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Tra le numerose sentenze con cui i giudici di pace accolgono i nostri ricorsi, quella di cui parliamo oggi merita un approfondimento particolare, in quanto destinata a creare un precedente di assoluto rilievo anche per numerosi altri ricorsi ancora in attesa di decisione.
Si tratta della sentenza n. 965/2020 emessa dalla Quinta Sezione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano.
Oltre ad accogliere le motivazioni su cui era fondato il nostro ricorso, il Giudice di Pace si sofferma su un aspetto preliminare relativo alla nullità della delega conferita al funzionario comunale che ha assunto la rappresentanza dell’ente nel procedimento di opposizione.
Rileva in particolare il Giudice che la memoria difensiva prodotta dal Comune di Milano risulta redatta e sottoscritta da un funzionario del Comune di Milano, in virtù della delega conferita dal Sindaco. Tuttavia, tale delega (risalente tra l’altro al lontano 2016) risulta priva di un termine di validità.
La sentenza della Cassazione
Sul punto, il Giudice di Pace di Milano fa riferimento ad una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. 22803/2017), che ha espressamente stabilito il principio secondo cui “la delega di principio o di funzione ad un funzionario della P.A. deve prevedere un termine di validità onde svincolarsi dal poter essere considerata un mero adempimento formale ad assolvere concretamente alla propria funzione. La delega, infatti, deve prevedere una fine, non essendo sufficiente che si limiti ad indicare la data di decorrenza, senza una data di scadenza”.
Secondo i principi enunciati dalla corte la delega al funzionario della P.A. per essere valida deve in defettibilmente rispondere a specifici requisiti: deve essere scritta, motivata, nominativa e a tempo indeterminato. L’assenza anche di uno solo di questi elementi vale ad invalidare la delega, sicché il sostituto non potrà ritenersi effettivamente investito dei poteri e delle funzioni di cui è titolare il conferente.
Senza addentrarci ulteriormente sugli aspetti dottrinali meritevolmente sollevati e approfonditi dal Giudice di Pace di Milano, è opportuno chiarire che la nullità della delega rende di conseguenza nulla la costituzione in giudizio dell’amministrazione opposta e rende, inoltre, irricevibili tutti gli atti e i documenti eventualmente prodotti e depositati nel giudizio.
Esempio concreto
Facciamo un esempio concreto per intenderci meglio, così da approfondire ulteriormente le ragioni che hanno portato all’annullamento della multa e all’accoglimento del nostro ricorso. Nel caso di specie si trattava di un ricorso contro una multa per eccesso di velocità. Nel ricorso avevamo chiesto che l’amministrazione opposta, ottemperando al proprio onere probatorio, dimostrasse di aver legittimamente eseguito l’accertamento (se vuoi saperne di più su quest’argomento ti raccomandiamo di leggere quest’articolo). L’invalidità delle delega, quindi, ha impedito che il Giudice potesse a priori esaminare ogni argomentazione e ogni elemento istruttorio che il Comune avrebbe potuto eventualmente produrre a sostegno della propria tesi.
Consigli pratici
Veniamo alla parte che ti interessa di più, i consigli pratici.
Se decidi di fare a meno del nostro supporto: Già nel ricorso (o se preferisci direttamente in udienza) chiedi di verificare se la costituzione in giudizio dell’amministrazione opposta sia avvenuta per il tramite di un funzionario delegato. In caso positivo, chiedi al Giudice di esaminare la delega scritta e di riscontrare che essa specifichi i seguenti elementi:
- Data in cui è conferita;
- Nominativo del delegante (che dovrà essere ad
esempio il sindaco nel caso in cui tu stia facendo ricorso contro una multa
emessa dal comando di polizia municipale); - Nominativo del delegato (che dovrà essere il
funzionario della P.A. eventualmente presente in udienza e che ha redatto la
comparsa difensiva con cui il Comune si è costituito in giudizio); - Motivo della delega;
- Termine di scadenza delle delega (che non dovrà
già essere scaduto al momento dell’udienza).
Se ti avvali di ricorsi.net per la redazione del tuo ricorso, invece, non c’è nulla di cui dovrai preoccuparti. La motivazione a cui ci stiamo riferendo sarà già inserita nell’atto che ti invieremo e che tu dovrai solo stampare, firmare e spedire.
Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza