Ancora tempi duri per i comuni che cercano di arrotondare i bilanci con gli autovelox. Una nuova importante sentenza del Giudice di Pace di Vasto scardina uno dei principi su cui poggiano innumerevoli scorrettezze compiute delle pubbliche amministrazioni nell’emissione dei verbali: il principio dell’onere della prova. In altri termini: se il verbale è illegittimo perché non è stata rispettata una norma, a chi compete dimostrare che la norma non è stata effettivamente rispettata? Deve essere il cittadino multato a dimostrare l’illegittimità o il comune a dimostrare la legittimità? È un tema, questo, di importanza fondamentale.
Tante volte, anche dinanzi a palesi irregolarità ottenere l’annullamento del verbale è impossibile per il ricorrente, poiché è per lui oggettivamente impossibile offrirne la prova certa durante il giudizio di opposizione. La sentenza del Giudice di Pace di Vasto 287/2013 è importante perché va ad incidere proprio su questo punto e capovolge la prospettiva, affermando a chiare lettere che l’onere della prova grava non sul ricorrente, ma sull’amministrazione opposta. Nel particolare, il caso riguarda il ricorso contro una multa per eccesso di velocità, rilevata violando le condizioni di visibilità dell’autovelox: il Giudice di Pace ha ritenuto, quindi, che fosse compito del Comune dimostrare di aver collocato l’autovelox in posizione visibile (e non del cittadino dimostrare il contrario). Non solo: la prova che l’amministrazione comunale deve offrire deve riguardare in modo specifico il caso concreto, non potendosi ritenere sufficiente il pedissequo riferimento alla normativa. Sarà, quindi, contestabile anche il verbale in cui sia riportata la frase secondo cui la rilevazione sarebbe avvenuta in modo conforme a quanto stabilito dall’art. 3, comma I, lettera b), del D.L. 117/07, poiché, afferma testualmente il Giudice di Pace di Vasto, “il concetto di visibilità della postazione è legato alla percezione sensoriale dell’operatore e non è un dato oggettivo ed inconfutabile”.