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Quando ci viene contestata un’infrazione del codice della strada, nel caso in cui la contestazione stessa non avvenga immediatamente, il verbale ci viene recapitato a mezzo raccomandata successivamente. Da alcuni anni è possibile optare per una notifica digitale: nell’articolo di seguito vedremo come si perfeziona una notifica, i vantaggi della scelta digitale e cosa succede se una multa ci viene recapitata all’indirizzo fisico pur avendo noi eletto domicilio digitale.
Cos’è la notifica
La notifica di un qualsiasi atto è lo strumento attraverso il quale il destinatario viene portato a conoscenza dello stesso. Nel caso di cui ci occuperemo nel presente articolo, relativo alle multe, concerne la conoscenza da parte di un cittadino dell’emissione di un verbale nei propri confronti. La violazione del codice della strada deve, quando possibile, essere contestata nel momento immediatamente successivo all’infrazione; qualora questo non avvenga, il verbale deve essere notificato successivamente entro 90 giorni dall’accertamento. La notifica viene solitamente effettuata tramite raccomandata e il ritiro della stessa da parte del destinatario perfeziona la notifica stessa rendendo il verbale conosciuto. Qualora la raccomandata, pur essendo inviata presso l’indirizzo corretto, non venga ritirata a seguito di avviso entro dieci giorni, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza in quanto il verbale, pur non essendo in effetti conosciuto, viene considerato dal nostro ordinamento conoscibile. La “compiuta giacenza” evita che un soggetto semplicemente non ritirando le raccomandate a proprio carico, non possa essere oggetto di notifica di qualsivoglia provvedimento.
Quando la notifica è nulla
Il Codice di procedura civile si occupa altresì di individuare i casi in cui una notifica non dispieghi il proprio effetto dal punto di vista legale. In particolare, alla stregua dell’articolo 160, “La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157”. Prima di arrivare a questi ultimi due articoli del codice di procedura civile citati, occupiamoci di quello in oggetto: sostanzialmente la notifica per non essere nulla deve essere compiuta nel luogo corretto e al destinatario del provvedimento o a una persona che, se diversa dal destinatario, deve essere identificabile e avere un legame col destinatario stesso (ad esempio un familiare o un vicino di casa). Il già citato articolo 156 afferma, tra le altre cose, che “la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” che implica che, anche in caso di vizi di notifica se il destinatario si comporta come se la stessa fosse stata regolare, non può essere eccepita la nullità. Se ad esempio una multa viene notificata a un indirizzo sbagliato o a una persona estranea ma il destinatario provvede comunque al pagamento, il suo comportamento è indice del fatto che è venuto a conoscenza del provvedimento. L’articolo 157 asserisce invece che la nullità deve essere eccepita immediatamente e che non può essere opposta da chi ne è causa o ha rinunciato a opporsi, anche tacitamente. È utile sottolineare che anche in presenza di una notifica nulla, la stessa può essere riproposta correttamente purché avvenga entro i limiti di legge.
La scelta del domicilio digitale (e della notifica)
Da alcuni anni il cittadino può scegliere di eleggere un domicilio digitale a cui ricevere le comunicazioni. È fondamentale sottolineare che tale scelta è assolutamente facoltativa: un individuo può decidere, avvalendosi di una casella di Posta Elettronica Certificata e di una carta d’identità elettronica o lo SPID, di iscriversi all’INAD, l’indice nazionale dei domicili digitali. Più di recente è diventato possibile creare un domicilio digitale anche avvalendosi dell’App IO. Un vantaggio è quello di ricevere tempestivamente le comunicazioni pubbliche in particolare per chi è spesso in viaggio e rischia altrimenti di veder perfezionata la notifica (come abbiamo visto in precedenza) per compiuta giacenza e magari perdere la possibilità di pagare una multa con una riduzione; un altro punto a favore consiste nell’evitare che vengano addebitate spese di spedizioni degli atti che talvolta, in caso di multe di piccola entità, possono rappresentare una quota consistente dell’importo da dover poi pagare.
L’obbligo di notifica al domicilio digitale
L’art. 3 bis del Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche) prevede che
“A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.
Il Codice dell’amministrazione digitale sancisce quindi l’obbligo di utilizzare esclusivamente il domicilio digitale eletto dal cittadino per le comunicazioni.
Cosa succede se si riceve una multa con raccomandata pur avendo eletto domicilio digitale?
Qualora il cittadino opti per iscriversi all’INAD o abiliti le notifiche nell’App IO, la pubblica amministrazione è quindi tenuta a utilizzare il domicilio digitale per le notifiche. Eppure si sono verificati negli ultimi mesi centinaia di casi in cui le notifiche delle multe sono state effettuate ignorando questo principio con due effetti indesiderati: la prima che alle sanzioni vengono aggiunte le spese di spedizione e la seconda che, qualora il destinatario sia lontano da casa, perde l’opportunità di provvedere al pagamento entro cinque giorni con la decurtazione del 30%. Sono valide queste notifiche effettuate? Ci viene in soccorso la Corte di Cassazione Civile Sez. 2 con l’ordinanza n. 27183/2022. A rivolgersi alla Suprema Corte era stato un avvocato che aveva perso un processo civile in primo grado. La sentenza era stata notificata presso la cancelleria del tribunale invece che al suo domicilio digitale. Proprio per questo difetto di notifica lo stesso aveva presentato appello oltre il limite dei 30 giorni previsti dalla legge e il gravame era stato dichiarato tardivo dalla Corte d’appello. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso sulla scorta dell’obbligo di notifica digitale dichiarando quella effettuata presso la cancelleria nulla e rinviato la causa alla Corte d’appello per la celebrazione del secondo grado di giudizio. In presenza di un domicilio digitale dunque, l’utilizzo di un domicilio fisico, anche se corretto, viene considerato in questo caso dalla Corte di Cassazione causa di nullità della notifica.
Hai optato per il domicilio digitale ma hai ricevuto una multa tramite raccomandata? Invia la foto del verbale al nostro team di esperti per una valutazione gratuita.
Una risposta
Vorrei porre una domanda. Una eventuale multa va comunque pagata entro i termini per usufruire delle agevolazioni, oppure non va pagata ma contestata per errore di notifica?