Con la sentenza n.8647/13 del 11 marzo 2013, emessa dal Giudice di Pace di Pozzuoli, viene sancito il principio in virtù del quale non ha diritto a percepire il risarcimento per i danni provocati da un sinistro stradale, il danneggiato che abbia una copertura RCA con una compagnia assicurativa che sia stata sottoposta, successivamente al sinistro, in liquidazione coatta amministrativa cosi come previsto dall’art. 149 del Cda e dall’art. 13 del D.P.R. 254/06.
Sentenza n.8647/13 – Ufficio del Giudice di Pace di Pozzuoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8647/10 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:
Risarcimento danni da circolazione stradale.
T R A
TIZIO, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) N. (…) – c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTORE
E
S.p.A. ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l’attore: acclarare la mancanza di qualsiasi responsabilità a suo carico in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condannare la Spa Zeta, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 2.007,62, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione, nonché spese e competenze professionali con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per la convenuta: dichiarare la domanda inammissibile per essere la Compagnia di assicurazione del presunto danneggiante stata posta in Lca prima dell’instaurato procedimento; in subordine rigettarla per essere infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese e competenze professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TIZIO, con atto di citazione ritualmente notificato il 23/6/10 alla S.p.A. ZETA la conveniva innanzi a questo Giudice, affinché – previa declaratoria della mancanza di qualsiasi sua responsabilità nella produzione del sinistro avvenuto il 27/10/09 in Qualiano (NA) alla Via Antica Consolare, in occasione del quale l’auto Fiat 600 tg.(…) di sua proprietà ed assicurata con la Spa Zeta veniva investita dal motociclo Honda SH tg.(…) assicurato con la Spa Ipsilon – fosse condannata la medesima Spa Zeta, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni.
A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:
– che in dipendenza dell’investimento, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di € 2.007,62, come da relazione tecnica prodotta;
– che il suo veicolo era assicurato per RCA presso la Spa Zeta che, ritualmente invitata a risarcire i danni ex artt. 145, 148 e 149 del D.L.vo 209/05, con racc.ta a.r. n.1370391298-1 ricevuta il 14/11/09 ed inviata per conoscenza anche alla Spa Ipsilon con racc. a.r. n.137039901299-2 ricevuta il 16/11/09, non vi provvedeva.
Instauratosi il procedimento, si costituiva la convenuta Spa Zeta che, preliminarmente, eccepiva l’inammissibilità per essere la Compagnia di assicurazione del presunto danneggiante stata posta in Lca prima dell’instaurato procedimento e, nel merito, la contestava sia sull’an che sul quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.
Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza dell’1/3/13, la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve ritenersi inammissibile nei confronti dell’impresa di assicurazione del presunto danneggiato alla luce dell’art. 149 del D.L.vo 209/05 (Risarcimento diretto).
La procedura di risarcimento diretto di cui si è avvalso l’attore (art. 149 del D.L.vo 209/05), opera unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria; riguarda solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applica solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139.
Nel caso di specie, detta procedura non è applicabile in quanto il veicolo antagonista al momento del sinistro era coperto per la RCA con la Spa Ipsilon che, al momento dell’instaurato procedimento era in liquidazione coatta amministrativa.
La disciplina del sistema di risarcimento diretto, così come prevista dall’art. 149 del Cda e dall’art. 13 del D.P.R. 254/06 L’art. 149 del CdA citato, prescrive che:
– L’impresa di assicurazione del danneggiato, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime; (comma 3 art. 149 CdA)
– L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto; (comma 6 art. 149 CdA);
– Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione dei risarcimento diretto (comma 1 art. 13 Dpr 254/06).
E’ evidente, quindi, l’inapplicabilità del sistema risarcitorio sopra descritto alla fattispecie de qua.
Il motociclo del presunto responsabile civile, al momento del sinistro oggetto di causa era coperto per la RCA con la Spa Ipsilon, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, quest’ultima non rientra più nel novero delle Compagnie di assicurazioni facenti parte del sistema CARD.
L’ANIA (Associazione nazionale imprese di assicurazioni), con circolare prot. n.0111 dell’1/4/10, ha comunicato che:
– con Decreto Ministeriale del 29 marzo 2010 la Ipsilon Assicurazioni S.p.A. è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
Per effetto di tale provvedimento, ai sensi dell’art. 7.1. della normativa convenzionale, Ipsilon Assicurazioni Spa decade automaticamente dallo stato di impresa partecipante alla CARD con effetto dal giorno stesso del suddetto Provvedimento. Da tale data i sistemi informatici che gestiscono i sinistri CARD non accettano più denunce di sinistro relativamente a sinistri che vedano coinvolti veicoli assicurati presso Ipsilon.
Tale situazione comporta la conseguente inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto (Art. 149 del Codice delle Assicurazioni) e di quella relativa al risarcimento dei terzi trasportati (Art. 141 del Codice delle Assicurazioni) per tutti i sinistri che, a partire dal 29 marzo 2010, vedano coinvolti, sia in veste di responsabile che di danneggiato, veicoli in copertura presso Progress.
I sinistri già liquidati dalle imprese gestionarie per conto della Ipsilon prima del provvedimento di l.c.a. e non più rimborsabili da quest’ultima attraverso la stanza di compensazione saranno oggetto di diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’articolo 283, comma 5 del Codice delle assicurazioni.
I sinistri con responsabilità Ipsilon non ancora liquidati o denunciati successivamente al provvedimento di l.c.a. risulteranno di competenza delle imprese designate per territorio per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Pertanto, all’istante è consentito solo attivare la procedura di cui all’art. 283, comma 1, lettera c) citando in giudizio il presunto responsabile civile, il Commissario Liquidatore della Spa Ipsilon in Lca e l’Impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto della CONSAP-FGVS.
La novità della questione trattata induce il giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento, anche in considerazione che la convenuta Società non ha operato nella fase stragiudiziale secondo il dettato della norma comunicando all’attore di non poter provvedere alla liquidazione del danno per non essere operante la procedura di indennizzo diretto.
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TIZIO nei confronti della S.p.A. ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la domanda inammissibile;
2) compensa tra le parti le spese del procedimento;
3) sentenza non esecutiva.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 11 marzo 2013.
IL GIUDICE DI PACE