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Una delle domande che viene posta più di frequente sul Codice della Strada è: “La multa non firmata è valida?” “Cosa succede se mi oppongo e mi rifiuto di firmare?” La risposta più semplice e che basterebbe a riassumere tutto è: “Nulla”. Infatti, non esistono né conseguenze negative né positive per il conducente oppositore. Tuttavia, ci sono diversi fattori da considerare prima di prendere la decisione di non firmare il verbale di contravvenzione e anche dei dettagli da ricordare per accertarsi che la multa sia valida. Dunque, approfondiamo questo argomento.
Validità e conseguenze del verbale non firmato:
Per capire che valore ha la firma del guidatore per la validità del verbale, dobbiamo partire da cosa sia questo atto.
Il verbale è un documento redatto da un pubblico ufficiale e quindi viene considerato atto pubblico, che dunque fa piena prova dei fatti in esso riportati. Questo comporta che per contestare i fatti oggettivi trascritti in questo documento, occorrerà instaurare il procedimento della querela di falso. Invece, i fatti soggettivi, potranno essere contestati normalmente con una prova contraria.
Premesso ciò, quando si riceve una multa si hanno diverse opzioni tra cui scegliere:
- Firmare il verbale: la firma del verbale non costituisce né condizione di validità del documento, perché parliamo di un atto pubblico, né accettazione del contenuto del verbale, che sarà possibile contestare anche se firmato. In sostanza, la firma del guidatore serve solo per dimostrare l’avvenuta notifica al soggetto interessato.
- Non firmare il verbale: nonostante la richiesta provenga da un pubblico ufficiale, rifiutarsi di firmarlo non costituisce reato. Infatti, sono ben altre le condotte che concretizzano la resistenza o l’oltraggio a pubblico ufficiale. Dunque, è possibile non firmarlo, ma in questo caso verrà notificato a casa, con aggravio delle spese di spedizione.
- Accettare il verbale ma non firmarlo: Questa ipotesi è stata disciplinata direttamente dalla Corte di Cassazione che con sentenza n.195 del 9 Gennaio 2014, la quale ha stabilito che il ritiro immediato del verbale, anche se non firmato, equivale alla notifica dello stesso e da questo momento decorrono i termini per impugnarlo.
Conseguenze del verbale non firmato:
Dunque, cerchiamo di capire quali sono le reali conseguenze se si decide di non firmare e non accettare il verbale di contravvenzione:
- Il verbale resta comunque valido, quindi il nostro rifiuto non incide su questo aspetto.
- Rifiutare di firmare non significa opporre resistenza al pubblico ufficiale, quindi non è in alcun modo un comportamento che potrà essere considerato penalmente rilevante o sanzionabile.
- Se oltre a non firmarlo, non si accetta il verbale, questo verrà notificato comunque a casa ed in questo caso si subirà anche l’aggravio delle spese di spedizione. Vi ricordiamo che anche la semplice notifica tentata a casa si considera valida, quindi non si potrà fingere di non aver ricevuto la multa.
- Un possibile vantaggio potrebbe essere che i termini per l’opposizione decorreranno dalla consegna a casa e non dal momento della violazione del Codice della Strada, quindi l’inizio della decorrenza sarà spostato in avanti.
Quando e di chi è richiesta la firma:
Fino ad ora abbiamo parlato della firma del guidatore sul verbale di contravvenzione, ma sapete che esiste un’altra firma che, invece, incide sulla validità della multa? Stiamo parlando della firma dell’agente che ha redatto il verbale.
Infatti, abbiamo detto che il verbale è un atto pubblico che fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta. Dunque, in base alle normali regole di diritto, vigerebbe l’obbligo di firma da parte dell’agente.
Sul punto, però, si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza 24231 del 4 Agosto 2022, la quale ha stabilito che:
“Qualora l’ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall’indicazione di cui alla L. n. 39 del 1993, articolo 3, comma 2, secondo cui “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Inoltre, qualora per la validità degli atti adottati sia prevista l’apposizione di firma autografa, quest’ultima è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile” (Cass. 18493/2020; Cass. 12160/2012)”.
Dunque, la firma dell’agente accertatore è necessaria solo in caso di contestazione immediata dell’infrazione, se invece la multa viene notificata in un secondo momento con i sistemi informatici automatizzati, la firma dell’agente sarà irrilevante perché basterà l’indicazione a stampa del nominativo.
Quando impugnare il verbale:
In conclusione, sarebbe completamente inutile non impugnare una multa perché non l’avete firmata, poiché anche senza la firma del conducente il verbale di contravvenzione viene ritenuto valido. Al contrario, assicuratevi sempre che l’atto contenga tutti i dati essenziali, la firma dell’agente se vi viene consegnato immediatamente o l’indicazione a stampa del nominativo se inviato attraverso i sistemi informatici. Sul punto vi consigliamo i nostri articoli sul ricorso al prefetto e sul ricorso al Giudice di Pace.
Una risposta
buongiorno.
se il cittadino si trova in condizioni economiche precarie o estreme, può fare ricorso per chiedere annullamento del verbale/cartella in quanto impossibilitato economicamente?
se si oltre al modello isee quali altri documenti deve allegare al ricorso?
grazie.