Tar Lazio Sent. n. 218/2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. Reg. Sent. 218 Anno 2008

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

– SEZIONE II^ –

composto dai Signori:

Cons. Dott. Luigi Tosti, Presidente;

Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac, Relatore;

Primo Ref. Dott.ssa Anna Bottiglieri, Componente;

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso n. reg. gen. 2001-2008, proposto dall’associazione codacons – coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela delll’ambiente e dei consumatori , in persona del legale rappresentante, nonche’ dei Signori Francesco …, Valentina …, Serena …, Renzo …, Simona …, Luca …, Renzo …, Emanuele …, Roberto …, Maria Grazia …, Mario …, Luca …, Sandro …, Claudio …, Marco …ed Edoardo … n.q. di legale rappresentante della societa’ … s.r.l., rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. Carlo Rienzi, unitamente al quale eleggono domicilio presso l’Ufficio legale Nazionale del codacons, in Roma, Viale Mazzini n.73;

contro

il Comune di Roma in persona del Sindaco e/o del Commissario Straordinario p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Magnanelli, unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, in Roma, Via del Tempio di Giove n.21;

e nei confronti

della societa’ s.t.a. societa’ trasporti automobilistici s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

della societa’ atac spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Da Ros e Francesca Cangiano, presso lo studio dei quali, in Roma, Via delle Mura Portuensi n.33, e’ elettivamente domiciliato;

per l’annullamento,

previa sospensione

della delibera di G.M. n.104/2004 del Comune di Roma, recante Ulteriore ridelimitazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, ai sensi dell’art.7, commi 8 e 9, del Codice della Strada (decreto legislativo n.285 del 1992);

ove occorra, della delibera di GM n.320 del 2002, recante l’approvazione del contratto di servizio per la gestione della sosta a pagamento e della sosta con guardiani’a e manutenzione dei parcheggi di scambio tra il Comune di Roma e la S.T.A. s.p.a., della determina dirigenziale del Comune di Roma n.1514/2007;

di tutti gli atti, dagli estremi ignoti, con i quali il Comune di Roma ha accertato la rilevanza urbanistica dell’area Ostiense X-C;

di tutti gli atti, dagli estremi ignoti, con cui il Comune di Roma ha autorizzato l’installazione di soste tariffate nelle strade indicate in ricorso;

di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

e per la restituzione agli utenti delle somme da questi indebitamente versate a fronte dell’illegittimo aumento del numero delle aree riservate al parcheggio a pagamento, ai sensi e per gli effetti dell’art.140 bis del D. lgs. n.206/2005.

Visti gli atti depositati dal ricorrente;

visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

visti gli atti tutti della causa;

designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica de Mohac;

uditi, alla pubblica udienza del 16.4.2008, l’Avv. C. Rienzi, l’Avv. G. Giuliano, l’Avv. F. Cangiano e l’Avv. A. Magnanelli;

visti gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall’art.3, comma III, e dall’art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;

considerato che nell’ultima udienza camerale le parti presenti sono state avvertite della eventualita’ che la sentenza venisse decisa, ai sensi della normativa sopra citata, mediante sentenza in forma semplificata;

ritenuto che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante sentenza in forma semplificata;

ritenuto in fatto:

che l’art.7 del codice della strada consente all’Amministrazione comunale di realizzare parcheggi a pagamento, a condizione che vengano contemporaneamente realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti;

che ai sensi della predetta norma, e’ possibile procedere all’istituzione di parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti solamente nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico;

che nell’area Ostiense X-C il Comune di Roma ha fatto installare parcheggi a pagamento (con orario fino a notte inoltrata) senza riservare alcuna area a parcheggio libero; e che le strisce blu (indicative delle piattaforme di parcheggio a pagamento) sono state istituite persino su vie secondarie, prive di abitazioni e di negozi;

che pertanto, con diffida notificata ai sensi dell’art.140 della L. n.2006 del 2005, l’associazione ricorrente ha chiesto, unitamente ad alcuni cittadini residenti nel quartiere, di prendere visione degli atti relativi all’istituzione dei parcheggi in questione, al fine di verificare la legittimita’ dell’azione amministrativa e di tutelare – secondo la propria funzione istituzionale – gli interessi collettivi degli utenti eventualmente pregiudicati; nonche’ di ridimensionare i parcheggi a pagamento in modo da ripristinare il giusto rapporto fra parcheggi gratuiti e parcheggi a pagamento;

che con nota prot. 79556 del 17.12.2007 l’Amministrazione ha risposto, affermando che i parcheggi a pagamento erano stati istituiti in base alla determinazione dirigenziale n.1514 del 31.5.2007, a sua volta adottata sulla scorta delle delibere di GC n.104 del 2004 n.320 del 2002;

che, pertanto, con il ricorso in esame l’associazione ricorrente ed i cittadini interessati alla realizzazione di parcheggi gratuiti hanno impugnato le predette delibere unitamente a tutti gli altri atti e provvedimenti, ancorche’ ignoti, propedeutici o comunque connessi alla istituzione dei parcheggi in questione, e ne chiedono l’annullamento con vittoria di spese per le conseguenti statuizioni reintegratorie;

che il Comune di Roma si e’ costituito in giudizio eccependo l’inammissibilita’ e comunque l’infondatezza del ricorso;

che si e’ costituita in giudizio anche l’a.t.a.c. la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ e, in subordine, la sua infondatezza;

esaminati i motivi di ricorso;

ritenuto che l’eccezione di tardivita’ sollevata dall’a.t.a.c. non merita accoglimento in quanto i ricorrenti hanno avuto notizia dell’esistenza e del contenuto specifico e lesivo degli atti impugnati solamente il 17.12.2007, a seguito della risposta del Comune alle loro richieste;

considerato che con il primo motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art.7, commi 7, 8 e 9 del Codice della Strada (D.lgs. n.285 del 1992), degli artt. 2 e 4 del DM n.1444 del 1968, dell’art.3 della l. n.241 del 1990, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza della motivazione, deducendo che dalla delibera n.104 del 2004 (sulla scorta della quale sono stati istituiti i parcheggi a pagamento per cui e’ causa) non si evincono le ragioni giuridiche e l’iter logico che hanno condotto alla sua adozione; e che il ragionamento su cui essa si fonda si appalesa contraddittorio e basato su un’istruttoria sommaria;

ritenuto che la doglianza merita di essere condivisa;

ritenuto, in particolare:

che la delibera non chiarisce la specifica ragione per la quale a zona e’ stata definita di particolare rilevanza urbanistica; limitandosi, a tal riguardo, a richiamare uno studio che non risulta allegato al provvedimento (e che pertanto non puo’ essere considerato idoneo ad integrare una valida motivazione, neanche per relationem);

che in ogni caso tale studio non appare affidabile essendo stato realizzato, per espressa ammissione della stessa Amministrazione, proprio dalla societa’ s.t.a. s.p.a., la quale non e’ un soggetto terzo (ed imparziale), avendo un evidente interesse alla realizzazione dei parcheggi a pagamento;

che, in definitiva, non v’e’ traccia – agli atti di causa – di uno studio che dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio) il numero dei parcheggi sia stato commisurato al fabbisogno effettivo; ed in che modo le esigenze dei residenti siano state considerate;

che, pertanto, il provvedimento appare adottato in mancanza di una idonea istruttoria;

che, conseguentemente, esso appare altresi’ sommariamente ed insufficientemente motivato;

che autorevole giurisprudenza (Cass. SS.UU. n.116/2007) ha gia’ inaugurato un orientamento che stigmatizza come illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimita’ di aree in cui e’ vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento;

che, in definitiva, i provvedimenti in forza dei quali sono stati istituiti i parcheggi a pagamento per cui e’ causa, sono meritevoli di annullamento, siccome viziati da eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione;

ritenuto, infine, che la domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di multa, non possa essere accolta; e cio’ in quanto l’infrazione per cui le multe sono state comminate (nella specie: il parcheggio abusivo) si configura come illecito di mera condotta (illecito che si perfeziona, cioe’, per il puro e semplice fatto della violazione, a prescindere dalla concreta possibilita’ che la condotta realizzi l’evento dannoso o leda effettivamente un bene o un interesse giuridicamente protetto);

ritenuto, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia da accogliere nei sensi e nei limiti indicati, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori e motivati provvedimenti che l’Amministrazione intendesse adottare; e che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II^ , accoglie il ricorso nei limiti indicati in motivazione; e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Compensa le spese fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorita’ Amministrativa.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16.4.2008.

il presidente

l’estensore

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