Omicidio colposo e giubbotto catarifrangente

Il conducente che investe in autostrada un pedone privo di giubbotto catarifrangente non è imputabile, per questo fatto, del reato di omicidio colposo.
Con la sentenza 24217 del 2015 la Corte di Cassazione qualifica come non punibile la condotta dell’automobilista che, in autostrada, investa un pedone la cui sagoma non sia avvistabile a distanza, qualora quest’ultimo sia sceso dell’abitacolo della propria autovettura senza indossare l’apposito giubbotto catarifrangente da utilizzarsi proprio allo scopo di facilitare la segnalazione di presenza sulla sede stradale. La vittima, prima di essere investita dal conducente di altro veicolo, aveva perso il controllo della propria auto ed urtato il guard-rail.
A causa di questo impatto la vittima scendeva dalla propria vettura omettendo di segnalare la propria presenza tramite l’apposito giubbotto catarifrangente e mentre conversava con altra persona trasportata, veniva travolta dal mezzo condotto dall’imputato.
Il Tribunale, all’esito del giudizio di primo grado, assolveva l’imputato sul presupposto che la velocità di percorrenza al momento dell’investimento era di 90 Km orari ed era risultata inferiore a quella consentita in quello specifico tratto stradale (110 Km); inoltre era stato lo stesso soggetto investito ad aver provocato autonomamente l’impatto contro il guard-rail e posto quindi in essere tutte le condizioni causanti il successivo sinistro con conseguenze mortali, mettendo a repentaglio la propria incolumità omettendo di segnalare la propria presenza con lo specifico dispositivo di sicurezza previsto per queste situazioni (giubbotto catarifrangente).

L’assoluzione maturata in primo grado veniva ribaltata in fase di appello. In questo grado di giudizio era stata infatti attribuita decisiva importanza all’art. 141 del Codice della Strada che impone al conducente, indipendentemente dal rispetto dei limiti di velocità, di commisurare la propria andatura alla concreta situazione di traffico presente nonché alle condizioni di visibilità sul tratto di percorrenza interessato.
La Cassazione tuttavia accoglieva il ricorso dell’imputato il quale aveva essenzialmente invocato a sua discolpa l’imprevedibilità del comportamento colposo della vittima investita la quale, a causa della sua negligenza ed imprudenza, aveva prodotto per sua esclusiva responsabilità la causa che aveva generato l’evento dannoso.

I giudici hanno evidenziato l’anomalo comportamento del pedone che si trovava al centro della carreggiata e la cui presenza non poteva considerarsi circostanza prevedibile, e conseguentemente hanno annullato con rinvio la sentenza impugnata applicando il principio secondo il quale “il conducente di un veicolo va esente da responsabilità per l’investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile (…)”.

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