In particolare, la sentenza tiene conto della circostanza che gli automobilisti devono sempre godere di una adeguata visibilità della segnaletica stradale e, pertanto, nel caso in cui la carreggiata sia a più corsie è necessario che anche su quella di sinistra (e non solo su quella di destra) siano apposti i segnali stradali, così come prescritto anche dall’articolo 104 del Dpr 495/92.
Non può, quindi, ritenersi legittima la contravvenzione per eccesso di velocità, neanche per il caso in cui il testo del verbale espressamente indichi la corretta presegnalazione dell’autovelox, ove, in sede di opposizione, nel corso dell’istruttoria processuale, non emerga che la segnaletica sia stata resa idoneamente visibile su entrambi i lati della carreggiata.
Secondo la logica seguita dal Giudice di Pace di Venezia, in conformità a quanto disposto dall’articolo 104 del Dpr 495/92, è sempre necessario, pertanto, che la segnaletica si adatti alle fattezze della strada e del tracciato, affinché anche in presenza di condizioni straordinarie e momentanee sia ugualmente garantita all’automobilista la piena consapevolezza della condotta di guida a cui attenersi. Diversamente, ove la segnaletica non risulti adeguatamente visibile, non potrà il conducente essere legittimamente sanzionato per le eventuali violazioni occorse durante la guida.