D.L. 25/03.20: in arrivo le corona-multe

Quasi ogni giorno siamo costretti a fare i conti con un nuovo provvedimento, che modifica o integra quello precedente. L’ultimo riferimento normativo a disposizione, per chi abbia necessità di orientarsi nel groviglio di divieti e relative sanzioni, è il D. L. del 25 marzo 2020 n. 19, intitolato “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto è in vigore da oggi, 26 marzo e attiene alle disposizioni preannunciate nel corso della diretta facebook dal Presidente del Consiglio  in data 24 marzo.

Lo scopo del decreto 25 marzo 2020 n. 19 è non solo quello di introdurre novità, ma anche quello di riordinare i precedenti provvedimenti, che nel loro convulso susseguirsi avevano creato un quadro normativo piuttosto scomposto e mal coordinato.

Le sanzioni

Venendo alle novità, la più rilevante è che alle sanzioni penali sono sostituite quelle amministrative. Per dirla in termini semplici chi violerà i divieti riceverà un’ingiunzione di pagamento emessa dalla prefettura, simile a quelle che solitamente nel linguaggio comune definiamo “multe”, riferendoci alle infrazioni al Codice della Strada.

Queste multe riguardano due principali ipotesi:

  • per chi viola le misure per la prevenzione del contagio effettuando spostamenti al di fuori dei casi strettamente consentiti, è prevista una multa che va da 400,00 euro a 3.000,00 euro. Se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo queste sanzioni sono aumentate fino ad un terzo (quindi la multa andrà da 133,00 euro fino a 4.000,00 euro);
  • per i titolari di attività produttive o commerciali che non si attengano alle disposizioni è, inoltre, prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio per un periodo la cui durata può variare dai 5 ai 30 giorni.

Resta, invece, l’ipotesi di reato per chi sia risultato positivo al virus e intenzionalmente violi la quarantena allontanandosi dalla propria dimora. La pena in questo caso è quella prevista dall’art. 452, I comma, del Codice Penale (delitti colposi contro la salute pubblica), che consiste nella reclusione da 1 a 5 anni.

Il pagamento delle sanzioni

Esattamente come per le multe per infrazione al Codice della Strada, il pagamento di queste sanzioni potrà avvenire beneficiando dello sconto del 30% entro cinque giorni. Come specificheremo anche tra qualche riga, per la decorrenza di tutti gli alti termini, e quindi anche per il pagamento entro 5 giorni, si dovrà fare riferimento in ogni caso al momento in cui cesserà il periodo di sospensione, che attualmente è fissato fino al 15 aprile. Per dirla in modo più semplice, chiunque riceverà un’ingiunzione di pagamento in questi giorni potrà beneficiare dello sconto effettuando il pagamento entro il 20 aprile (ovvero entro cinque giorni da quando sarà terminato il periodo di sospensione).

Efficacia retroattiva

Il decreto ha efficacia retroattiva, ciò significa che si applica anche a tutte le infrazioni fino ad ora accertate dagli organi di polizia. Quindi, a carico di chi sia stato sanzionato nei giorni scorsi non vi sarà più alcun procedimento penale, ma l’applicazione della sola sanzione amministrativa. Per questi specifici casi, inoltre la sanzione sarà applicata nella sua misura minima ridotta della metà (pari a 200,00 euro).

I ricorsi contro le corona-multe

Queste corona-multe, per il divieto delle restrizioni volte al contenimento del contagio, saranno opponibili come le comuni multe, mediante ricorso amministrativo (quindi ricorso al Prefetto che le ha emesse) oppure mediante ricorso al Giudice ordinario, cioè al Giudice di Pace. Resta inteso che frattanto, fino al 15 aprile, restano sospesi tutti i termini per la notifica delle ingiunzioni e per la presentazione dei relativi ricorsi.

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2 risposte

  1. Vanno bene le multe giustificate ma non troppo alte. E con il ricavato delle sanzioni siano devolute direttamente ai ricercatori del corona virus . che chiedono soldi per il lavoro che sostengono. firmato,Marino

  2. Io ho ricevuto 2 contravvenzioni del codice stradale in data 26 marzo,ma di infrazioni avvenute il 3 ottobre 2019…vorrei fare ricorso ,ma non so quanto convenga …tra contributo unificato e viaggi per udienze….nel caso decidessi di pagare fino a quando potrei usufruire della misura ridotta,vista l’attuale situazione?

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