Il caso in esame analizza il ricorso proposto da un automobilista avverso un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Perugia che, dichiarava la nullità del decreto di convalida del sequestro della carta di circolazione, in quanto munita di falso tagliando di revisione, ritenendo carente di motivazione il provvedimento in relazione alle esigenze probatorie, non disponeva, tuttavia la restituzione del bene in quanto suscettibile di confisca obbligatoria.
Con ricorso il difensore dell’automobilista indagato eccepisce che la mancata revisione del veicolo (sanzionata ai sensi dell’art. 80 del Codice della Strada) è da considerarsi norma speciale rispetto al codice penale, la quale prevede il ritiro della carta di circolazione ad opera della Prefettura e l’irrogazione di una specifica sanzione amministrativa.
Pertanto il Tribunale del Riesame non avrebbe potuto emettere un provvedimento di sequestro della carta di circolazione potendo, al massimo, disporre la trasmissione degli atti al Prefetto di competenza e rimettendo a quest’ultimo qualsiasi decisione in merito.
Il ricorso viene reputato fondato dalla Suprema Corte atteso che la falsa attestazione di revisione determina una parziale falsità della carta di circolazione (emendabile ai sensi dell’art. 537 del Codice di Procedura Penale) tramite la cancellazione parziale del documento nella parte in cui lo stesso risulta non veritiero.
Ne consegue pertanto, che in tal caso, all’esito del giudizio penale, la pronunzia di confisca del documento appare del tutto illegittima poiché il Tribunale Penale non ha alcuna autorità per poter applicare un provvedimento sanzionatorio che spetta in via esclusiva al Prefetto.
La Suprema Corte quindi ha disposto l’annullamento dell’ordinanza di confisca emessa dal Tribunale del Riesame di Perugia determinando in questo modo la restituzione della carta di circolazione all’automobilista sanzionato.
Una risposta
Cortesemente, sarebbe possibile avere gli estremi della sentenza?
Grazie