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La così detta guida pericolosa è prevista e sanzionata dall’art. 141 del Codice della Strada, il quale testualmente prevede:
«è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l’incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento. Il conducente non deve gareggiare in velocità. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione».
Le condizioni di traffico, viabilità e visibilità
Come emerge dalla lettura della normativa appena citata, il Codice della Strada descrive precise condizioni di traffico, viabilità e visibilità, in costanza delle quali il conducente è chiamato a regolare la sua andatura, affinché una condotta di giuda possa essere o non essere qualificata come “pericolosa”, ossia in grado di porre a rischio l’incolumità del conducente e degli altri utenti della strada. Pertanto, è da considerarsi nullo il verbale da cui non emerga un’esatta descrizione della condotta che avrebbe recato pregiudizio alla pubblica incolumità. Spesso, infatti, secondo una prassi che riteniamo suscettibile di contestazione, i verbali per guida pericola riportano semplicemente e pedissequamente la definizione normativa («il conducente ometteva di regolare adeguatamente la velocità»), lasciando così spazio a valutazioni personali e soggettive dell’agente accertatore, e non a quelle condizioni di oggettiva pericolosità a cui, invece, l’art. 141 C.d.S. intende riferirsi. Si può ritenere che un verbale così genericamente redatto, privo di riferimenti alla fattispecie concreta, sia redatto in dispregio del diritto di difesa del cittadino, non potendo questi fare altro che passivamente soggiacere all’aleatorietà della valutazione dell’agente accertatore, in contrasto con i principi della certezza del diritto e della pena.
La definizione di guida pericolosa
Quel che si intende contestare, in altri termini è l’impiego che le forze dell’ordine fanno della definizione di “guida pericolosa”, un impiego che risulta spesso essere assolutamente generalizzato e avulso dal contesto concreto. Ciò è maggior ragione riscontrabile nei casi in cui l’infrazione sia attribuita a persona coinvolta in un sinistro stradale e l’intervento delle forze dell’ordine sia successivo al verificarsi dell’evento. Si riscontra in molti casi, infatti, la prassi delle forze dell’ordine di contestare la violazione dell’art. 141 del Codice della Strada sulla base dei rilievi effettuati a seguito di un sinistro che abbia richiesto il loro intervento, presumendo che il sinistro sia necessariamente scaturito da una imprudente condotta di guida e attribuendone la responsabilità ad uno dei soggetti coinvolti secondo imprecisati criteri di valutazione. In questi casi, non occorre, quindi, negare la veridicità di quanto verbalizzato, ma contestare (sulla base di quanto emerge dal verbale stesso) il procedimento cognitivo adottato dall’agente accertatore, che ritenga sulla base di generici rilievi di poter esattamente ricostruire con sufficiente esattezza la dinamica di un sinistro, pur non avendo presenziato allo stesso. Tale valutazione non tiene evidentemente conto delle numerose ed indefinibili variabili che avrebbero potuto condizionare il verificarsi dell’evento, malgrado la diligente osservanza alle norme del Codice della Strada.
La motivazione per opporre la multa
La genericità della condotta sanzionata sarà il fulcro su cui basare il proprio ricorso, in caso di multa per guida pericolosa. Ecco il testo della motivazione da inserire
§ Genericità della condotta sanzionata: il verbale è da considerarsi nullo, in quanto non si rinviene in narrativa un’esatta descrizione della condotta che avrebbe recato pregiudizio alla pubblica incolumità. Gli articoli del Codice della Strada che si assume siano stati violati non obbligano, infatti, a tenere una velocità semplicisticamente “adeguata”, ma dettano precise condizioni di traffico, viabilità e visibilità, in costanza delle quali il conducente è chiamato a regolare la sua andatura. Pertanto, la definizione di “velocità non adeguata” attiene a valutazioni personali e soggettive dell’agente accertatore (tanto più che la velocità non è stata misurata con alcuno strumento a ciò preposto), e non a quelle condizioni di oggettiva pericolosità a cui, invece, l’art. 141 C.d.S. intende riferirsi. Se così non fosse, sarebbe evidentemente leso ogni diritto di difesa del cittadino, non potendo egli fare altro che passivamente soggiacere all’aleatorietà della valutazione dell’agente accertatore, in dispregio dei principi della certezza del diritto e della pena. Altresì, è evidente che il verbale è stato redatto in termini assolutamente generici ed astratti, senza alcun riscontro per la fattispecie concreta.
8 risposte
Salve,
Mi è arrivata poco fa una multa presa in autostrada.
Nel verbale c’è scritto
Il conducente del motoveicolo non adeguava la velocità tale da creare situazioni di pericolo per la circolazione.
Effettuava cambiamenti di corsia senza segnalarlo con l’apposito indicatore di direzione.
Non contestate immediatamente per traffico intenso,impossibilitati a fermare il veicolo in condizioni di sicurezza.
Violati art.141.11 per 42,00euro e art. 176.21 per 87.00 euro e 2 punti patente.
Non sono presenti in allegato foto.
Posso fare ricorso?
Percorrevo in una strada molto lunga che congiunge 2 comuni e non abitata, mi hanno fermato la polizia municipale xche’ sono passato con il rosso ad un semaforo e dicono loro ho sorpassato i limiti di velocita’ .
Capisco la multa x il semaforo, come fanno dire che ho superato i limiti che mi sono fermato subito? Comunque mi hanno chiesto i dati ma non mi hanno rilasciato nulla.
Dopo un mese mi arriva una multa x il semaforo rosso con decurtazione di 6 punti ed un’altra multa x la velocita’ decurtazione 5 punti come fanno a dire ho superato il limite senza nessun strumento? E poi non mi hanno rilasciato nessun verbale.
Posso contestare la seconda multa? Oppure x voi e’ un comportamento corretto?
A me ed alcuni miei amici hanno fatto una multa per presunto eccesso di velocità in curva. Vogliono togliermi anche 10 punti dalla patente. Tuttavia non avevano il dispositivo elettronico per certificare la mia velocità.
Ho ricevuto la notifica di infrazione per un “mancato adeguamento della velocità”. Premesso che sono un motociclista prudente e non credo di aver violato il CdS in quella specifica situazione ma la cosa curiosa è che la notifica riporta come segue: “Il sottoscritto …….. in qualità di Sindaco del Comune di ………. ha accertato che il conducente ……….. del veicolo ………. non ha provveduto ad adeguare la velocità in funzione del traffico, tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose”. Non c’è alcuna prova fotografica, non mi è stata contestata immediatamente l’infrazione in quanto “accertata da tergo in fase di allontanamento del veicolo”.
Nel frattempo scrivendo in vari gruppi motociclistici ho trovato un paio di altre situazioni simili alla mia notificate lo stesso giorno dallo stesso Sindaco.