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Il processo civile nel corso degli ultimi anni ha subito notevoli innovazioni, prima fra tutte l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti da parte di tutti gli operatori del processo (avvocati e giudici).
La transizione verso l’informatizzazione e la velocizzazione del sistema è partita dai Tribunali ed ha ampliato di anno in anno il numero degli atti e dei procedimenti in cui si è reso obbligatorio fare ricorso al PCT (processo civile telematico) e alla firma digitale.
Con la recentissima riforma della giustizia voluta dalla Ministra Cartabia, oltre ad un consistente cambiamento delle norme di procedura civile, si è avuta l’introduzione dell’obbligo di deposito telematico di tutti gli atti del processo anche dinanzi ai Giudici di Pace.
La problematica che oggi analizzeremo è se la richiamata normativa andrà ad incidere sul diritto della parte di poter presentare personalmente il suo ricorso a fronte di quanto spiegato.
Per intenderci meglio, il problema è dovuto alla contraddittorietà della normativa:
- da un lato essa continua a prevedere apertamente la possibilità che i ricorsi contro le multe siano presentati personalmente dai cittadini, anche senza il patrocinio di un avvocato.
- Dall’altro lato, oggi, però, la riforma Cartabia ha disposto che tutti gli atti siano depositati mediante piattaforme software il cui accesso è riservato agli avvocati.
Come si potrà, quindi, anche se l’ausilio di un avvocato, procedere al deposito del ricorso per contestare una multa?
Le disposizioni relative alla giustizia digitale
La richiamata riforma, introducendo nelle disposizioni di attuazione al Codice di procedura Civile un titolo interamente dedicato alla giustizia digitale, ha previsto all’art. 196 quater “l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei provvedimenti”.
Detta novità ha avuto attuazione dal 30 Giugno 2023 per i nuovi procedimenti dinanzi al Giudice di Pace e per il prosieguo di quelli già pendenti.
Il cambiamento è stato accompagnato anche dal cambio della normativa riferita al processo, definita dai novellati artt. 316 e seguenti del c.p.c.
L’articolo nella sua attuale formazione prevede al primo comma che la domanda iniziale sia proposta con ricorso anziché con citazione, come era previsto nella formulazione precedente.
Nel secondo comma invece non si rinviene alcun cambiamento: l’art. 316 prevede ancora che la domanda si può presentare anche verbalmente e che il Giudice deve farne redigere processo verbale, da notificarsi a cura dell’attore unitamente al decreto di fissazione dell’udienza.
Le modalità di deposito e il servizio SIGP@Internet Nazionale
Per l’interessato che vuole promuovere personalmente l’azione giudiziale sarà quindi sempre possibile agire ai sensi dell’art. 316 secondo comma, non essendo stato modificato dalla riforma Cartabia.
Sarà in questo caso onere della Cancelleria e del Giudice competente la redazione del processo verbale in forma telematica, per adempiere alla disposizione dell’art 196 quater disp. att. c.p.c.
Il soggetto che invece vorrà compilare il proprio ricorso ai sensi del primo comma dell’art. 316, potrà farlo da solo o tramite il servizio SIGP@Internet Nazionale, accessibile ad avvocati e cittadini (collegandosi al sito internet gdp.giustizia.it)
Il servizio al momento deve ancora essere aggiornato rispetto alle nuove normative e deve allo stato ritenersi che la stampa del ricorso compilato e della nota di iscrizione a ruolo con consegna a mano alla Cancelleria competente non possa di per sé avere validità di un deposito.
Ciò che infatti il SIGP Nazionale offre è soltanto una pre-iscrizione a ruolo e non una iscrizione a ruolo telematica, non essendo chiaro come il cittadino possa al momento procedere.
Le difficoltà applicative della riforma
È evidente la difficoltà di applicazione pratica dei cambiamenti apportati, resi effettivi anche in mancanza di mezzi idoneamente predisposti.
Queste manovre rischiano di andare a ledere il diritto della parte di poter agire personalmente nelle condizioni e nei limiti in cui la legge lo consenta.
Per il momento, nell’attesa di una soluzione al problema del deposito telematico del ricorso, il consiglio è quello di recarsi presso le cancellerie dei Giudici di Pace:
- Presentando ai sensi dell’art. 316 primo comma c.p.c. il proprio ricorso cartaceo già compilato e chiedendone la digitalizzazione e iscrizione a ruolo a cura degli uffici;
- In alternativa, ed in caso di problemi, chiedendo di introdurre la domanda con processo verbale ai sensi del secondo comma dell’art. 316 c.p.c., eventualmente facendo trasporre il proprio scritto difensivo cartaceo in forma di verbale. In questo secondo caso l’azione sarà presentata sotto forma di verbale telematico redatto dal Cancelliere con l’assistenza del Giudice di Pace competentesecondo le indicazioni fornite dalla parte.
A seguito dell’iscrizione a ruolo si potrà procedere nelle consuete forme, attendendo entro i successivi 5 giorni il decreto di fissazione dell’udienza.
La contestazione di una ingiunzione amministrativa ritenuta illegittima
Considerato tutto quanto detto, a seguito della riforma Cartabia sarà ancora facoltà del cittadino proporre opposizione avverso la c.d. ordinanza ingiunzione ai sensi degli Artt. 22 e 23 Legge 24/11/81 n.689; art. 204 C.d.S e art. 6 della l. 150/2011.
Questo tema risulta essere uno dei più delicati, visto che la notifica di un’ordinanza ingiunzione indicherà il mancato pagamento di una sanzione già notificata.
È fondamentale quindi per l’interessato procedere all’impugnazione dell’atto nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione, pena la definitiva esecutività dell’ordinanza e il rischio dell’avvio di una procedura esecutiva sui propri beni.
Alla luce dell’alto rischio che comporta la mancata o non corretta presentazione dell’opposizione contro un’ingiunzione illegittima, questa è la materia su cui più rischia di influire il mancato adattamento degli strumenti per il deposito telematico e la carenza di chiare e uniformi indicazioni per gli uffici e per gli interessati.
È auspicabile che nel corso dei mesi a venire l’esecutivo si occupi di adattare i mezzi a disposizione sia del cittadino che degli operatori del diritto, considerato anche l’evidente rallentamento della macchina giudiziaria a seguito della riforma e l’altissimo numero di ricorsi presentati e oggi pendenti, con prime udienze fissate anche a metà del 2024.
2 risposte
salve,
ciò che non mi è chiaro attiene al rito da applicare.
Si segue il rito del lavoro o il rito semplificato introdotto dalla Cartabia?
grazie anticipatamente per la risposta