A darcene occasione è la sentenza n. 267/2014 emessa dal Giudice di Pace di Gallarate.
Oggetto del ricorso sottoposto al giudice onorario era una multa dovuta al superamento del limite per un solo chilometro di differenza tra la velocità rilevata dall’autovelox e quella consentita.
Il Giudice ha accolto il ricorso, sulla base di due principali argomentazioni.
In subordine, il giudice ha osservato che quel chilometro orario di differenza, proprio per la sua lieve entità, potrebbe anche non essere effettivamente imputabile alla condotta di guida del trasgressore, ma attribuibile ad altri fattori esterni che avrebbero potuto interferire con la assoluta attendibilità della rilevazione effettuata dall’autovelox. Tra tali fattori esterni non imputabili alla condotta di guida del trasgressore, lo stesso giudice non manca di citare la stessa taratura dell’autovelox, così riportando nuovamente alla luce una delle tematiche a lungo più discusse in materia di multe per eccesso di velocità.
In sintesi, tirando le fila del discorso, per tutti i casi in cui il limite di velocità sia stato superato “di poco”, sarà bene ricordarsi di citare nel ricorso questa sentenza n. 267/2014 del Giudice di Pace di Gallarate richiedendo l’annullamento della multa per la tenuità del fatto.