Secondo l’art. 4 della Legge 168/2002 l’impiego dei dispositivi di controllo della velocità su strade “extraurbane secondarie” e su quelle “urbane di scorrimento” o “ad alto scorrimento” (comprese anche le strade urbane non di scorrimento) è consentito senza la presenza dell’operatore di polizia solo previa autorizzazione del Prefetto. Dunque , quando il superamento dei limiti di velocità viene rilevato su suddette strade è necessario che nel verbale di contestazione vengano riportati gli estremi del decreto prefettizio, un provvedimento autorizzativo emanato dal Prefetto.
Può ritenersi nullo un verbale che non indica gli estremi del decreto prefettizio?
Si. È nulla la multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox su strada “extraurbana secondaria” o su strada “urbana di scorrimento” se nel verbale non sono riportati gli estremi del provvedimento del Prefetto che autorizza l’installazione del dispositivo. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8690 pubblicata il 28/03/2023.
La vicenda
Riepiloghiamo brevemente i fatti: il conducente di un veicolo aveva proposto ricorso in opposizione ad una sanzione amministrativa per eccesso di velocità elevata con autovelox, chiedendo l’annullamento del provvedimento sanzionatorio per la mancata indicazione del decreto prefettizio che autorizzava l’istallazione del dispositivo.
La Pubblica Amministrazione, costituendosi in giudizio, esibiva il suddetto decreto ottenendo il rigetto del ricorso da parte del Giudice di Pace prima e del Tribunale poi. Di qui, il ricorso in Cassazione dell’automobilista che ribadiva l’illegittimità del verbale e l’infondatezza della decisione dei giudici, evidenziando il fatto che non fosse sufficiente aver prodotto il decreto Prefettizio in corso di giudizio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che la mancata citazione degli estremi del decreto prefettizio non è rimediabile nella fase di opposizione. Questo significa che se il verbale non riporta alcun riferimento al provvedimento del prefetto, l’esibizione del documento in giudizio non può sanare questo vizio e il verbale deve ritenersi nullo in quanto incompleto. Infatti, l’omessa indicazione del decreto prefettizio preclude al conducente la possibilità di verificare la legittimità del verbale e conseguentemente pregiudica il diritto di difesa. È fondamentale che il destinatario del verbale possa risalire al provvedimento prefettizio, in quanto esso indica il tratto di strada in cui l’autovelox è posizionato. È dunque un diritto del conducente poter verificare, mediante suddetto provvedimento, se il dispositivo che ha rilevato l’infrazione risulti essere posizionato correttamente.