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Uno dei motivi più frequenti per cui si viene multati è l’eccesso di velocità. Questo perché vengono utilizzati diversi dispositivi in grado di rilevare questa infrazione, tra cui lo Scout Speed, sempre più precisi e sempre più difficili da individuare. Ricordiamo, però, che uno dei principi generali alla base del nostro Codice Stradale stabilisce che i dispositivi di rilevazione devono sempre essere preventivamente segnalati. Proprio in relazione a questo principio, recentemente si è posto il seguente problema: Anche i dispositivi di rilevazione in movimento, come lo Scout speed, devono essere preventivamente segnalati? Vediamo insieme perché è nato questo dubbio giuridico e, soprattutto, come è stato risolto dalla Corte di Cassazione.
Cos’è lo Scout speed e cosa lo differenzia:
Per capire come mai lo Scout Speed ha fatto sorgere dei dubbi sulla sua regolamentazione, occorre preventivamente chiarire cosa lo differenzia dagli altri dispositivi di rilevazione della velocità:
- Autovelox Fisso: questo dispositivo è posizionato all’interno di un box al lato della carreggiata. È uno strumento completamente immobile ed è in grado di rilevare la velocità istantanea dell’auto.
- Autovelox Mobile: anche questo tipo di dispositivo rileva la velocità istantanea, ma per il suo funzionamento è necessaria la presenza delle forze dell’ordine. Infatti, non è collocato in un box fisso, ma può cambiare posizione.
- Tutor: queste installazioni sono fisse e di solito si trovano in autostrada, ma la loro eccezionalità è che sono in grado di calcolare la velocità media dell’auto.
- Scout Speed: questo strumento viene posizionato direttamente sulle auto della Polizia e la sua caratteristica principale è che funziona anche in movimento. Proprio questa sua peculiarità ha creato dei forti dubbi in merito alla sua regolamentazione.
Scout speed: il contrasto normativo
Per comprendere appieno la confusione che si è venuta a creare in merito al nuovo dispositivo di rilevazione, analizziamo il contenuto delle due norme in contrasto:
- L’articolo 142, comma 6-bis, del Codice della strada, stabilisce l’obbligo di presegnalazione per tutte le postazioni di rivelazione della velocità delle auto:
“Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.
- L’articolo 3, del d.m. n. 15 agosto 2007, invece, esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, come lo Scout speed.
“Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero ad inseguimento”.
Dunque, abbiamo una norma che prevede l’obbligo di presegnalazione ed una norma che esonera da questo obbligo. Chiaramente tutto questo ha creato una grande confusione, ma la Cassazione è intervenuta chiarendo definitivamente la questione.
La sentenza della Cassazione n. 2384 del 26/01/2023
Con la sentenza 2384/2023, la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sulla seguente vicenda:
Il soggetto guidatore viene multato per eccesso di velocità rilevato con il sistema Scout speed e propone ricorso contro la multa ricevuta, evidenziando che il dispositivo di rilevazione non era segnalato.
Il Giudice di Pace ed il Tribunale di Reggio Emilia accolgono il ricorso.
L’amministrazione propone ricorso in Cassazione, in particolare sostenendo che l’articolo 3, del d.m. n. 15 agosto 2007, esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti di rilevamento della velocità come lo Scout speed.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’Amministrazione ed annulla il verbale di contravvenzione, specificando che:
- L’articolo 3, del d.m. n. 15 agosto 2007, esonerando dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, come lo Scout speed, contrasta con l’articolo 142, comma 6-bis, del Codice della strada, che invece stabilisce l’obbligo di presegnalazione.
- L’articolo 142 appena citato, però, è una norma primaria di rango superiore all’articolo 3 e rimette al citato decreto ministeriale solo la scelta in merito alle modalità attuative dei dispositivi, senza facoltà di deroga. Dunque, l’articolo 3 deve essere disapplicato.
- In conclusione, lo Scout speed deve essere segnalato. Questo può avvenire anche con le iscrizioni dei dispositivi di segnalazione luminosa installati sulle autovetture di una sola riga nella forma sintetica: “controllo velocità” ovvero “rilevamento velocità”, come previsto dall’articolo 1, comma 4, del Decreto Ministeriale.
Scout Speed e segnalazione: le conclusioni:
Dunque, possiamo concludere affermando che, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, non ci sono più dubbi sul fatto che anche il sistema di rilevamento dello Scout speed debba essere segnalato ed in caso contrario la multa potrà essere annullata. Sul punto ti consigliamo anche il nostro articolo su come fare ricorso contro lo scout speed