In tema di investimento di un pedone, il comportamento di quest’ultimo che sia imprevedibile e repentino esclude la responsabilità a carico del conducente del veicolo investitore, dal momento che la condotta del pedone rende oggettivamente impossibile evitare l’impatto.
Questo il principio emerso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12721 del 19 giugno 2015.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto immune da censure la pronuncia impugnata di conferma di rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata da un pedone nei confronti del conducente-proprietario.
Questo il principio emerso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12721 del 19 giugno 2015.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto immune da censure la pronuncia impugnata di conferma di rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata da un pedone nei confronti del conducente-proprietario.
La Corte di Appello aveva infatti ritenuto il conducente esente da ogni responsabilità in quanto nessuna violazione delle norme sulla circolazione stradale poteva essergli attribuita avendo lo stesso, con il semaforo verde a suo favore, comunque tentato di arrestare immediatamente la propria vettura quando il pedone aveva attraversato improvvisamente la strada, sebbene il semaforo relativo all’attraversamento pedonale segnalasse la luce rossa.Il giudice d’appello, osserva la Cassazione, ha evidenziato il comportamento contrastante con le norme del codice della strada tenuto dal pedone il quale, dopo aver attraversato metà della carreggiata, giunto in prossimità del secondo attraversamento pedonale segnalante luce rossa, prima accennò ad attraversare poi rallentò ed infine riprese la marcia all’improvviso determinando con questo comportamento ondivago l’investimento dell’automobilista che pur avendo immediatamente frenato non riuscì ad evitare l’impatto.
Tale comportamento dunque, vista la sua anomalia ed imprevedibilità, è idoneo ad escludere ogni responsabilità in capo al conducente del veicolo.