La polizia giudiziaria può procedere all’arresto di chi, dopo aver provocato un incidente, si sia dato alla fuga senza mettersi a disposizione delle autorità. La questione esaminata dalla Cassazione (nella sentenza 10 agosto 2015, n. 34712) riguarda una inedita ed importante questione processuale ossia se sia o meno consentito alla polizia procedere all’arresto di chi, dopo aver causato un incidente, fugga e venga raggiunto decorse 24 ore dall’evento. La Corte chiarisce in modo puntuale che anche per tale ipotesi di arresto “ritardato” previsto dal codice stradale, valgono gli stessi principi dei casi “ordinari” di arresto eseguito in ipotesi di flagranza di reato, non potendosi operare alcuna distinzione tra le due fattispecie.
La vicenda processuale segue al provvedimento con cui il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto illegittimo l’arresto dell’imputato effettuato dai Carabinieri a circa 34 ore dal verificarsi del sinistro stradale da quest’ultimo provocato. La Cassazione nell’accogliere il ricorso del Pubblico Ministero ha affermato il principio su richiamato ritenendo comunque legittimo l’operato delle forze dell’ordine.
Nel caso specifico infatti gli agenti sono intervenuti subito dopo il verificarsi dell’incidente, ed avendo iniziato subito le ricerche del responsabile, non hanno mai interrotto le operazioni facendo decorrere le 24 ore, quale requisito essenziale per procedere all’arresto in flagranza di reato, ed anzi hanno concluso le operazioni solamente con l’identificazione del responsabile dell’incidente. Tale principio può quindi essere applicato anche per la violazione dell’art. 189, comma 8 bis, del Codice della Strada ossia il caso analizzato in questa sede.