Decreto Legge n. 121/2002 del 20.06.2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione dell’ormai iniziato esodo estivo e dell’incremento considerevole dei veicoli su strade ed autostrade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
1. Al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: “viva voce”, sono inserite le seguenti: “o dotati di auricolare”.
3 Decreto Legge n. 121/02 del 20/06/2002
Art. 3.
1. Al comma 5 dell’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: “tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento”, sono sostituite dalle seguenti: “tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)”.
Art. 4.
1. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonchè sulle altre strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai sensi del comma 2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le direttive fornite dal Ministro dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il prefetto, sentiti gli organi locali di polizia stradale, e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Scajola, Ministro dell’interno
Castelli, Ministro della giustizia
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