Quando si contesta una multa su chi grava l’onere della prova (ovvero il dover “dimostrare di aver ragione”)?
È un punto che, soprattutto per la materia che ci riguarda, assume importanza fondamentale. Per l’automobilista è, infatti, generalmente quasi impossibile offrire elementi di prova volti a negare un’infrazione che si ritiene di non aver commesso.
Allo stesso modo, considerata la mole di verbali emessi, l’enorme quantità di ricorsi da opporre e la scarsa efficienza delle degli uffici pubblici, anche per la pubblica amministrazione è compito assolutamente gravoso offrire prova della legittimità dell’accertamento effettuato.
A questa domanda ha dato nuovamente risposta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18575/2014. Nel caso specifico, la multa oggetto di contestazione riguardava l’omesso pagamento del ticket di sosta. A sostegno della richiesta di annullamento del verbale, il ricorrente aveva eccepito l’assenza nelle aree adiacenti di spazi di parcheggio gratuito, così come prescritto dal Codice della Strada. A chi compete, quindi, dimostrare che le aree di parcheggio gratuito vi siano o non vi siano?
La Cassazione non ammette dubbi: l’onere della prova grava sulla pubblica amministrazione, in quanto parte attrice in senso sostanziale. Detto in termini più semplici, a dover offrire prova della legittimità dell’accertamento dovrà essere la pubblica amministrazione, poiché è proprio la pubblica amministrazione a vantare una pretesa economica verso la controparte, malgrado formalmente il giudizio sia stato intrapreso per iniziativa dell’automobilista multato.
Il principio, va oltre il caso specifico e si presta ad essere utilizzato (con gli opportuni adattamenti) quale che sia la multa oggetto di contestazione, avendo considerazione del fatto che sarà sempre onere dell’ente che ha emesso il verbale offrire prova della legittimità dell’accertamento.