Multe ricevute dall’estero

notifica multa

Due domande che spesso ci poniamo se siamo soliti viaggiare con il nostro mezzo sono:

Che cosa potrebbe succedere se prendo una multa all’estero? Devo pagarla?

Se, per ragioni lavorative o per vacanza, si è deciso di viaggiare al di fuori dei confini italiani, con la propria autovettura o con il proprio motociclo, può succedere che si commetta qualche violazione al codice stradale locale e si riceva, a distanza di tempo, la relativa ingiunzione amministrativa.

Normativa europea 

Lo Stato estero può pretendere il pagamento della sanzione amministrativa in forza di quanto previsto da una normativa europea.

Ma è sempre stato cosi?

Si, o meglio, fino a pochi anni fa, non vi erano regole precise che potessero gestire in modo corretto e concreto l’iter di una multa presa al di fuori del nostro territorio.

Il nuovo sistema europeo in materia di notifiche all’estero delle multe stradali, è contenuto nella direttiva europea 2015/413 (ex 2011/82) .

Questa direttiva, come espresso nell’articolo 1 “mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell’Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l’applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l’infrazione”

Per quanto riguarda, invece, l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, essa è descritta nella decisione quadro 2005/214, nella quale viene impedito all’automobilista che ha commesso l’infrazione di ignorare la multa presa.

Con il Dl 37 del 2014 e 37 del 2016, l’Italia, si è adeguata alla maggior parte degli altri Stati europei.

Attraverso questa normativa, entrata in vigore dal marzo 2016, si è delineato il meccanismo di notificazione e conseguente riscossione delle sanzioni pecuniarie nei Paesi membri dell’Unione Europea. In essa, viene introdotto quello che può essere denominato ” principio di reciprocità”, per il quale valgono, in materia di sanzioni pecuniarie, le regole del Paese che ha emesso la sanzione

Ad oggi, in Unione Europea, esiste un sistema di scambio di informazioni tra i vari Paesi, denominato ” Cross Border” , che letteralmente significa “attraversare i confini”.

I singoli stati membri dell’ Unione Europea, hanno la possibilità di applicare le sanzioni stradali a tutti i cittadini di altre nazionalità europee e di conseguenza di fargli pagare le multe.

Il sistema Cross Border funziona per TUTTI i veicoli targati in un Paese Ue.

Quindi, detta in termini semplici, ricevere una multa da un paese estero, appartenente alla CE, è più o meno lo stesso che riceverla dall’Italia e, anche in caso di mancato pagamento, le procedure di escussione forzata potranno essere simili. Starà poi allo Stato estero valutare se procedere fino in fondo o, magari, rinunciare alla propria pretesa creditoria.

Ma tutte le infrazioni commesse all’estero possono essere contestate?

Virtualmente qualsiasi stato estero ha le sue regole che governano la circolazione stradale (quello che qui chiamiamo “Codice della Strada”), prevede delle sanzioni per il caso in cui si violino le relative prescrizioni e, inevitabilmente, disciplina le modalità attraverso cui il cittadino possa opporsi ad esse. 

Ovviamente le modalità di opposizione varieranno da paese in paese: come in Italia l’opposizione si presenta innanzi al Prefetto o al Giudice di Pace, ciascuno stato avrà i propri organi istituzionali preposti ad assolvere a questa funzione. 

Ciò significa che per contestare una multa relativa ad una presunta infrazione, sarà necessario conoscerne l’ordinamento di provenienza e, presupponendo che ciascuna opposizione contempli il deposito di memorie scritte, occorrer per lo meno avere familiarità con la lingua. 

Difficoltà non da poco, che potrebbero rendere preferibile rivolgersi a studi legali del posto.

Condotte oggetto di violazione

Le condotte punite all’estero sono generalmente le medesime che anche l’ordinamento italiano considera illecite, possono ovviamente anche in questo caso esserci delle differenze tra differenti ordinamenti nazionali.

Per quanto riguarda, ad esempio, le norme e i limiti in materia di guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, il tasso alcolemico consentito non è eguale in tutti i paesi. Se prendiamo di riferimento le tabelle in Repubblica Ceca il limite è di 0,0 g/l e si infrange la legge con una misurazione di 0.3 g/l, che in Italia invece è consentita.

Buona regola, quindi, sarebbe, quando si utilizza il proprio veicolo e si sorpassano i confini nazionali, informarsi su quali siano normative e limiti a cui attenersi.

Come funziona il sistema “cross border”? Come si risale all’automobilista?

Come in Italia, anche all’estero sono diffusi numerosi dispositivi elettronici atti a monitorare la condotta degli automobilisti e a rilevare le loro infrazioni. Che il numero di targa sia rilevato da un apparecchio o manualmente annotato da un agente di polizia, è da esso che anche l’autorità estera risalirà ai dati del relativo proprietario. Lo Stato estero potrà, in particolare, chiedere allo stato di provenienza del veicolo autore della condotta illecita di consultare il relativo registro automobilistico, al fine di estrarre ogni informazione utile per la contestazione dell’infrazione.

Così, ogni ordinamento prevede tempi e modalità di notifica ai proprietari residenti all’estero di veicoli che abbiano commesso infrazioni sul proprio territorio. Il codice della Strada, ad esempio, prevede che le multe siano da notificare all’estero entro il più esteso termine di 360 giorni (rispetto ai 90 giorni previste per le notifiche da effettuarsi entro i confini nazionali).

Che cosa riceve a casa l’automobilista che ha commesso questa infrazione?

Oltre al verbale, l’automobilista riceve una lettera, in lingua Italiana, nella quale sono contenute informazioni riguardanti:

  • Il tipo di violazione;
  • Il luogo dove è stata commessa l’infrazione;
  • Data e ora;
  • Le sanzioni previste;
  • Tutti i dati riguardanti il dispositivo che ha rilevato l’infrazione.

Nella stessa raccomandata è inserito, insieme al verbale e alla lettera, un modulo contenente tre alternative per il trasgressore.

Questo può, alternativamente, o confermare che sia stato proprio lui ad aver commesso l’infrazione, o contestare la violazione, però non secondo la legge dello Stato di appartenenza, ma secondo l’iter e la legge dello Stato che ha rilevato l’infrazione. Come ultima alternativa, può indicare, se non è stato lui ha commettere l’infrazione, le generalità di chi effettivamente era alla guida del veicolo al momento della trasgressione.

Il conducente, una volta individuato, ricevuta dunque la notifica, sarà tenuto a pagare la multa entro la data e secondo le modalità richieste, indicate nel verbale stesso.

Il conto corrente dal quale viene pagata la sanzione deve essere intestato alla persona a cui questa è stata addebitata.

Se la multa viene pagata, ovviamente, si chiude il contenzioso. Va ricordato inoltre che, gli sconti, per il repentino pagamento della sanzione, valgono anche per le infrazioni commesse all’estero.

Oltre la sanzione pecuniaria posso anche essere decurtati punti sulla patente?

No, poiché la patente a punti non è prevista in tutti i Paesi dell’unione europea.

Se invece si decide di non pagare?

Se la multa non viene pagata nei termini e nei modi che stabiliti, lo Stato che ha emesso la sanzione trasmette il fascicolo alla Corte d’Appello, nel nostro caso italiana, competente. Quest’ultima, può decidere se lasciare in sospeso le sanzione ed applicarla soltanto qualora il trasgressore si rechi nuovamente nel Paese dove è stata commessa, o, se riconosce l’infrazione, viene applicata la procedura italiana, salvo accordi diversi con il Paese estero interessato.

Se il conducente/trasgressore ignora la notifica dell’autorità estera, questa è legittimate a trasmettere il fascicolo all’autorità giudiziaria competente che, a sua volta, ne chiede l’esecuzione.

Termini di prescrizione.

Anche in questo caso valgono i termini stabiliti all’interno del Paese in cui è stata accertata la sanzione che non si equivalgono per tutti.

Se si vuole fare ricorso?

Per quanto riguarda il ricorso, nella comunicazione di notifica dell’infrazione vengono solitamente indicati i termini e le modalità, ma ancora oggi, la comunicazione della multa, a volte, viene preceduta da una prima lettera avverso la quale il ricorso non è proponibile.

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3 risposte

  1. Buonasera,
    Ho ricevuto una email con notifica di una multa da parte del noleggio dell’auto che mi avvisa che ha comunicato alle autorità francesi i miei dati e che queste procederanno a inviarmi il.verbale . A parte il fatto che non mi dicono niente altro e che se non ricevo il verbale non vedo perché debba pagare in anticipo le.spese di gestione dei dati, la mia domanda è premettendo che ho intenzioni di pagare : cosa succede se la multa viene persa non essendo inviata per raccomandata ma per posta ordinaria? La ringrazio e ringrazio chiunque vorrà risponderea questo mio dubbio.un saluto

  2. Ho ricevuto una multa per eccesso velocità lieve su strada Svizzera (limite 80 velocità rilevata 100), cio comporta una multa di ben 288€.
    L’avviso mi è stato inviato con posta ordinaria presso l’indirizzo dove ho la residenza ma non il domicilio (la casa è affittata a terzi). Teoricamente potrei non averla neppure ricevuta dato che non vi è prova dell’avvenuta consegna essendo posta ordinaria. Essendo la Svizzera un paese Extra UE, se non pagassi o facessi finta di non aver ricevuto alcunché, quali sarebbero i rischi o le maggiori spese?

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