Il Tribunale Civile di Milano con la Sentenza del 23 gennaio 2015 emessa dalla X Sezione ha riconosciuto come oggettivamente responsabile, ai sensi dell’art. 2051 del c.c., il Comune in caso di danno da allagamento subito dal proprietario di un veicolo a seguito di alluvione.
Il tema non è affatto marginale visto e considerato che per esonerarsi dalla responsabilità “oggettiva” il debitore deve fornire, a colui che richiede il risarcimento del danno, la prova della propria esclusione da ogni responsabilità nel danno cagionato dall’evento.
Il caso riguardava un comune dell’hinterland lombardo (Magnago) e la richiesta di risarcimento del danno presentata dal proprietario di un veicolo gravemente danneggiato a seguito di un nubifragio; ebbene il comune in questione è stato considerato responsabile del danno subito dal cittadino per non aver provveduto alla manutenzione del manto stradale e delle varie buche che – a causa delle copiose piogge – si erano trasformate in pozze d’acqua che avevano gravemente danneggiato l’asfalto e successivamente il veicolo che si era impantanato.
Inoltre il sottopassaggio in cui si era verificato l’evento era privo di illuminazione e dunque il l’automobilista non aveva potuto in alcun modo evitare di ritrovarsi in quel tratto di strada trasformatosi in una trappola senza via di fuga.
Il comune citato in giudizio provò, vanamente, ad invocare il caso fortuito (un’alluvione non prevedibile) e la negligenza dell’automobilista che, a parere dell’avvocatura comunale, avrebbe potuto impegnare una strada diversa da quella percorsa; tutte circostanze ritenute irrilevanti dal Tribunale che, anzi, ha ritenuto pretestuose le ragioni indicate dal Comune ritenendolo unico obbligato a rispondere del risarcimento del danno per omessa custodia e vigilanza del tratto stradale in cui si verificò l’evento.