Veicolo non assicurato e azione contro il fondo vittime della strada

L’azione diretta cosi come prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni private, in virtù della quale il passeggero può chiamare in giudizio la compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava in qualità di trasportato, non può essere esperita nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nel caso in cui il suddetto veicolo circolava sprovvisto di copertura assicurativa.
Cosi ha stabilito il Tribunale di Imperia con sentenza n. del 27 ottobre 2015 ritenendo che l’azione prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni abbia carattere di eccezionalità sia sotto l’aspetto sostanziale che sotto quello procedurale indicando due principi su cui motivare l’assunto:
1) La fattispecie normativa qualifica come oggettiva la responsabilità che intercorre tra terzo trasportato e assicuratore del veicolo su cui lo stesso viaggiava. Trattasi dunque di una ipotesi eccezionale in quanto prevede che il trasportato debba essere risarcito dalla Compagnia di Assicurazione “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”; L’assicurazione avrà poi il diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile una volta che questa venga accertata.2) Dal punto di vista procedurale l’azione ex art. 141 C.d.A. prevede quali parti necessarie solo il trasportato e la compagnia del veicolo su cui questi viaggiava – considerando dunque l’intervento dell’assicurazione del responsabile civile come una mera facoltà – differenziandosi nettamente dalla procedura ordinaria nella quale sono coinvolti i soggetti che hanno determinato il sinistro, le relative imprese assicuratrici.

Vista pertanto la “specialità” dell’art. 141 C.d.A. tale norma non è applicabile oltre i casi ed i tempi espressamente considerati dalla legge.
Il danneggiato potrà in ogni caso esperire nei confronti del Fondo di Garanzia delle Vittime Strada l’azione ordinaria cosi come prevista dall’art. 283 del Codice delle Assicurazioni.

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