La sentenza n. 49727 del 05.05.2010 del Tribunale di Roma mette in risalto l’aspetto alternativo e non concorrente del rapporto di solidarietà individuato dall’art. 196 del C.d.S. secondo cui in un contratto di leasing dei veicoli, il proprietario del veicolo (locatore) non risponde della violazione commessa dall´utilizzatore (locatario). Di fatto la responsabilità per il pagamento della sanzione pecuniaria ricade esclusivamente sull’utilizzatore del veicolo (locatario) e non anche sul proprietario (locatore).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona del dr. C. F. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49727 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi Civili dell’anno 2008, trattenuta in decisione all’udienza del 30 novembre 2009 e vertente TRA L. M. S. p. a. , in persona del procuratore, rappresentato e difeso dall’avv. L. M.; Opponente E Comune di (OMISSIS), in persona del sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. A. C. dell’Avvocatura Comunale del comune di (OMISSIS); Opposto E Eq. G. S. p. a. Agente per la riscossione dei tributi nella provincia di Roma, in persona dell’amministratore delegato, rappresentato e difeso dall’avv. L. L.; Opposto Oggetto: opposizione all’esecuzione. FATTO E DIRITTO L. M. S. p. a. ha proposto opposizione avverso cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa da Eq. G. s. p. A. agente per la riscossione dei tributi nella provincia di Roma, relativa a verbali di accertamento di norme del codice della strada, per conto del comune di (OMISSIS). La società opponente, con la citazione in opposizione, ha inteso proporre opposizione all’esecuzione ai ruoli del comune di (OMISSIS) che ha convenuto in giudizio dinanzi questo Tribunale e con atto di citazione per integrazione ha convenuto la Eq. G. S. p. A. Agente per la riscossione dei tributi nella provincia di Roma ed entrambi i convenuti in opposizione si costituivano concludendo per il rigetto dell’opposizione all’esecuzione. La causa di natura documentale è passata in decisione all’udienza in epigrafe indicata. A sostegno dell’opposizione la M. R. S. p. A. ha dedotto la nullità della cartella, la nullità della cartella, la non azionabilità del ruolo, la prescrizione della pretesa creditoria, l’erronea formazione del titolo esecutivo, il difetto originario del titolo esecutivo, l’illegittima duplicazione della maggiorazione per ritardato pagamento e l’illegittima duplicazione della sanzione. Il Comune di (OMISSIS) ha provato la notifica dei verbali di accertamento di violazione al locatore M. R. s. p. a.. Il comune di (OMISSIS), notificando i verbali all’odierna opponente ha, di fatto, riconosciuto quanto già sancito dalla Suprema corte come da sentenze che di seguito di riportano in massima (e come dedotto in citazione dalla società opponente). Ciò precisato, l’opposizione oggetto del presente giudizio si inquadra nell’ambito di applicazione degli artt. 196 e 84 del Codice della Strada in combinato disposto – come correttamente si legge nel l’atto di citazione in opposizione -, vertendosi in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente. La Suprema Corte ha stabilito i principi che seguono con sentenza n. 12192/1999 cha si riporta in massima: “Per il disposto dell’art. 196 del codice della strada, in caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente”. E con sentenza n. 10034/2004 secondo cui “In caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 terzo comma, cod. civ. è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell’art. 91, comma secondo, nuovo cod. strad. e 196 C.d.S. , in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne consegue che questi, al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui, cosicché in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, ai sensi dell’art. 23 legge 990 del 1969, il responsabile, litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore è esclusivamente il lessee (utilizzatore) e non il lessor (concedente), contrariamente a quanto avviene in ogni altra forma di locazione”. Va affermata la competenza del Tribunale ai sensi dell’art. 27 cod. proc. civ in combinato disposto con gli artt. 615 e seguenti stesso codice trattandosi di opposizione all’esecuzione ed essendo competente il Tribunale quando è contestato il difetto originario del titolo esecutivo (la cartella di pagamento è equiparabile all’atto di precetto); sempre ai sensi dell’art. 27 cod. proc. civ. e visto l’art. 619 stesso codice competente a decidere della presente controversia è il Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione (V. anche Tribunale Roma sentenza n. 22283/2007, n. 43454 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2008 emessa in data 1 febbraio 2010 e n. 46488 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2008 emessa in data 1 febbraio 2010 Tribunale Roma). Restando, ogni altro motivo perciò assorbito, l’opposizione va pertanto accolta con conseguente accoglimento delle domande di cui all’atto introduttivo il giudizio. Le spese seguono la soccombenza tra opponente e comune di (OMISSIS) e si compensano le spese tra M. R. S. p. A. e Eq. G. s. p. a. . Agente per la riscossione dei tributi nella provincia di Roma mero esecutore materiale di quanto trasmesso dall’ente impositore, dovendo rigettarsi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal comune convenuto avendo l’opponente agito in forza di questioni attinenti la fondatezza della richiesta. P.T.M. il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) – dichiara il difetto di legittimazione passiva della L. R. S. p. a. avverso il pagamento della cartella di pagamento n. (OMISSIS) di pagamento n. (OMISSIS) emessa da Eq. G. S. p. A. per la riscossione dei tributi nella provincia di Roma; b) – annulla la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa da Eq. G. S. p. A. per la riscossione dei tributi nella provincia di Roma per conto del Comune di (OMISSIS) e dichiara non dovute le somme vantate dal comune di (OMISSIS) per il tramite della Eq. G. S. p. A. per la riscossione dei tributi nella provincia di Roma; c) – condanna il comune di (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite a favore di M. R. S. p. a. che liquida in Euro 110, 00 per spese, Euro 1. 482, 40 per diritti di procuratore e Euro 2. 400, 00 per onorari di avvocato oltre spese generali iva e cpa come per legge; d) – rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal comune di (OMISSIS) ed accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Eq. G. S. p. A. per la riscossione dei tributi nella provincia di Roma e compensa le spese tra M. R. S. p. A. e Eq. G. S. p. A. per la riscossione dei tributi nella provincia di Roma.