L’omessa impugnazione del verbale tardivamente notificato determina la sanabilità del vizio di notifica.

Come è noto, l’art. 201, comma 1, C.d.S., dispone che nelle ipotesi in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato.

Il comma 5 del medesimo articolo aggiunge:“L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”.

Sicché, a fronte di una notifica del verbale intervenuta tardivamente e, dunque, oltre il termine di novanta giorni prescritto, potremmo essere indotti, non solo, a non pagare la somma dovuta, ma, nemmeno, a proporre ricorso per fare valere il vizio di notifica, consci, per l’appunto, della invalidità della stessa che, difatti, determina l’estinzione del diritto dell’amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione.

Si tratta di una convinzione errata che, lungi dall’autorizzare il trasgressore a non pagare la sanzione, pregiudica la possibilità, per lo stesso, di eccepire l’invalidità della notifcazione in un momento successivo, ovvero in sede di opposizione alla cartella esattoriale, allorché l’impugnazione del verbale, per l’omessa o invalida notificazione, sarebbe dichiarata inammissibile in quanto tardiva.

A chiarire i termini della questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione con una importante pronuncia in cui si sostiene la definitività del verbale tardivamente notificato e non opposto tempestivamente, con conseguente sanabilità del vizio di notifica.

Solo nel caso in cui il trasgressore sostenga che abbia avuto conoscenza del verbale, per la prima volta, attraverso la notifica della cartella esattoriale, potrà opporre opposizione, entro 30 gg. dalla notifica di quest’ultima, recuperando l’azione disciplinata dall’art. 7, D.Lgs. n. 150/2011 per dedurre l’omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento.

In sintesi, nell’ipotesi della notificazione del verbale di accertamento effettuata oltre il termine di legge, non essendo stata impedita la conoscenza della contestazione da parte del destinatario della sanzione, la mancata proposizione del ricorso al Prefetto o al Giuduce di Pace, ed il mancato pagamento in misura ridotta non ostano all’esecutività del provvedimento sanzionatorio, non solo esistente ma anche notificato.

Invero, ove il verbale di accertamento sia stato conosciuto dall’interessato a seguito di notificazione valida, ma intervenuta oltre il termine dell’art. 201 C.d.S., l’azione per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva o invalida notificazione dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni (o sessanta, se innanzi al Prefetto) decorrente dalla notificazione (tardiva) del verbale di accertamento, “non essendovi ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notificazione della cartella di pagamento”.

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