Il Giudice di Pace di Pozzuoli con la sentenza iscritta al n. 6731/12 R.G. ha accolto il ricorso avverso un verbale per eccesso di velocità, rilevando che l’infrazione era stata rilevata mediante il dispositivo Tutor SICve-Vergilius, il quale è risultato essere privo di regolare omologazione e approvazione. Di fatto tale omologazione è stata dichiarata inesistente, ribadendo il principio di non trasferibilità, così come sancito dal nuovo Codice della Strada, poiché essa veniva riferita all’omologazione rilasciata in favore della società Autostrade per l’Italia SpA e indebitamente trasferita alla società Autostrade Tech SpA (cui era subentrata dal primo gennaio 2010).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO, di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.6731/12 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:
Opposizione a sanzione amministrativa.
T R A
TIZIO, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) – c.f. (…); RICORRENTE-PRESENTE
E
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, dom.ta in Napoli alla Via A. Vespucci, 172 RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: annullare il processo verbale per: a) illegittimità del sistema di rilevamento della velocità per violazione dei principi di uguaglianza; b) inapplicabilità al sistema SICve della tolleranza del 5% ai sensi dell’art. 345, comma 2, del DPR 495/92; c) Mancanza di omologazione e di taratura del sistema “Vergiulis”; d) mancata segnalazione della postazione di rilevamento della velocità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TIZIO, con atto depositato il 5/10/12 proponeva opposizione avverso il p.v. n.VRG0000010438 del 30/7/12, notificato il 21/9/12, emesso nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di Napoli, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della sanzione di € 212,00 per violazione della norma di cui all’art. 142, comma 8, del C.d.S.
Deduceva il ricorrente:
– che, il processo verbale doveva ritenersi nullo per:
a) illegittimità del sistema di rilevamento della velocità per violazione dei principi di uguaglianza; b) inapplicabilità al sistema SICve della tolleranza del 5% ai sensi dell’art. 345, comma 2, del DPR 495/92; c) mancanza di omologazione e di taratura del sistema “Vergiulis”; d) mancata segnalazione della postazione di rilevamento della velocità.
Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse, alla quale rimaneva contumace l’UTG.
All’esito dell’udienza del 14 gennaio 2012, Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel devolvere alla competenza del giudice ordinario i procedimenti di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni, la legge 24 novembre 1981 n.689, consente espressamente all’A.G.O., di incidere in senso caducatorio o modificativo sugli atti amministrativi irrogativi di sanzioni.
L’opposizione ex art. 23 legge citata, d’altro canto, non configura un’impugnazione dell’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo della pretesa dell’autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell’onere della prova (salvo il potere istruttorio officioso previsto dal sesto comma del citato articolo) spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all’opponente (Cass. 2323/89) e, l’oggetto del contendere è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi dedotta in ricorso e per l’amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze a sostegno della sanzione, diversi da quelli enunciati con l’ingiunzione (Cass. 5446/95). In ogni caso, a seguito dell’opposizione, il giudice ha il potere-dovere di verificare la legittimità del provvedimento amministrativo contestato, alla stregua di una valutazione complessiva che concerna sia i profili sostanziali (controllando la fondatezza della pretesa azionata dalla P.A., in ordine all’esistenza storica dei fatti, alla loro riferibilità all’opponente, alla correttezza della qualificazione giuridica operata, nonché ad eventuali fatti sopravvenuti, quali la prescrizione del diritto della P.A. alla riscossione della somma) sia gli aspetti formali (riscontrando eventuali vizi procedurali, ancorché relativi al procedimento culminato nell’atto sanzionatorio).
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto e, pertanto, il processo verbale impugnato va annullato.
L’unico motivo, tra i tanti eccepiti dal ricorrente, che trova fondamento e che assorbe tutti gli altri è: nullità del processo verbale per difetto di omologazione dell’apparecchio SICve-Vergilius.
Invero, dalla documentazione deposita dalla P.A. si evince che l’apparecchiatura SICve (Sistema Informativo Controllo velocità)-VERGILIUS sarebbe stata omologata e approvata con Decreto Dirigenziale n.3999 del 24/12/04 dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della relativa richiesta fatta da Autostrade per l’Italia Spa.
Detto provvedimento di omologa, però, si riferisce al sistema SICve-TUTOR con cui la Autostrade per l’Italia Spa ha operato ed opera sulle strade di sua pertinenza. In seguito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreti Dirigenziali n. 1007 del 09-11-2006; n. 56082 dell’8-07-2008; n. 28251 del 29-03-2010; n. 97818 del 09-12-2010, su richiesta di Autostrade per l’Italia Spa, ha esteso l’approvazione del sistema SICve a versioni con variazioni di software e di processori.
Successivamente, con Decreto Dirigenziale n.97818 del 9/12/10, dette omologazioni/approvazioni concesse alla Autostrade per l’Italia Spa, sono state trasferite a nome della Autostrade Tech Spa, subentrata dall’1/1/10 ad Autostrade per l’Italia Spa nelle attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione di zone a traffico limitato ed ai sistemi di controllo della velocita (SICve).
In seguito, con Decreti Dirigenziali n. 1406 del 15-03-2011; n. 4411 del 05-09-2011; 4413 del 05-09-2011; n. 5183 del 21-10-2011; n. 1254 del 06-03-2012; n. 1255 del 06-03-2012, è stata estesa l’approvazione/omologazione del sistema SICve a versioni con variazioni di software e di processori richieste da Autostrade Tech Spa.
In tutte le omologazioni/approvazioni non risulta, però, l’omologa del sistema SICve-Vergilius.
Il trasferimento di dette omologazioni/approvazioni concesse alla Autostrade per l’Italia Spa a nome della Autostrade Tech Spa, avvenuto con Decreto Dirigenziale n. 97818 del 09-12-2010, si deve ritenere nullo a norma del comma 5 dell’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (omologazione ed approvazione) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada che, recita testualmente: “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”.
Difatti, le omologazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono esclusive del richiedente Autostrade per l’Italia Spa e non possono essere trasmesse a soggetti diversi da essa quale la Autostrade Tech Spa, essendo la citata disposizione inderogabile.
Quest’ultima società, infatti, pur facendo parte del gruppo Autostrade per l’Italia Spa, è una società di servizi distinta dalla prima, con organi societari diversi.
La Autostrade per l’Italia Spa è stata costituita con atto del 29/4/03 ed iscritta alla CCIAA di Roma con atto del 12/5/03 – N.REA 1037417 – c.f. 07516911000 – Amministratore Unico CERCHIAI Fabio.
La Autostrade Tech Spa è stata costituita con atto del 6/12/07 ed iscitta alla CCIAA di Roma il 14/12/07 –N.REA 1186349 – c.f. 09743081003 – Legale rapp.te pro-tempore LANGER Giuseppe.
La Autostrade Tech Spa non ha mai richiesto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alcuna omologazione/approvazione a proprio nome. Pertanto, tutte le omologhe concesse per trasferimento devono ritenersi nulle.
I motivi che hanno indotto questo Giudice ad accogliere il ricorso e la non opposizione del ricorrente, giustificano la compensazione delle spese del procedimento.
La sentenza è esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da TIZIO nei confronti dell’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla il p.v. n.VRG0000010438 del 30/7/12 elevato dalla Polizia Stradale di Napoli nei confronti di TIZIO;
2) compensa tra le parti le spese del procedimento;
3) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli il 14 gennaio 2013 e depositata in originale il giorno 20 febbraio 2013.
IL GIUDICE DI PACE