Indice degli argomenti
La revisione della patente è una disposizione imposta dalle autorità e non va confusa con il rinnovo della stessa che è invece un iter ordinario al quale tutti gli automobilisti sono sottoposti dopo un certo numero di anni.
La revisione tecnica della patente di guida è un provvedimento cautelare che può insorgere in seguito a tre violazioni stradali da cinque punti, nell’arco di un anno, e che obbliga l’automobilista a sottoporsi nuovamente a sostenere l’esame, sia teorico che pratico, affinché si possa accertare la propria idoneità tecnica alla guida.
Cassazione ordinanza 28298/2020
La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con l’ordinanza dell’11 Dicembre 2020, n. 28298, ha sancito che il provvedimento di revisione della patente non presuppone la comunicazione della variazione di punteggio al soggetto interessato che, in seguito al verbale di contestazione della violazione del codice stradale, può e deve accertarsi autonomamente dell’avvenuta decurtazione. Ogni automobilista ha il diritto-dovere di rendersi conto dell’ammontare dei propri punti attraverso i canali preposti: telefonando al numero 848 782 782, unicamente da telefono fisso e a pagamento oppure visitando la sezione servizi online de Il Portale dell’Automobilista, servizio creato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Anche la Motorizzazione Civile mette a disposizione un’ App gratuita e scaricabile su qualsiasi dispositivo per verificare il saldo dei punti della patente.
La suddetta sentenza origina e si ricollega al provvedimento disposto dall’Ufficio della Motorizzazione civile di Vicenza che, con provvedimento n.31 del 2015, disponeva la sospensione della patente e la conseguente revisione ad un uomo che, nell’arco di un anno, aveva cumulato infrazioni da cinque punti, comunicandogli altresì il termine di trenta giorni entro il quale sottoporsi al relativo esame.
Il conducente sanzionato ricorse avverso tale provvedimento al Giudice di Pace di Bassano del Grappa che, con sentenza n.31 del 2016, accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato. Il Tribunale di Vicenza confermava, con il provvedimento n.1513 del 2018, la sentenza di prime cure condannando il Ministero a pagare le spese di lite.
In seguito il Ministero decise di ricorrere in Cassazione fondando la sua azione su tre punti: il primo richiamava la prescrizione dell’art.126 bis, comma 3, del d.lgs.285/1992 (Codice della Strada), secondo il quale ogni variazione di punteggio veniva comunicata agli interessati dall’Anagrafe nazionale; il secondo ed il terzo si appellavano alla violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis, comma 6 del d.lgs. 285 del 1992, ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. che presupponeva l’obbligo della pubblica amministrazione di comunicare agli automobilisti ogni variazione del punteggio della patente cosicché il contravvenuto in questione, conoscendo il proprio punteggio, potesse decidere di frequentare i corsi di recupero punti.
La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n.28298 del 2020,ha ritenuto fondati i motivi di cui sopra ed ha accolto il ricorso cassando la decisione impugnata con rinvio. Nello specifico si legge che il verbale di contestazione del codice della strada deve indicare la decurtazione dei punti (comma 2) dal quale ne consegue l’applicazione della sanzione accessoria; il soggetto che ha commesso ed al quale è stata contestata un’infrazione ha l’onere di accertarsi della propria posizione in modo da poter accedere ai corsi di recupero (Consiglio di Stato, 04/12/2012 n.6189). Si evince dunque da tale disposizione, che il verbale di contestazione è la massima espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa attraverso il quale il contravvenuto può evitare l’azzeramento dei punti decurtati e non incorrere nella revisione.
Il Ministero dei Trasporti, con la circolare n.11490 dell’8 maggio 2013, ha previsto, qualora sia stata commessa infrazione con conseguente azzeramento dei punti, la possibilità per il soggetto di potersi iscrivere ai corsi di recupero previa esibizione della stampa del suo saldo punti.
In cosa consiste la revisione della patente?
L’Articolo 128 del Codice della Strada regolamenta la Revisione della patente di guida; tale provvedimento cautelare adottato dalla Motorizzazione insorge nel momento in cui si presuppone che il titolare della patente non sia più in possesso dei requisiti psico-fisici necessari oppure dell’idoneità tecnica alla guida. Nel primo caso il soggetto deve sottoporsi ad una visita medica presso la Commissione Medica Locale, nel secondo invece deve affrontare un nuovo esame di teoria ed uno di pratica.
La prova di idoneità tecnica prevede il superamento dell’esame della patente a quiz e quello pratico di guida con il veicolo. Il conducente, soggetto a revisione, può presentarsi sia come privatista che ricorrendo ad una scuola guida. Dopo aver superato la prova quiz, si sottoporrà alla prova pratica ma, l’esito negativo della prima, non gli consentirà l’accesso alla seconda con conseguente revoca della patente. Se invece è la prova pratica a non essere superata la patente verrà automaticamente revocata.
Cosa succede se si guida con la patente sospesa?
Il soggetto che guida un veicolo nonostante il periodo di sospensione rischia una multa da 2.050 fino a 8.202 euro ed il fermo amministrativo dell’automobile per 3 mesi; in caso di reiterazione della violazione si incorre nella confisca amministrativa del veicolo che viene espropriato e diventa proprietà dello Stato.
Si può fare ricorso alla revoca della patente di guida?
La possibilità di ricorrere in giudizio è un diritto di qualsiasi soggetto sottoposto a procedimento di revoca della patente, il termine per il ricorso è di 30 giorni di tempo dalla notifica se verrà presentato al Ministro dell’Interno che lo valuterà insieme al Ministro dei Trasporti e di 60 giorni se invece verrà interpellato il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).
2 risposte
Buonasera , sono un uomo di 52 anni , titolare delle patenti A-B-C-D-E-CQC-Merci+persone . Nell’agosto 2022 sono arrivato a zero con i punti della patente , mentre i CQC nessun punto perso . Domanda : ad oggi 13 /02/2024 nessuna notifica per revisione patente , chiedo passati i 5 anni va tutto in prescrizione , e quindi decade tutto? E torna tutto nella norma ? Attendo risposta, grazie mille.