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Si tratta di una sentenza che segna un’importante punto di svolta e che ha giustamente attirato l’attenzione dei media, che in cerca di eccessivi sensazionalismi hanno purtroppo spesso diffuso sull’argomento notizie imprecise e contraddittorie. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, partendo da principio.
Per qualsiasi strumento di misurazione la legge prevede l’obbligo della taratura.
Per qualsiasi strumento, ma non per gli strumenti di misurazione della velocità (autovelox, tutor, telelaser, che dir si voglia, a prescindere dalle differenze di funzionamento di ciascun modello.)
È ovvio, tuttavia, che, al pari di qualsiasi altro strumento elettronico, anche gli autovelox possano andare incontro a malfunzionamenti, dettati dalla loro vetustà, dall’usura, dalle continue sollecitazioni esterne a cui sono sottoposti. È ovvio, ma la legge non ritiene necessario che di tanto in tanto qualcuno si preoccupi di controllare che un apparecchio installato anni addietro continui a funzionare regolarmente.
Il caos giurisprudenziale
Proprio questa contrapposizione tra la logica e la lacuna normativa ha generato continui contrasti tra differenti indirizzi giurisprudenziali. Negli ultimi anni la Cassazione si è, invero, assetata su un indirizzo più restrittivo, teso a negare l’obbligatorietà della taratura, dal momento che di tale obbligo non è dato in effetti trovare alcun rifermento normativo. Orientamento di legittimità a cui spesso (e abbiamo tantissime sentenze in tal senso) i giudici di pace hanno rifiutato di conformare le proprie pronunce, trovando per un verso o per un altro qualche espediente in virtù del quale poter annullare multe rilevate con autovelox di sospetta funzionalità.
La sentenza n. 113 del 18 giugno 2015 della Corte Costituzionale
A questo caos giurisprudenziale ci auguriamo abbiamo finalmente posto fine la recente sentenza n. 113 del 18 giugno 2015 della Corte Costituzionale. Non poteva, in effetti esserci un epilogo diverso, ovvero una sentenza che condannasse la illegittimità della legge irragionevole ed ovviasse così ai pasticci e all’inerzia del legislatore (e quando lo Stato lucra sulla propria inefficienza e su quella delle proprie leggi viene da immaginare che meno che mai vi porrà rimedio spontaneamente) La Corte Costituzionale è, infatti, intervenuta dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte cui non prevede l’obbligo della taratura e delle verifiche di funzionamento anche per gli autovelox. Secondo quanto argomentato dalla Corte, la lacuna normativa si pone, infatti, in contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, imposto dalla nostra Costituzione, e con il principio di eguaglianza, dal momento che impone una discriminazione a carico di chi sia sanzionato in virtù della rilevazione di uno strumento che, a differenza di qualsiasi altro, è esentato da ogni verifica circa il suo corretto funzionamento.
Le multe
Ad oggi, quindi, è nuovamente affermato l’obbligo di taratura degli autovelox, con la logica conseguenza che saranno da considerare nulle tutte le multe per eccesso di velocità la cui rilevazione sia stata effettuata con l’ausilio di autovelox che non siano stati preventivamente sottoposti a taratura e verifica di funzionamento. Per i piccoli, medi e grandi Comuni che fino adesso hanno rubato milioni di euro ai cittadini speculando con multe ai limiti dell’improbabile è un colpo al cuore. Sono pochissimi, infatti, i Comuni che, in assenza di un precedente obbligo di legge, hanno volontariamente e per coscienza appurato che i propri autovelox funzionassero adeguatamente.
I ricorsi
Che ne sarà, quindi, delle multe comminate ai cittadini?
Per quelle già pagate e comunque non opposte entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ci dispiace dirlo, ma non c’è nulla da fare. Se vi sembra ingiusto e vi sembra di essere stati derubati, siamo d’accordo con voi…ma non c’è ugualmente alcun rimedio giuridico che possa farvi ottenere la restituzione di quanto speso.
Per quelle multe, invece, ancora non pagate e per le quali non siano spirati i termini di ricorso è necessario presentare opposizione. Nel ricorso, oltre che far valere ogni altro motivo di illegittimità, il ricorrente dovrà richiedere che, ottemperando al proprio onere probatorio, la pubblica amministrazione depositi ed esibisca documentazione attestante la taratura e le verifiche di funzionamento eseguite sull’autovelox, come identificato mediante il numero di matricola riportato sul verbale medesimo.
Suggeriamo, inoltre, di contestare la legittimità qualsiasi documentazione prodotta in tal senso qualora le certificazioni provengano (come solitamente avviene) dalle stesse società produttrici dei dispositivi e non da enti terzi ed indipendenti.
Ultimo elemento a cui prestare attenzione è la data in cui risultino essere state effettuate la taratura e le verifiche di funzionamento. È facile prevedere, infatti, che a seguito della sentenza n. 113 del 18 giugno 2015 della Corte Costituzionale, molte amministrazioni cercheranno frettolosamente di correre ai ripari, procurandosi quelle certificazioni di cui erano fino ad ora sprovvisti. Sarà utile, quindi, contestare le attestazioni eventualmente depositate, qualora da esse non emerga in maniera univoca che le verifiche abbiano avuto luogo in data antecedente rispetto a quella in cui sarebbe avvenuto l’accertamento dell’eccesso di velocità a cui si riferirebbe la multa oggetto di ricorso.
2 risposte
Grazie se Lei puo’ aiutarmi. Sono un turista francese chi ama l’Italia. Purtroppo questo giorno non sono stato abbastanza attentivo o quest’apparechio non è giusto, come sapere niente è indicato sul Verbale nè la data di taratura nemeno il nome della società di controlo.
Ho mandato un ricorso al Giudice di pace nel termine di 5 giorni LRAR : nessuna risposta.