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Montegiordano è un piccolo centro in provincia di Cosenza, che secondo i dati forniti da wikipedia, conta appena 1700 abitanti. Una piccola, piccolissima comunità, che d’estate (complice la vicinanza al mare) è meta di turisti provenienti da tutta Italia (e non solo!). È per questo che l’amministrazione Comunale deve aver pensato di non lasciarsi sfuggire l’immensa opportunità di guadagno proveniente dalla rilevazione delle infrazioni stradali e, seguendo l’esempio di numerose altre municipalità, ha ben pensato di installare il proprio autovelox. Così, dopo una bella vacanza sulle cristalline coste calabresi, i villeggianti poco dopo dal loro rientro a casa riceveranno l’ultimo souvenir in ricordo dei giorni andati.
La Strada Statale Jonica 106
L’autovelox di cui parliamo è collocato lungo la Strada Statale 106 VAR Reggio Calabria: si tratta del modello Celeritas Evo1506, contrassegnato dal numero di matricola AE0164E – AE0163E. La Strada Statale 106 Jonica è una lingua d’asfalto di ben 500 km (in gran parte rettilinei), in cui riuscire a mantenere il limite di 90 kmh è impresa che riesce a ben pochi automobilisti.
Il Celeritas Evo1506
Tornando al dispositivo elettronico, è opportuno evidenziare che il modello in questione (ovvero il Celeritas Evo1506) a differenza dei comuni autovelox non misura la velocità istantanea, ma la velocità media su un tratto di strada di circa 2 km e mezzo. Il funzionamento del dispositivo è, quindi, assolutamente simile a quello dei tutor che sono installati lungo l’autostrada.
Le motivazioni per il ricorso
Come dicevamo qualche riga più su, per le multe emesse dal Comune di Montegiordano valgono molti dei ragionamenti, che, già in passato, abbiamo esposto trattando delle multe rilevate con i tutor autostradali, in quest’articolo a cui sarà quindi utile dare una rispolverata 😉
Ma c’è di più. Basta leggere attentamente il verbale per scoprire che il Celeritas Evo1506 è approvato con decreto n. 4018 del 21.06.2017 e n. 4671 del 28.07.2016. Perché il verbale fa riferimento all’approvazione e non all’omologazione? Approvazione e omologazione sono la stessa cosa? Ovviamente no, l’omologazione e l’approvazione afferiscono non solo a concetti diversi, ma anche a iter amministrativi tra loro assolutamente distinti. Un autovelox approvato non è un autovelox omologato e un autovelox privo di omologazione non può essere legittimamente utilizzato per la rilevazione per le infrazioni, come è inequivocabilmente affermato dall’art. 142, comma VI, del Codice della Strada.
Per saperne di più su quest’argomento, consigliamo di leggere questo breve approfondimento.
Come procedere
In definitiva, le motivazioni per poter presentare ricorso non sono solo quelle di cui abbiamo brevemente accennato in quest’articolo e possono essere assolutamente variabili da multa a multa.
Se desideri una valutazione gratuita e (quasi) immediata del tuo verbale puoi inviarcene una foto, utilizzando il modulo di contatto
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Telefono.347 4789 622 (Ufficio Verbali)
PEC ufficioverbali.montegiordano.cs@legalmail.it
CORSO DELLA VITTORIA SNC
87070 MONTEGIORDANO CS
Verbale nr 96XXV/10×90/2020
UP di: Montegiordano DCOPD1595 N° CRONOLOGICO 96xxV/10×90/2020
Redatto in data 18/08/2020 Data infrazione: 13/08/2020
VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA – Art 201 del D Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni) II giorno 18/08/2020 alle ore 17:04 nei locali dell’Ufficio di Polizia Municipale siti in CORSO DELLA VITTORIA SNC del Comune di 87070 MONTEGIORDANO CS, in base al disposto dell’art. 201 D. L.vo n.285 del 30/04/1992 e dell’art. 384 del D.P.R. 16/12/1992 nr. 495, in seguito alle risultanze fornite dai fotogrammi prodotti dal sistema Fisso per rilevamento in automatico delle infrazioni CELERITAS EVO 1506 Matr. AE0164E – AE0163E – Decreto di approvazione nr. 4018 del 21/06/2017, nr. 4671 del 28/07/2016 – Certificazione di taratura nr. LAT255-CT-VM-20-0004 emesso il 08/05/2020 prodotto da Engine srl, verificata per quanto attiene il corretto funzionamento (nf. Verbale prot. 5707 del 11/05/2020) ed installata sul territorio di questo Comune in S.S. 106 VAR Reggio Calabria, il/I’ ISP, CAPO xxx ha accertato che il conducente dell’/del autoveicolo marca e/o modello PEUGEOT 3008 targato xxxxx il giorno 13/08/2020 alle ore 00:20:03:137 ha violato gli articoli di seguito indicati: Articolo 142 comma 8 in combinato disposto dall’Art. 142 comma 2 del Divo n, 285 del 30/04/1992 perché alla guida del veicolo, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocità. superando il limite imposto, pari a 90,00 Km/h per la categoria di veicolo, di 10,70 Km/h. L’infrazione è stata commessa nel tratto di strada della S.S. 106 VAR Reggio Calabria avente lunghezza pari a 2.6158 Km, con termine al Km 0+550. La distanza indicata è stata percorsa in un tempo di 88.71 secondi (pari a 0.02464167 ore) ad una velocità media di 106,00 Km/h. La velocità, determinata, ai sensi dell’Art 345 comma 2, DPR 16/12/1992 nr. 495; così come modificato dall’art. 197 DPR 16 06 1996 nr 610, tenendo conto della riduzione pari al 5% (comunque non inferiore a 5 Km/h), risulta essere pari a 100,70 Km/h. Le operazioni di messa in esercizio e di verifica della segnaletica sono verbalizzate con separato atto, depositato negli uffici di Polizia Locale. La visione della prova fotografica e certificato di conformità agli atti è possibile presso l’ufficio in intestazione, in relazione al disposto del Regolamento UE 679/2016, nei giorni Martedi e Giovedi dalle ore 09:00 alle ore 13:00 Qualora sia intervenuta in data antecedente al presente verbale la vendita, la locazione, l’usufrutto o l’alienazione del veicolo a terzi, si invita l’intestatario della carta di circolazione risultante dalla visura effettuata presso la banca dati dell’Aci-Pra o presso il Dipartimento Trasporti Terrestri a far pervenire a questo Ufficio di P M , anche a mezzo e-mail, la copia fotostatica dei documenti comprovanti l’estraneità alla violazione entro 10 giorni dalla data di notifica del presente verbale di accertamento. L’infrazione rilevata comporta una sanzione minima di Euro 173,00 e massima di Euro 695,00, nonché la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta di Euro 173,00. L’importo della sanzione amministrativa verrà maggiorato di un terzo qualora l’infrazione sia stata commessa dopo le ore 22:00 e prima delle ore 07:00.
SANZIONI ACCESSORIE E AVVERTENZE La violazione dell’Art. 142 comma 8. in combinato disposto con l’art 126 bis del C.d.S prevede la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida La S.V. é invitata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente verbale di accertamento a comunicare le generalità e i dati della persona che conduceva il veicolo al momento della commessa infrazione, anche se Io stesso coincide con il proprietario, compilando il modulo allegato al presente verbale. Se questo risulta una persona giuridica i suddetti adempimenti devono essere espletati dal legale rappresentante o suo delegato. La comunicazione dovrà avvenire a mezzo del servizio postale con raccomandata RR o a mezzo PEC tramite il modulo allegato al presente verbale di accertamento. Si precisa che in caso di omessa comunicazione di quanto richiesto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione del presente atto, si provvederà d’ufficio all’inoltro di un ulteriore verbale di accertamento ai sensi dell’Art. 126 bis comma 2 del C.d S. (D.L.vo n.285/92 e s.m.i.) per il quale è prevista una sanzione amministrativa da Euro 292,00 a Euro 1.168,00 oltre spese. L’obbligo di comunicare i dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge. Per le patenti rilasciate successivamente alla data del 01/10/2003 ai soggetti che non siano già titolari di altre patenti di categoria B o superiori, i punti decurtati sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi 3 anni dal rilascio La violazione non comporta sanzioni accessorie.
MOTIVAZIONE DELLA MANCATA CONTESTAZIONE: La violazione non è stata immediatamente contestata per ragioni di cui all’art. 201 co. 1-bis lett. T del D Lgs. b. 286/1992: accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del D. L. 20/06/2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2002 nr. 168, e successive modificazioni. L’articolo 201 1-ter stabilisce che nei casi previsti alla lettera f non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente approvate. L’infrazione è stata commessa su strada dove non vi è l’obbligo di contestazione immediata, in riferimento al D.I.g. 121/2002 convertito in legge 168/2002 La strada su cui è stata commessa l’infrazione non è sottoposta a decreto prefettizio in quanto extraurbana principale. Nel verbale redatto con sistemi meccanizzati la firma autografa dell’organo accertatole è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (Sentenza Corte di Cassazione Sez. I n 1923 del 07.07.1998/06 03 1999). Violazione commessa alle ore 00:20:03:137, dopo le ore 22:00 e prima delle ore 07:00 La sanzione è stata aumentata di un terzo (art. 195 comma 2bis C.d.S.) ai sensi della legge 94/2009.
OBBLIGATO IN SOLIDO: xxx,
MODALITA’ DI ESTINZIONE: ENTRO 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta scontata del 30% della somma di Euro 161,47 maggiorato di Euro 17,30 quali spese postali e amministrative per un totale di Euro 178,77 DECORSI 5 giorni ED ENTRO 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 230,67 maggiorato di Euro 17,30 quali spese postali e amministrative per un totale di Euro 247,97. DAL 61-ESIMO giorno dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento della metà del massimo edittale corrispondente ad Euro 463,33 maggiorato di Euro 17,30 quali spese postali e amministrative per un totale di Euro 480,63
IL VERBALIZZANTE ISP. CAPO xxx
Il responsabile del procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento informatico Legge n 80 del 15/03/1991 e di chi procede a certificazione atto conforme originale e notifica Isp Capo xxx
Una risposta
buongiorno avvocato, vorrei sapere se quanto scritto qui nel 2020 è ancora valido cioè se i vigili abbiano “sistemato” i vari motivi di ricorso qui perfettamente chiari (complimenti, grazie). naturalmente chiedo perchè ho appena ricevuto multa relativa esattamente a quanto descritto qui. grazie ancora, ftozzi