Traendo spunto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 21146/2019, trattiamo il tema dell’ordinanza prefettizia nulla. Nel procedimento oggetto di esame il Prefetto di Massa, aveva emesso ordinanza ingiunzione di rigetto a seguito di precedente ricorso presentato da un automobilista in via amministrativa.
Decidendo sull’opposizione del ricorrente avverso il su indicato provvedimento amministrativo sanzionatorio, il Giudice di Pace accoglieva le richieste e per l’effetto annullava la citata ordinanza-ingiunzione.
A seguito dell’appello formulato dalla Prefettura di Massa, il Tribunale, quale organo l’appello, confermava la pronuncia emessa in primo grado condannando la prefettura appellante anche alla refusione delle spese.
L’ordinanza prefettizia nulla
Avverso questa sentenza è stato successivamente proposto ricorso per cassazione.
Con un unico motivo di opposizione, la Prefettura ha prospettato l’erroneità della sentenza impugnata sul presupposto che il giudice di appello aveva illegittimamente annullato l’opposta ordinanza-ingiunzione sulla base della sola mancata audizione dell’intimato nel corso del procedimento amministrativo sanzionatorio che, per tale ragione, ne avrebbe comportato la nullità.
Il collegio della Suprema Corte rileva che la censura sollevata dalla Prefettura in qualità di ricorrente è manifestamente fondata in virtù dell’orientamento oramai quasi univoco della recente giurisprudenza della Cassazione secondo la quale la mancata audizione dell’interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell’ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell’art. 203 c.d.s. avverso il verbale di accertamento (e che nella fattispecie era stato invitato senza che si fosse potuto provvedere ad ascoltarlo) non determina la nullità della conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente P.A. non essendo di per sé idonea all’accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa.
Sul punto, la Corte, già con precedenti pronunzie ha infatti affermato che la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, riguardo l’ordinanza prefettizia nulla, il ricorso è stato accolto, con il conseguente annullamento dell’impugnata sentenza di appello ed il rinvio ad un nuovo giudizio