, ossia che emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate e che siano attribuibili al messo notificatore nonché riferibili alla notifica stessa.

A tale osservazione va inoltre aggiunto che dal dettato normativo emerge le che ricerche del destinatario devono avere ad oggetto la presenza del destinatario non nel solo indirizzo ove è stata richiesta la notifica, bensì nell’intero comune di residenza

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