Con la sentenza n. 26988 del 2015 la IV Sezione della Corte di Cassazione ha confermato come sia affetto da nullità, e conseguentemente inutilizzabile, il risultato di alcol test effettuato senza aver preventivamente avvisato l’interessato della sua facoltà di farsi assistere da proprio difensore di fiducia prima dell’inizio delle operazioni di controllo. L’eccezione di nullità può essere sollevata sino al momento della deliberazione della sentenza di prima grado. Nel caso di specie l’imputato era stato condannato per la violazione di cui all’art. 186, lett. B) del Codice della Strada, per guida in stato di ebbrezza, nonché per la violazione dell’art. 187, comma 8, C.d.s. per il rifiuto di sottoporsi ad esami accertativi sull’eventuale uso di sostanze stupefacenti.
La Corte di Appello, aveva confermato la sentenza di primo grado pur avendo rinnovato l’istruttoria dibattimentale. Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione eccependo l’errata e falsa applicazione della normativa di riferimento nel punto in cui i giudici di appello avevano ritenuto utilizzabili gli scontrini dell’alcoltest, senza che l’esame fosse preceduto dall’avviso della possibilità di farsi assistere da proprio legale di fiducia.<
I verbalizzanti infatti non avevano dato alcun riscontro documentale sull’aver adempiuto a tale obbligo informativo, limitandosi a fornire una semplice dichiarazione in tal senso, in sede dibattimentale, oltretutto sconfessata da un testimone citato dall’imputato stesso.
La Cassazione ha considerato dunque illegittimo il modus operandi del giudice di merito, nella parte in cui ha ritenuto di poter sanare tale omissione attraverso la prova orale (ossia con la deposizione dei verbalizzanti) con la quale si confermava di aver dato l’avviso prima di espletare la prova.Già le Sezioni Unite della Cassazione (con sentenza 5 febbraio 2015, n. 5396) hanno stabilito che “la nullità conseguente la mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere ad un difensore di fiducia (in violazione dell’art. 114 disp. Att. C.p.p.) può essere tempestivamente dedotta, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”.L’”alcoltest” costituisce infatti un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile (ai sensi dell’art. 354 c.p.p.), cui il difensore di fiducia può assistere. Qualora tale avviso non venga posto in essere, ledendo una prerogativa accordata dalla legge all’imputato, non possono non trovare operatività delle sanzioni processuali che rendano inutilizzabile l’atto accertativo medesimo.
I verbalizzanti infatti non avevano dato alcun riscontro documentale sull’aver adempiuto a tale obbligo informativo, limitandosi a fornire una semplice dichiarazione in tal senso, in sede dibattimentale, oltretutto sconfessata da un testimone citato dall’imputato stesso.
La Cassazione ha considerato dunque illegittimo il modus operandi del giudice di merito, nella parte in cui ha ritenuto di poter sanare tale omissione attraverso la prova orale (ossia con la deposizione dei verbalizzanti) con la quale si confermava di aver dato l’avviso prima di espletare la prova.Già le Sezioni Unite della Cassazione (con sentenza 5 febbraio 2015, n. 5396) hanno stabilito che “la nullità conseguente la mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere ad un difensore di fiducia (in violazione dell’art. 114 disp. Att. C.p.p.) può essere tempestivamente dedotta, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”.L’”alcoltest” costituisce infatti un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile (ai sensi dell’art. 354 c.p.p.), cui il difensore di fiducia può assistere. Qualora tale avviso non venga posto in essere, ledendo una prerogativa accordata dalla legge all’imputato, non possono non trovare operatività delle sanzioni processuali che rendano inutilizzabile l’atto accertativo medesimo.