Tar Emilia Romagna: autovelox comunali solo in centri abitati

Interessante pronuncia del Tar Emilia Romagna (sent. n. 873/2015), che torna su una delle questioni più dibattute in merito alla competenza degli enti locali nella installazione e gestione delle apparecchiature dirette alla vigilanza stradale.
Il caso esaminato riguarda in particolare quelle strade che già sottoposte a controllo da parte della Polizia di Stato e che non attraversano centri abitanti: su di esse, afferma la sentenza 873/2015 del Tar Emilia Romagna, l’amministrazione comunale non può di propria autonoma iniziativa collocare autovelox o altre analoghe strumentazioni elettroniche volte al controllo della viabilità.
Affinché tale azione possa essere legittimamente intrapresa occorre che sia assunta di concerto con la prefettura territorialmente competente.

Alla luce di questa interessante pronuncia sono quindi tantissimi i casi di palese illegittimità delle multe per eccesso di velocità per le quali sarà opportuno eccepire (e richiedere che sia giudizialmente provata) la presenza del parere favorevole espresso dall’ufficio territoriale di governo.

Ove l’operato della pubblica amministrazione dovesse dimostrarsi non aver seguito il previsto iter endoprocedimentale, si potrà concludere per la illegittima installazione dell’autovelox ed il conseguente annullamento della multa.
È proprio, infatti, al di fuori dei centri abitati che le strade diventano a scorrimento veloce ed è pertanto su di esse che vertono i maggiori potenziali profitti che le amministrazioni comunali puntano a poter conseguire.

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