Omissione di soccorso anche se il pedone si rialza

Risponde di omissione di soccorso il conducente che, dopo aver investito il pedone, si allontana vedendolo rialzarsi. Pronunciandosi su una fattispecie in cui la Corte di Appello aveva confermato la responsabilità penale del conducente di un veicolo che, dopo aver investito un pedone, si era allontanato dal luogo dell’incidente avendo notato che quest’ultimo si era rialzato, la Cassazione (con sent. 43624 del 2015) disattendendo la tesi difensiva secondo cui – dopo il sinistro – l’investitore si sarebbe allontanato credendo in buona fede che dall’incidente stradale non fossero scaturite esigenze lesive, ha affermato che non va confusa la conoscenza dell’esistenza di un danno con la consapevolezza della possibilità di un danno quale effetto del sinistro causato.
Da ciò ne deriva che è evidente come, già in ragione del solo impatto tra veicolo e pedone, l’incidente è suscettibile di provocare danni alla persona, cosa che non può essere esclusa solo perché il pedone si sia rialzato.Prima di entrare nel merito della fattispecie concreta è opportuno ricordare che il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all’art. 189 prevede che l’utente della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e prestare assistenza occorrenti a coloro che eventualmente abbiano subito danno alla persona.

La sanzione prevista in caso di incidente con danno alle persone, ove il conducente non ottempera all’obbligo di fermarsi, è quella della reclusione da 6 mesi a 3 anni, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni.

Tanto premesso, nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto accertato che l’imputato non si fosse fermato perché, pur arrestandosi, si era allontanato a causa di un diverbio con il pedone. Quanto al reato di omissione di soccorso, la Suprema Corte ha ricordato che secondo l’orientamento prevalente la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può assumere la forma del dolo eventuale, quando l’agente, consapevolmente, si rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza di quali il suo comportamento costituisce reato, accertandone per ciò stesso l’esistenza.

Proprio di dolo eventuale aveva fatto menzione la Corte di Appello, evidenziando gli elementi in forza dei quali l’imputato aveva avuto sicura consapevolezza dell’attitudine del sinistro di produrre danni al pedone, si che, allontanandosi senza prestare soccorso, aveva manifestato l’accettazione dell’eventualità della necessità di un soccorso.

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